Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20939 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/09/2017, (ud. 11/01/2017, dep.08/09/2017),  n. 20939

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24087/2012 proposto da:

B.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, C/O

STUDIO LEGALE MELLINI P.ZA BAINSIZZA 1, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO VITTOZZI, rappresentata e difesa dagli

avvocati BIAGIO NOBILE, GAETANO SANSONE;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI

99, presso lo studio dell’avvocato CARLO ROMITA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO ROMITA;

– controricorrente –

e contro

P.A., P.P., P.S., P.R., PO.AN.,

R.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 473/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 05/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con contratto preliminare sottoscritto il 14 giugno 2001 i germani P.A., P., S., R., F. e An. si sono impegnati a vendere a B.E. una villetta nella frazione (OMISSIS), dichiarata come realizzata senza autorizzazione e per la quale era stata presentata domanda di sanatoria, per il prezzo di Lire 59 milioni, avendo l’acquirente versato al preliminare la caparra confirmatoria di Lire 10 milioni con obbligo di versare la differenza in quattro rate annuali il 15 giugno degli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, data quest’ultima prevista per il definitivo e il conseguimento della sanatoria. Ottenuto da B.E. il possesso dell’immobile il 25 giugno 2001, ella ha corrisposto le rate nel 2002 e nel 2003 e, nell’aprile 2004, ha dichiarato per iscritto alle controparti essere emerse serie preoccupazioni circa il non ottenimento della concessione, ciò che motivava la sua astensione da ulteriori corresponsioni di rate. Dopo ulteriore corrispondenza e intervenuta proroga dei termini per il condono, il 6 ottobre 2004 il difensore dei promittenti venditori ha intimato alla promittente acquirente di pagare la rata per il 2004, con diffida per cui in mancanza entro 15 giorni il preliminare si sarebbe caducato per inadempimento; il 20 dicembre 2004 è stato quindi notificato atto di recesso con diffida a restituire l’immobile.

2. – Adito dai germani P. il tribunale di Lecce chiedendo che fosse – dichiarato lo scioglimento del contratto in virtù del recesso con condanna alla restituzione dell’immobile, si è costituita B.E. che ha chiesto emettersi sentenza ex art. 2932 c.c., previo accertamento dell’obbligo di consegnare la concessione edilizia cui le controparti non avevano ancora adempiuto, e in subordine risolversi il contratto per inadempimento, stante la comunicazione intervenuta per cui la concessione non poteva essere rilasciata e l’immobile era carente di agibilità. All’udienza di conclusioni è stata depositata la concessione in sanatoria rilasciata il 10 settembre 2008. Con la sentenza il tribunale ha dichiarato lo scioglimento del contratto con condanna al rilascio e autorizzazione ai promittenti venditori a ritenere la caparra.

3. – A seguito di impugnazione di B.E. la corte d’appello di Lecce, in parziale accoglimento della stessa, con sentenza depositata il 5.7.2012 ha riformato la sentenza di prime cure nelle sole parti in cui, in ultrapetizione, era stata autorizzata la ritenzione della caparra ed erano state compensate le spese. Per quanto interessa, la corte d’appello – condividendo la decisione del tribunale – ha considerato che l’inadempimento della promittente acquirente per mancato pagamento della rata scaduta il 15 giugno 2004 non potesse essere superato dall’eccezione di inadempimento opposta dalla stessa in riferimento al mancato rilascio all’epoca della concessione, il cui termine di ottenimento era stato fissato per la diversa e successiva data del 15 giugno 2005, in quanto l’art. 1460 c.c., concernente detta eccezione fa proprio salva l’ipotesi in cui “termini diversi per l’adempimento siano stabiliti dalle parti”, neppure potendo farsi riferimento all’orientamento interpretativo di favore per l’applicazione della norma quando, pur stabiliti termini diversi, vi sia certezza o alta probabilità che la controprestazione non possa adempiersi nel termine, non sussistendo all’epoca per il caso di specie alcun elemento indicativo in tal senso.

4. – Per la cassazione della sentenza propone ricorso B.E., affidandosi a tre motivi, cui P.F. resiste con controricorso mentre gli altri intimati – tra i quali R.F. erede di P.R. – non svolgono difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, B.E. lamenta violazione di norma di diritto sostanziale, indicata nell’art. 1460 c.c., nonchè omessa e contraddittoria motivazione – oltre che travisamento – circa fatto controverso e decisivo per il giudizio, indicato nel sussistere al momento dell’eccezione di inadempimento di una probabilità di un ritardo tale da superare il termine fissato per la controprestazione.

2. – Con il secondo motivo di ricorso, dedotto in via subordinata, Elvira Bianco lamenta violazione di altre norme di diritto sostanziaie, indicate negli artt. 1385 e 1485 c.c., nonchè omessa e contraddittoria motivazione, per non avere la corte territoriale valutato, come imposto dalla disciplina codicistica anche in caso di recesso, il sussistere della gravità dell’inadempimento nell’ambito del complessivo rapporto e dei comportamenti delle parti.

3. – Con il terzo motivo, sempre in via subordinata, la ricorrente deduce – facendo riferimento contemporaneamente all’art. 112 c.p.c. e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omissione da parte della corte d’appello di pronuncia sulla domanda subordinata di condanna dei germani P. alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di caparra.

4. – Il primo motivo di ricorso – i cui due profili di censura per violazione di legge e vizio di motivazione sono strettamente connessi e possono essere esaminati unitariamente – è infondato, con necessità di esaminare quindi anche gli altri dedotti in via subordinata.

5. – Invero, nella sentenza impugnata la corte territoriale ha fatto corretto governo dell’orientamento interpretativo – rilevante per la fattispecie – formatosi sul disposto dell’art. 1460 c.c., fornendo altresì adeguato supporto motivazionale al relativo argomentare. Il riferimento è alla lettura giurisprudenziale secondo cui tale norma codicistica – per la quale l’eccezione di inadempimento non è ammissibile quando termini diversi per l’adempimento siano stabiliti dalle parti (o risultino dalla natura del contratto) – deve essere interpretata nel senso che, pure nell’ipotesi di termini diversificati per prestazione e controprestazione, l’eccezione di inadempimento deve essere consentita quando sia già evidente che la controprestazione non potrà mai essere adempiuta ovvero quando vi siano fondate probabilità di un ritardo tale che supererà il termine successivo fissato in contratto per la controprestazione, eccedendo i limiti della normalità secondo una interpretazione di buona fede. Rileva al fine probatorio la dichiarazione di non voler adempiere (v. Cass. n. 3787 del 14/03/2003), mentre non rileva l’imputabilità dell’inadempimento.

La cennata massima giurisprudenziale (per la quale v. ad es. Cass. n. 1950 del 04/04/1979) è stata anche espressa da questa corte nel senso che pur quando le reciproche prestazioni non siano contemporaneamente dovute, l’eccezione di inadempimento – che tale contemporaneità in genere presuppone – è comunque opponibile alla parte che debba adempiere entro un termine diverso e successivo, a fronte di un evidente pericolo di perdere la controprestazione. Il riferimento ad un periculum in tal senso è operato ad es. da Cass. n. 6441 del 09/06/1993 e n. 7823 del 10/08/1998 (cfr. anche n. 12609 del -.28/08/2002 e n. 16626 del 26/11/2002).

6. – Nel caso in esame, la corte d’appello (cfr. p. 5 e 6 dell’impugnata sentenza) afferma “l’oggettivo inadempimebto del promissario acquirente” (sic – rectius, della promissaria acquirente); in particolare, dopo aver parafrasato il dato testuale dell’art. 1460 c.c., secondo cui, “qualora per l’adempimento di una delle parti sia previsto un termine diverso e successivo, l’altra non potrà validamente rifiutarsi di adempiere alla propria obbligazione”, la sentenza considera che – essendo “il termine per l’ottenimento della concessione edilizia… fissato dalle parti al 15.6.2005,… solo in tale momento… si sarebbe potuto accertare il verificarsi (delle condizioni per l’eccezione di inadempimento) e, laddove la parte promittente venditrice non avesse ottenuto la concessione, parte acquirente avrebbe potuto legittimamente opporsi alla stipula del definitivo e chiedere la risoluzione del contratto”; la corte continua il proprio argomentare ritenendo “non… pertinente la giurisprudenza citata dall’appellante, che permetterebbe di sollevare l’eccezione… anche quando siano stabiliti termini diversi… purchè vi sia la certezza o… fondate probabilità” di mancanza della prestazione o suo ritardo oltre il termine fissato, in quanto “al momento dell’inadempienza dell’appellante (e cioè il 15 giugno 2004) non vi era alcun elemento idoneo a far ritenere che i P. non avrebbero ottenuto la concessione in sanatoria, entro il 15 giugno 2005, perchè il diniego è di alcunìmesi successivo (26 ottobre 2004)”; “dopo quest’ultima data” peraltro, secondo la corte, “sarebbe stato sufficiente per la promissaria acquirente esercitare il diritto di accesso ai sensi della L. n. 241 del 1990, per esaminare il provvedimento… e avvedersi che il diniego” si basava sull’insufficienza della somma versata a titolo di oblazione, con invito a integrarla.

7. – L’argomentazione è, dal punto di vista dell’aderenza al diritto sostanziale, conforme a una corretta lettura della disposizione dell’art. 1460 c.c., che, come detto, consente di opporre l’eccezione di inadempimento – con sospensione della prestazione – alla parte che debba adempiere entro un termine diverso e successivo, a fronte dell’evidente pericolo di perdere la controprestazione. Non sussiste quindi la lamentata violazione di legge.

8. – Dal punto di vista dell’adeguatezza della motivazione, la parte ricorrente, con richiami anche puntuali, lamenta – per quel che appare più rilevante – che non risulti darsi conto nel provvedimento gravato di un’evoluzione fattuale che avrebbe potuto far emergere l’evidenza del pericolo di perdere la controprestazione: di fronte alla formulazione dell’eccezione con nota della difesa della B. (del 15 aprile 2004) antecedente lo scadere del termine per il pagamento (del 15 giugno), sarebbe potuta sussistere addirittura consonanza tra le parti, in epoca anteriore e successiva alla scadenza del termine, circa il fatto che “la licenza… non potrà essere concessa” (nota, come trascritta, del 23 giugno del difensore dei P.) e che “la pratica… è stata respinta… pur avendo i signori P. pagato regolarmente quanto dovuto” (nota del 5 luglio, come trascritta). Sempre da detto punto di vista, in secondo luogo, la sentenza della corte appunterebbe ingiustamente la sua attenzione, sulla circostanza che solo nell’ottobre vi sarebbe stato formale diniego; ciò, secondo i giudici di merito, escluderebbe la fondatezza dell’eccezione, tenuto conto del dato temporale.

9. – In dette parti, il motivo è inammissibile in quanto sollecita innanzi al giudice di legittimità un riesame delle risultanze probatorie, sottoponendo l’opportunità che sia data prevalenza a elementi fattuali diversi da quelli privilegiati dal giudice di merito; ciò che non è concesso, dovendosi arrestare la valutazione della congruità della motivazione alla coerenza logico-giuridica. Invero, l’argomentare della sentenza di merito, partendo come detto da una corretta lettura dell’art. 1460 c.c., che, nel fornire alla parte contrattuale uno strumento di autotutela, non esclude un momento previsionale ancorato, come detto, all'”evidenza” di un periculum, si fa carico di prescegliere il profilo valutativo ancorato alla distanza temporale tra la sospensione dell’adempimento e l’apprendimento dei fatti amministrativi rilevanti; ciò non esclude che – leggendo gli eventi nella loro successione – possa essere fondato (anche) il diverso approdo cui, astrattamente, gli stessi dati avrebbero potuto condurre secondo logica, nella visione patrocinata dalla parte ricorrente: che, cioè, il diniego successivo, anzichè smentire la correttezza dell’autotutela esercitata, la potesse confermare. Tale però non è stata la valutazione, del giudice del merito che, in questa sede, in quanto congruamente motivata, sfugge alle mosse censure.

10. – Da un ulteriore punto di vista, va tenuto conto che, alla luce dell’emersione – di cui le parti precedentemente non si sarebbero date atto – dal provvedimento di diniego del fatto che esso era fondato sull’insufficienza della somma versata quale oblazione (anzichè, come da corrispondenza, dall’assenza delle condizioni per il condono), la corte d’appello valuta tale dato come sintomatico di incuria (per vero, “superveniens”) della B. nell’indagare le vere ragioni del diniego, intervenuto “solo per la insufficienza della somma versata”, essendo stati ” i promittenti alienanti… invitati a effettuare il versamento integrativo”. In disparte ogni considerazione circa l’indicazione in sentenza secondo cui avrebbe dovuto essere effettuato accesso ex L. n. 241 del 1990, da parte della B., i giudici di merito appaiono considerare irrilevante il mancato versamento integrale, essendo rilevante che esso potesse essere integrato; tanto non pecca di illogicità, essendo alternativo al relativo percorso di ragionamento l’altro, proposto dalla parte ricorrente, secondo cui si sarebbe dovuto valorizzare adeguatamente il dato del mancato integrale versamento quale ulteriore elemento ex post per ritenere evidente il periculum di mancato rilascio della sanatoria, e quindi fondato l’esercizio dell’autotutela contrattuale ex art. 1460 c.c..

11. – Da un ultimo, ma non meno rilevante, punto di vista, la sentenza impugnata – sotto il profilo della sufficienza motivazionale – si fa carico di una valorizzazione, come detto, dei comportamenti successivi al fine di valutare la fondatezza dell’eccezione al momento della sua formulazione; logicamente è irrilevante, in tale ottica, considerare il dato – che secondo la ricorrente avrebbe potuto lumeggiare l’effettiva fondatezza dei dubbi manifestati dalla B. agli inizi del 2004 – relativo al fatto che, in luogo di completare la fattispeciè di sanatoria a suo tempo avviata di cui all’art. 5 del preliminare e per la quale erano stati invitati ad integrare l’oblazione, come emerge dalla nota del 6.10.2004 i P. ebbero a prescegliere di avviare un procedimento ex novo, in base a una legge di proroga la cui emanazione appare essa far mutare un atteggiamento altrimenti acquiescente rispetto all’impossibilità del condono, in base a una tempistica che condurrà al rilascio della concessione nella seconda metà del 2008. Trattasi, infatti, di fatti ex post, non rilevanti ai fini della prognosi richiesta al giudice riferita al momento della sospensione dell’adempimento.

12. – In definitiva, attraverso il motivo, sotto la veste di una denuncia di vizio dell’art. 360 c.p.c., comma 1, ex n. 5), la parte ricorrente sottopone inammissibilmente al giudice di legittimità un diverso coordinamento dei dati fattuali di causa, incensurabilmente affidato al giudice del merito laddove – come nel caso di specie – sorretto da congrua motivazione.

13. – E’ inammissibile il secondo motivo di ricorso, in quanto non pertinente con la ratio decidendi e tendente a introdurre un nuovo tema, che non risulta discusso nel secondo, grado (in assenza di trascrizione del relativo motivo di appello – pp. 15 e 16 del ricorso – causale questa autonoma e concorrente di inammissibilità). Invero, per qùanto consta dall’impugnata sentenza (p. 7) l’appellante ha sostenuto con l’appello l’inapplicabilità del recesso ex art. 1385 c.c.(invocando l’applicazione dell’art. 1453 c.c., comportante – come si menziona per incidens – la valutazione della gravità dell’inadempimento); e la corte d’appello ha statuito, riscontrando il motivo, la possibilità in capo alla parte di scelta del rimedio (quindi anche del recesso, di cui nuovamente per incidens si afferma essere comunque basato su inadempimento di non scarsa importanza). In altri termini, non era richiesto alla corte effettuare tale valutazione, posto che il fuoco della controversia verteva sulla disponibilità dell’uno o dell’altro rimedio, con conferma sul punto della sentenza di primo grado. In tal senso, inammissibilmente B.E. lamenta violazione degli artt. 1385 e 1485 c.c., nonchè omessa e contraddittoria motivazione, non essendo demandato alla corte territoriale valutare, alla luce della devoluzione, il predetto presupposto non oggetto di motivo di appello.

14. – E’ pure inammissibile il terzo motivo, con cui la ricorrente deduce omissione da parte della corte d’appello di pronuncia sulla domanda subordinata di condanna dei germani P. alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di caparra. Come rettamente indica la controricorrente, non risulta proposta in primo grado, nè coltivata in appello, alcuna domanda autonoma di restituzione delle somme versate da parte della ricorrente, che peraltro non trascrive in ricorso i passaggi degli atti di causa da cui si evincerebbe il contrario. Non sussiste dunque la denunciata omissione di pronuncia, nè sussiste il correlato vizio di motivazione.

15. – In definitiva, il ricorso va nel suo complesso disatteso, regolandosi le spese secondo soccombenza come in dispositivo a favore dell’intimata che ha svolto difese P.F..

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 3000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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