Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20939 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20939 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 13/09/2013

SENTENZA
sui ricorsi iscritti ai numeri 11063/2008 e 19065/2008,
rispettivamente proposti

da
Menfi Industria s.p.a., in persona del legale rappresenta
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato in
calce al ricorso, dall’avv. Daniela Brigada e giusta procura
speciale, dall’avv. Salvatore Pino, domiciliato in Roma,
alla via Paraguay, n. 5, presso lo studio dell’avv. Andrea
Grifi

ricorrente —
contro
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro
tempore,

in persona del direttore

pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura dello

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nsore

,.
Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia;
controricorrente —
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, sezione 25°, depositata in data 6 marzo 2007, n. 140/25/06;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 8 gennaio 2013

dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
uditi per la ricorrente l’avv. Andrea Righi, per delega dell’avv. Salvatore Pino e
per l’Agenzia delle dogane l’avv. dello Stato Roberta Tortora;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott.
Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e
per il rigetto di quello incidentale
Fatto

Oggetto del contendere sono richieste di documentazione concernente la
prova dell’immissione in consumo di merce esportata verso paesi terzi che
l’Agenzia delle dogane ha rivolto alla società ricorrente, la quale aveva proposto
altrettante istanze di rimborso del dazio all’esportazione negli anni compresi tra
il 1999 e il 2002.
La commissione tributaria provinciale di Milano accolse i ricorsi avverso le
richieste proposti dalla contribuente, là dove la commissione tributaria regionale
ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi, sia per la mancanza della procura alle
liti, sia per la mancata indicazione del rappresentante legale della società.
Ricorre la società per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il
ricorso a due motivi. Resiste con controricorso l’agenzia delle dogane, che
spiega ricorso incidentale, depositando altresì memoria ex articolo 378 c.p.c.
Diritto
/.- Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale, a
norma dell’articolo 335 del codice di procedura civile.

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Angelina- aria rrino estensore

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2.-

Occorre preliminarmente affermare l’infondatezza dell’eccezione

d’inammissibilità proposta dall’agenzia in ragione della notifica del ricorso alla
circoscrizione doganale di Milano I, anziché all’agenzia delle dogane, in persona
del direttore, presso l’avvocatura generale dello Stato.
2.1.- Le sezioni unite di questa Corte hanno al riguardo chiarito (Cass.,

sez.un., 14 febbraio 2006, n. n. 3116) che, in base alle regole generali (deducibili

dagli art. 163 e 144 del codice di procedura civile, la notifica della sentenza di
appello (ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare) e dell’atto
introduttivo del giudizio di cassazione debbono essere eseguite direttamente
all’agenzia delle entrate, in persona del suo direttore, presso la sede centrale
dell’ente in Roma (a meno che, nella specifica controversia, l’agenzia abbia già
fatto ricorso al patrocinio dell’avvocatura dello stato). In base al disposto degli
art. 10 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, peraltro, anche gli
uffici periferici dell’agenzia, subentrati a quelli dei dipartimenti delle entrate,
hanno, al pari del direttore, la rappresentanza in giudizio dell’agenzia, ai sensi
degli art. 163, 2° comma, n. 2, 144 e 145 del codice di procedura civile; da ciò
consegue che la notifica della decisione, ai fini della decorrenza del termine
breve per la proposizione del ricorso, può essere indifferentemente effettuata
all’agenzia presso la sua sede centrale ovvero presso il suo ufficio periferico e
che anche il ricorso per cassazione può essere proposto nei confronti dell’ufficio
periferico e ad esso notificato.
3.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1° comma, n. 3,
c.p.c., la ricorrente denuncia la falsa applicazione dell’articolo 18, 4° comma, del
decreto legislativo 546 del 1992, lamentando che la sentenza impugnata ha
ritenuto inesistente la procura alle liti ed incerta l’indicazione del legale
rappresentante anche se la procura era allegata, con tutte le indicazioni di rito,
alla costituzione in giudizio del ricorrente.
3.1.- È infondata al riguardo l’eccezione d’inammissibilità proposta dal

sostituto procuratore generale nel corso della discussione e fondata sulla
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Angelina-Maria Perrino estensore

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circostanza che il motivo sarebbe incentrato su un vizio revocatorio, dato
dall’affermazione dell’esistenza della procura in atti, che sarebbe stata negata
dalla Commissione tributaria regionale. Ciò in quanto la Commissione tributaria
ha dapprima dato atto che

i primi giudici …hanno accolto il ricorso del

contribuente, motivando in diritto una presunta distrazione del rappresentante
legale della società che ha allegato la procura per il difensore solamente agli

atti della Commissione tributaria e non anche a quelli dell’Agenzia delle
Dogane…», escludendo di poter «confermare l’Ipotesi della presunta
“svista”», pur sempre, tuttavia, al cospetto della condotta del legale
rappresentante, consistita «…nell’allegare l’atto di procura esclusivamente alla
Commissione tributaria provinciale e non anche all’Agenzia delle dogane».
4. Quest’affermazione

della sentenza comporta la fondatezza del primo

motivo di ricorso.
Si deve difatti ritenere che la procura, evidentemente ritualmente formulata,
non è stata allegata all’atto notificato (non essendo allegata, in tal modo, all’atto
giunto nella sfera di conoscenza dell’agenzia delle dogane), ma è stata allegata
agli atti depositati presso la segreteria della commissione tributaria adita all’atto
della costituzione in giudizio, ossia, giusta l’articolo 22 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, numero 546, entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso.
4.1.-Trova dunque immediata applicazione il 2° comma dell’articolo 125 del
codice di procedura civile, nel testo applicabile ratione temporis, secondo cui
«la procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore
alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte
rappresentata».
4.2.- Tanto comporta l’accoglimento del motivo.

5. È poi prodromico rispetto all’esame del secondo motivo del ricorso

principale l’esame del ricorso incidentale proposto dall’agenzia delle dogane, col
quale questa denuncia, ex articolo 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., la violazione
dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, reputando che
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Angelina-Maria P rino estensore

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gli atti impugnati non fossero impugnabili, in quanto meramente sollecitatori.
L’agenzia formula il seguente quesito di diritto: «dica la Corte se è ammissibile
ai sensi dell’art. 19 d.leg. 546192 l’impugnazione di un atto istruttorio
dell’amministrazione doganale (nella specie le note n. 81451 del 26111102 e n.
82396, 82398 e 82401 del 28111102) con il quale si chiedono integrazioni
documentali per le istanze di rimborso di restituzione dei dazi ai sensi della

legge 639194 (nella specie, la prova dell’avvenuto espletamento) delle formalità
doganali di immissione in consumo nei paesi terzi di destinazione) e se detta
inammissibilità debba essere rilevata d’ufficio dalla Commissione Tributaria
adita».
5.1.- È consolidato orientamento della Corte che, in tema di contenzioso
tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’articolo 19 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, pur dovendosi considerare tassativa,
va interpretata in senso estensivo, fino a comprendervi le notizie o note
comunicate dall’ufficio; occorre, tuttavia, per ravvisare l’atto impugnabile, che
esso, pur non rivestendo l’aspetto formale proprio di uno degli atti dichiarati
espressamente impugnabili, esprima comunque una ben individuata pretesa
tributaria, che comunichi al contribuente, suscitandone per conseguenza
l’interesse ex articolo 100 c.p.c. a chiedere il controllo di legittimità in sede
giurisdizionale dell’atto (Cass. 11 maggio 2012, n. 7344; Cass. 22 luglio 2011, n.
16100; Cass. 17 dicembre 2010, n. 25591; Cass., ord. 6 luglio 2010, n. 15946;
Cass. 15 giugno 2010, n. 14673; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 18
novembre 2008, n. 27385; Cass., sez.un., 19 novembre 2007, n. 23832, secondo
cui esigenze imprescindibili di tutela del contribuente impongono d’includere tra
gli atti autonomamente impugnabili quelli che, pur essendo atipici in relazione
ad una diversa denominazione ad essi attribuita dall’amministrazione finanziaria,
abbiano però la stessa sostanza e svolgano la medesima funzione degli atti
tipizzati nell’elenco previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 546/92);
hanno ulteriormente precisato le sezioni unite che, ai fini dell’accesso alla
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Angelina-Maria Peri’ o estensore

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giurisdizione tributaria, debbono essere qualificati come avvisi di accertamento o
di liquidazione di un tributo tutti quegli atti con cui l’amministrazione comunica
al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, compiuta e non
condizionata, con esclusione, dunque, degli atti che manifestino una volontà
impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto definitivo cancellabile
solo in via di autotutela o attraverso l’intervento del giudice (Cass. sez. un., 24

luglio 2007, n. 16293; Cass., sez.un., 26 luglio 2007, n. 16428).
5.2.- Nell’ipotesi in esame, le richieste di documentazione non assumono la

veste di atti impositivi o, recte, di negazione del diritto ai rimborsi vantati, bensì
si configurano come strumentali rispetto all’accertamento della sussistenza di
tale diritto.
5.3.-Non a caso, questa stessa sezione ha ritenuto che l’atto col quale
l’amministrazione invita il contribuente, che abbia presentato istanza di rimborso
di determinate imposte, a produrre documentazione non costituisce, ai sensi
dell’articolo 2944 del codice civile, neanche atto di riconoscimento del debito
incompatibile con la volontà di disconoscere il credito fatto valere e non
interrompe il decorso della prescrizione (Cass., 1 luglio 2004, n. 12067; in
termini, Cass. 16 settembre 2011, n. 18929).
5.4.- La non impugnabilità degli atti esclude che si possa radicare l’esercizio

del potere giurisdizionale: di qui la rilevabilità anche d’ufficio ed anche per la
prima volta in sede di legittimità.
6.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso incidentale, che determina

l’assorbimento del secondo motivo di quello principale.
La sentenza va in conseguenza cassata senza rinvio e va dichiarata
l’improponibilità del ricorso originario proposto dalla contribuente.
L’andamento della lite comporta la compensazione di tutte le voci di spesa.

per questi motivi
La Corte
-dispone la riunione del ricorso principale e di quello incidentale;
RG n. 11063/2008 + 19065/2008

Angelina 7 Maria Penino estensore

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esENTE DA REGISTKAZIONE
Al SENSI DEL
264,1 19*
N. 131 TAB. ALL.
– N, 5
MATERIA TRIBUTAMA

-accoglie il primo motivo del ricorso principale;
-cassa la sentenza impugnata;
-dichiara improponibile il ricorso originario proposto dalla società;
-compensa tutte le voci di spesa.

Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2013.

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