Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20939 del 16/10/2015
Civile Sent. Sez. 3 Num. 20939 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA
SENTENZA
sul ricorso 24092-2012 proposto da:
CALOGERO SALVATORE CLGSVT9OR19C351N, MUSUMECI STEFANA
MSMSFN69T66A029Z, in proprio e nella qualità di
genitore esercente la potestà sui minori CALOGERO
ANDREA e CALOGERO MICHELLE, tutti quali eredi di
CALOGERO CARMELO, elettivamente domiciliati in ROMA,
2015
1689
VIA DEI DARRANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato
MAURIZIO SPINELLA, rappresentati e difesi
dall’avvocato ANTONINO
CIAVOLA giusta
procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
Data pubblicazione: 16/10/2015
contro
BONTEMPO BRASI GAETANO, BONTEMPO BRASI ANTONELLA,
BONTEMPO BRASI SALVATORE, BONTEMPO BRASI EMANUELE,
SCIFO AGATA ANTONINA, ASSITALIA LE ASSICURAZIONI
D’ITALIA SPA, FONDIARIA SAI SPA PULVIRENTI MARISA;
Nonché da:
SCIFO AGATA ANTONINA, BONTEMPO BRASI ANTONELLA,
BONTEMPO BRASI SALVATORE, BONTEMPO BRASI EMANUELE,
che agiscono nella qualità di eredi in morte di
BONTEMPO BRASI GIUSEPPE, BONTEMPO BRASI GAETANO, in
proprio e nella qualità di erede del padre BONTEMPO
BRASI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato
GIORGIO
DE
ARCANGELIS, rappresentati e difesi
dall’avvocato ARTURO MARIA OLIVERI giusta procura
speciale a margine del ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali
contro
CALOGERO SALVATORE CLGSVT9OR19C351N, MUSUMECI STEFANA
MSMSFN69T66A029Z, ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA
SPA, FONDIARIA SAI SPA, PULVIRENTI MARISA;
– intimati
–
avverso la sentenza n. 316/2012 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 23/02/2012, R.G.N.
1783/2005;
– intimati –
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/07/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito l’Avvocato ANTONINO CIAVOLA;
udito l’Avvocato SANDRO GRACIS per delega;
e
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale assorbito il
ricorso incidentale.
:
i
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Ric.n. 24092/12 rg. – Ud. del 15 luglio 2015
Svolgimento del giudizio.
Nel febbraio 2000 Carmelo Calogero conveniva in giudizio
Giuseppe e Gaetano Bontempo Brasi, nonché la compagnia
assicuratrice Mapfre Progress spa, chiedendone la condanna in
solido al risarcimento dei danni da lui subiti nell’incidente
sulla quale era trasportato (di proprietà del primo e condotta dal
secondo, all’epoca minorenne) era finita sotto l’autovettura
Renault 5 condotta da Marisa Pulvirenti, in manovra di svolta a
sinistra.
Costituitesi le parti convenute – con formulazione da parte dei
Bontempo Brasi di domanda riconvenzionale di danni, posto che alla
guida del motociclo si trovava lo stesso Calogero – e chiamate in
causa tanto la Pulvirenti quando la sua compagnia assicuratrice
Assitalia spa, interveniva sentenza n. 2333/05 con la quale il
tribunale di Catania – ravvisata l’impossibilità di individuare
con certezza il conducente della moto, ed esclusa in ogni caso la
responsabilità della Pulvirenti nella causazione del sinistro rigettava le domande risarcitorie proposte dal Calogero e dai
Bontempo Brasi; sia reciprocamente tra loro, sia nei confronti
della Pulvirenti.
Interposti distinti appelli, poi riuniti, veniva emessa
sentenza non definitiva n. 316/12, con la quale la corte di
appello di Catania (nella contumacia della Pulvirenti, e
pronunciando, tra gli altri, nei confronti degli eredi di Carmelo
Calogero e di Giuseppe Bontempo Brasi, nelle more deceduti, nonché
36t5
stradale del 29 agosto 1997; allorquando la moto Kawasaki 750
Ric.n. 24092/12 rg. – Ud. del 15 luglio 2015
di Fondiaria SAI quale impresa designata dal FGVS in luogo della
Progress Assicurazioni spa, già Mapfre Progress spa posta in LCA):
– confermava l’estraneità della Pulvirenti nella causazione del
sinistro; – accertava che alla guida della motocicletta si trovava
lo stesso attore Carmelo Calogero, dalla cui imprudente condotta
causa sul ruolo per l’istruttoria sulle domande risarcitorie nei
suoi confronti proposte dai Bontempo Brasi.
Avverso tale sentenza non definitiva viene dagli eredi Calogero
proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
Bontempo Brasi hanno depositato controricorso, nonché ricorso
incidentale condizionato in ordine alla mancata affermazione di
responsabilità della Pulvirenti. I ricorrenti hanno altresì
depositato memoria ex art. 378 cpc.
Le altre parti non hanno svolto attività difensiva in questa
sede.
Motivi della decisione.
§ 1.1
Con il
primo motivo
di ricorso principale, gli eredi
Calogero lamentano omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione ex art.360, 1^co.n.5) cpc; in ordine al fatt
controverso e decisivo per il giudizio, insito nella
individuazione del conducente della motocicletta nel Calogero,
invece che nel minore Gaetano Bontempo Brasi. In particolare, la
decisione della corte di appello risultava illogica sia nella
valutazione delle deposizioni testimoniali, sia nella valutazione
della ctu, sia ancora – nella mancata disposizione della
4
di guida il sinistro era derivato; – disponeva la rimessione della
Ric.n. 24092/12 rg. — Ud. del 15 luglio 2015
richiesta ctu comparativa o per esperimento giudiziario, dalla
quale si poteva trarre la prova della circostanza dirimente che la
menomazione fisica dalla quale era comprovatamente affetto il
Calogero (mancanza del primo e del secondo dito, nonché del primo
metacarpo del terzo dito della mano destra) gli impediva di porsi
§ 1.2
La doglianza non può trovare accoglimento, risultando
finanche inammissibile là dove mira ad ottenere nella presente
sede di legittimità la rivisitazione, in esito ad una diversa
delibazione del quadro istruttorio, dei risvolti fattuali della
vicenda. Operazione, quest’ultima, demandata al giudice di merito,
ed insindacabile nel giudizio di cassazione ove assistita da
congrua motivazione; vale a dire, da una motivazione attraverso la
quale il giudice di merito medesimo abbia dato compiutamente e
logicamente conto dei criteri di formazione del proprio
convincimento. Il non consono intento sotteso alla censura in
esame – volto all’Utilizzazione del ricorso per cassazione in
funzione di un vero e proprio ‘terzo grado’ di merito – è del
resto reso palese da quelle istanze ed allegazioni con le quali si
chiede che siano in questa sede diversamente apprezzate le
deposizioni testimoniali raccolte dal giudice di merito (sia nel
giudizio di attendibilità dei testi, sia nella rievocazione dei
fatti da costoro narrati in ordine alla identificazione del
conducente della motocicletta); ovvero, che si attribuisca una
diversa rilevanza dimostrativa alla documentazione medico-legale
5
alla guida di una moto con le caratteristiche della Kawasaki 750.
Ric.n. 24092/12 rg. — Ud. del 15 luglio 2015
in
atti,
relativa
alla menomazione
fisica
che
avrebbe
asseritamente impedito al Calogero di guidare la motocicletta.
Orbene, nel caso di specie la corte territoriale ha dato
compiutamente conto del proprio convincimento, con conseguente
esclusione – sotto ogni profilo – del vizio motivazionale qui
Esclusa, anche ex articolo 2054 cod.civ., la responsabilità
della Pulvirenti nella causazione del sinistro (sent. app. pagg.7
segg.), il giudice di appello ha attribuito tale responsabilità,
in via esclusiva, alla imprudente condotta di guida del conducente
della motocicletta, identificato nel Calogero.
Quest’ultimo profilo è stato avvalorato sulla scorta di
convergenti emergenze istruttorie, ben descritte nella sentenza
impugnata, quali (pagg.12 segg.): – la deposizione testimoniale
Giuseppe Politini in ordine alla visita del Gaetano Bontempo Brasi
presso l’officina, dove riteneva di poter reperire un carrello per
poter rimuovere un’autovettura coinvolta in un precedente
sinistro, a bordo della motocicletta guidata da un’altra persona
(essendo lui impedito alla guida anche perché intento a
trasportare una lattina di olio); – la deposizione testimoniale
,
Giovanni Giarratano sull’abbigliamento indossato dal trasportat
sulla motocicletta da lui avvistata in fase di sorpasso,
attribuibile al Gaetano Bontempo Brasi; – la natura delle lesioni
e dei traumi riportati, rispettivamente, dal Calogero e dal
Gaetano Bontempo Brasi a seguito dell’impatto della motocicletta
con la Renault 5 della Pulvirenti, sotto la quale si incuneava;
6
lamentato.
Rk.n. 24092/12 rg. — Ud. del 15 luglio 2015
lesioni compatibili, secondo il giudizio di alta verosimiglianza
espresso dai periti, con la posizione assunta dai due sulla moto;
segnatamente, il primo alla guida ed il secondo come trasportato.
Sebbene con esito diverso da quello auspicato dagli odierni
ricorrenti, la corte di appello ha anche adeguatamente
dalla quale il Calogero risultava affetto. Sul punto, la corte di
merito ha dato compiutamente conto del fatto che questo handicap
non era da reputarsi alla stregua di impedimento fisico assoluto
alla guida della motocicletta da parte del Calogero il quale, tra
l’altro, si trovava da tempo in possesso della patente di guida di
categoria B, con permesso di guida di tutte indistintamente le
tipologie di moto. Ha anzi osservato la corte territoriale come
proprio la sussistenza di tale handicap costituisse un ulteriore
riscontro del fatto che alla guida della motocicletta ci fosse
proprio il Calogero; atteso che, anche in tal caso secondo quanto
ricostruito dai periti, l’incidente risultò quantomeno agevolato
dal mancato appropriato uso del freno anteriore, nella specie
verosimilmente attribuibile proprio alla menomazione indicata alla
mano destra.
In presenza di siffatta motivazione, non può trovare qui
ingresso il sindacato proposto dai ricorrenti.
E ciò nemmeno con riguardo al richiesto approfondimento
peritale mediante supplemento di consulenza tecnica d’ufficio,
ovvero esperimento giudiziale ex artt. 261-261 cc. Vertendosi di
incombenti sottratti alla disponibilità delle parti, ed anch’essi
7
approfondito la tematica della menomazione fisica alla mano destra
Ric.n. 24092/12 rg. — Ud. del 15 luglio 2015
rientranti – in relazione ai dati istruttori già acquisiti, ed al
livello di univocità e convergenza ad essi attribuibili
–
nell’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito.
. Potere discrezionale che, nella specie, è stato fatto oggetto
delle due ordinanze istruttorie della corte di appello 19 aprile
ravvisava l’irrilevanza dell’esperimento giudiziale ai fini della
decisione, anche in ragione del fatto che esso (avente ad oggetto
la capacità di guida della motocicletta da parte del Calogero,
nonostante la sua riportata menomazione fisica) presupponeva
indefettibilmente la cooperazione dello stesso soggetto che aveva
“interesse ad
indirizzare in senso a
lui favorevole l’esito
dell’incombente”.
§ 2.
Con il
secondo motivo
del ricorso principale gli eredi
Calogero lamentano l’omessa valutazione da parte della corte di
appello della loro richiesta di ricusazione, ex art.63, co.2, cpc,
dei consulenti tecnici d’ufficio; atteso che la corte territoriale
aveva disposto la rinnovazione parziale della ctu affidandola agli
stessi consulenti tecnici già nominati dal tribunale, mentre
diversi consulenti tecnici “avrebbero svolto il mandato nel senso
più logico”.
Si tratta di censura inammissibile, perché l’istanza di
ricusazione dei consulenti tecnici d’ufficio (basata non già su
una delle ipotesi di cui all’articolo 51 c.p.c. , come richiamato
dal secondo coma dell’articolo 63 c.p.c. , bensì sulla mera
circostanza di aver già svolto la funzione di consulente tecnico
8
2006 e il 13 giugno 2006; nella quale ultima la corte territoriale
Rico. 24092/12 rg. – Ud. del 15 luglio 2015
d’ufficio nello stesso giudizio) è stata implicitamente rigettata
dalla Corte di Appello; la quale ha evidentemente ritenuto che
proprio
la pregressa conoscenza dei fatti e degli accertamenti
tecnici da parte dei consulenti già nominati dal giudice di primo
grado, costituisse parametro di opportunità per demandare ai
(così l’iniziale ord. ammissiva 19 aprile 2006). Senonchè, la
decisione così presa dal giudice di merito sull’istanza di
ricusazione del consulente tecnico d’ufficio (art.63 u.c. cpc) non
può essere sindacata in sede di legittimità.
§ 3. Con il terzo motivo di ricorso principale gli eredi Calogero
deducono violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 cpc,
posto che la riforma della sentenza di appello avrebbe dovuto
comportare la condanna della controparte alle spese legali o,
quantomeno, la compensazione delle stesse.
La censura non specifica se le spese di lite alle quali essa si
riferisce siano quelle del primo o del secondo grado di giudizio,
ovvero entrambe; nè se essa riguardi il rapporto processuale con i
Sontempo Brasi, ovvero quello con la Pulvirenti e la sua compagnia
assicuratrice.
In ogni caso, essa è inaccoglibile; posto che il giudice di
merito ha nella specie applicato il principio generale di
soccombenza, tanto che alla rivisitazione del regime delle spese
di lite potrebbe pervenirsi solo in esito all’
presente ricorso,
accoglimento del
ed alla ritenuta estraneità del Calogero alla
causazione sinistro. Posto che ciò non accade, del tutto privo di
9
medesimi consulenti i necessari chiarimenti ed approfondimenti
Ric.n. 24092/12 rg. – Ud. del 15 luglio 2015
fondamento risulta il presente motivo, incentrato sulle spese in
via puramente consequenziale ad una differente decisione di
merito.
Va d’altra parte considerato che i ricorrenti principali non
hanno contestato l’affermazione di insussistenza di ogni
relativa compagnia assicuratrice) la loro totale soccombenza è
dunque definitiva; e che, per altro verso, il regime delle spese
del giudizio di merito relative al rapporto processuale tra i
Calogero ed i Bontempo Brasi, è stato dal giudice di merito – con
la sentenza non definitiva qui impugnata – riservato al prosieguo
del giudizio.
§ 4.
Con il
ricorso incidentale condizionato
i Bontempo Brasi
deducono, ex art.360, 1Aco.n.3) cpc , violazione degli articoli
140, 143, 145 e 154 codice della strada; per avere la corte di
appello erroneamente ritenuto l’estraneità della Pulvirenti alla
causazione del sinistro, nonostante che quest’ultima dovesse
ritenersi responsabile per le modalità della manovra con la quale
aveva impegnato l’incrocio in fase di svolta a sinistra; e ciò
anche nell’ipotesi in cui, al momento della collisione, la Renault
5 dalla medesima condotta si trovasse ferma, al centro
dell’incrocio stesso, in attesa di svoltare.
Si tratta di ricorso incidentale dichiaratamente subordinato
all’accoglimento del ricorso principale sulla esclusiva
responsabilità del Calogero, in veste di conducente della
motocicletta, nella determinazione del sinistro.
10
responsabilità in capo alla Pulvirenti, nei cui confronti (e
Ric.n. 24092/12 rg. — Ud. del 15 luglio 2015
Esso deve dunque ritenersi assorbito in ragione del rigetto di
quest’ultimo.
Ne segue il rigetto del ricorso principale, assorbito quello
incidentale condizionato; con condanna di parte ricorrente
principale alla rifusione delle spese del presente giudizio di
10 marzo 2014 n.55.
Pqm
La Corte
rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale
condizionato;
condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione che liquida in euro 10.200,00, di cui
euro 200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile
in data 15 luglio 4015.
cassazione che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del DM