Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20939 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. II, 01/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 01/10/2020), n.20939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – est. Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22803-2019 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELL’UNIVERSITA’

11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE PUBBLICO MINISTERO rappresentato dalla PROCURA

GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 44/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Presidente FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

O.C., cittadino (OMISSIS), nato nel (OMISSIS), proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Genova avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda deduceva di essere fuggito dalla (OMISSIS) a causa di comportamenti persecutori posti in essere da uno zio paterno, che l’avevano indotto a trasferirsi a (OMISSIS), nel nord del Paese, ove era in corso un conflitto interno tra le forze governative e le milizie fondamentaliste di (OMISSIS).

La domanda era respinta dal Tribunale.

L’appello del richiedente era rigettato dalla Corte distrettuale di Genova, con sentenza n. 44 pubblicata l’11.1.2019. Riteneva detta Corte che, a prescindere dal giudizio di attendibibilità del racconto, contraddistinto da insanabili contraddizioni e aporie, che ne minavano la credibilità, i fatti narrati attenevano ad una vicenda personale, ed in particolare al timore di ripercussioni per un contrasto di natura ereditaria. Il che escludeva il riconoscimento dello status di rifugiato. La Corte riteneva, altresì, insussistenti le condizioni della protezione sussidiaria, poichè, esclusa la regione di (OMISSIS), che non era quella d’origine del richiedente, le fonti internazionali non indicavano per il Delta State una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato. Del pari era esclusa, infine, la protezione umanitaria, per mancata allegazione di cause di vulnerabilità.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il primo motivo denuncia l’erronea, contraddittoria e carente motivazione dell’ordinanza (rectius, sentenza) impugnata, in ordine alla valutazione dei presupposti della protezione internazionale, nonchè l’error in procedendo derivante dalla mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio, e la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,14,10 e 16. Sostiene parte ricorrente che le più recenti informazioni generali sulla Nigeria confermano l’esistenza di un clima di violenza, corruzione, violazione dei diritti umani e criminalità diffusa, sottratto al controllo delle autorità. Cita, inoltre, a sostegno, varie decisioni di uffici giudiziari di merito.

1.1. – 11 motivo è infondato.

La censura di cui esso si sostanzia, per il suo riferirsi alla generale situazione del Paese d’origine del richiedente, riguarda il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c), che a differenza delle ipotesi contemplate alle lett. a) e b) del medesimo articolo non ha carattere individualizzato.

Ciò posto, si osserva che ai fini in oggetto la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (nn. 18306/19, 9090/19 e 13858/18).

Da tale costante indirizzo di questa Corte si trae una duplice implicazione. La prima è che la violenza indiscriminata derivante da conflitto armato non va confusa con la generale situazione di (in)sicurezza, (in)affidabilità e (in)giustizia del Paese di provenienza del richiedente, che possa farne un luogo in cui sia difficile condurre uno standard di vita conforme ai principi di tutela dei diritti dell’uomo. La seconda è che, date le caratteristiche e le dimensioni del Paese d’origine, può essere necessario differenziare il giudizio secondo le varie regioni di cui quest’ultimo si compone, poichè il conflitto armato ben può localizzarsi soltanto in alcune di esse.

E’ quanto ha osservato, nella specie, la Corte territoriale, che valutando la vastità del territorio nigeriano e le profonde diversità tra i vari dipartimenti in cui si suddivide lo Stato, ha ritenuto, con apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede di legittimità, che la regione del Delta State, luogo d’origine del richiedente, non fosse interessata da una situazione di conflitto armato, nell’accezione sopra richiamata.

2. – Col secondo motivo allega la violazione dell’art. 2 Cost., art. 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 (ratificato con L. n. 881 del 1977), T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, D.P.R. n. 399 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter), D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 nonchè l’omesso esame della domanda di protezione umanitaria.

Si sostiene che la sentenza impugnata non abbia indagato le condizioni di vulnerabilità oggettiva e soggettiva in cui versa il richiedente, e operato il conseguente giudizio di comparazione. All’interno del quale, in particolare, avrebbe dovuto trovare ingresso sia quanto sofferto dal richiedente durante la permanenza in Libia, Paese di transito dove vengono perpetrate gravi violazioni dei diritti umani, sia la condizione di estrema povertà della Nigeria.

2.1. – Il mezzo è infondato.

Al pari delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) anche la vulnerabilità dipende da una situazione personale e dall’allegazione di fatti specifici idonei a dimostrarla, sicchè essa non presuppone a monte, ma semmai legittima a valle il giudizio di comparazione di cui parte ricorrente lamenta, senza fondamento, l’omissione.

Ed infatti, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in assenza di comparazione, aveva riconosciuto ad un cittadino gambiano presente in Italia da oltre tre anni il diritto al rilascio del permesso di soggiorno in ragione della raggiunta integrazione sociale e lavorativa in Italia allegando genericamente la violazione dei diritti umani nel Paese d’origine: n. 4455/18).

A tal fine, il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (v. n. 13573/20).

Fatti costitutivi che, a loro volta, devono essere correlati o alle situazioni di vulnerabilità di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis), o ad un effettivo e già attuato radicamento del richiedente nella realtà socio-economica del Paese d’accoglienza, per il quale non è sufficiente il solo svolgimento di attività lavorativa.

Situazioni tutte di cui, nella fattispecie, la Corte distrettuale ha rilevato la mancata specifica allegazione, non scalfita dal motivo in esame. Lungi dall’indicare quali violenze il richiedente avrebbe subito in Libia, il motivo si limita a considerare la violazione dei diritti umani ivi generalmente perpetrata, come se essa bastasse ex se a trasformare la protezione umanitaria da individualizzata qual è in una protezione generale e oggettiva, perchè attribuita in virtù della mera provenienza del soggetto richiedente.

3. – In conclusione, il ricorso va respinto.

4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.

5. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA