Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20938 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. III, 21/07/2021, (ud. 25/01/2021, dep. 21/07/2021), n.20938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36603-2019 proposto da:

O.O.E., rappresentata e difesa dall’avv.to

ALESSANDRO PRATICO’, (alessandropratico.pec.ordineavvocatitorino.it)

ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 654/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. O.O., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere fuggito a causa di un conflitto familiare legato all’eredità del padre di cui lo zio voleva impadronirsi: questi aveva dato fuoco alla casa (oggetto di contesa) e lo accusava ingiustamente di aver ucciso una persona del villaggio, ragione per cui, temendo di essere imprigionato, decideva di espatriare.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 5,6 e 14 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, dell’art. 2 CEDU, oltre a omessa motivazione o motivazione apparente per inosservanza dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in ordine alla domanda di protezione sussidiaria.

1.1. Assume che la Corte territoriale, richiamando alcune fonti non aggiornate, aveva trascurato di esaminare in modo specifico la situazione della sua regione di provenienza, venendo meno al dovere di cooperazione ufficiosa.

1.2. Il motivo è inammissibile per mancanza di decisività.

1.3. Infatti, mediante una motivazione sintetica ma al di sopra della sufficienza costituzionale, la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni della decisione e delle modalità attraverso le quali ha adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria, indicando le COI attendibili delle quali si è avvalso che escludevano che lo Stato di provenienza del ricorrente, collocato nel sud del paese, fosse afflitto da una condizione di conflitto armato o di violenza generalizzata, diffusa nella parte settentrionale dello Stato, dilaniato dagli attentati del gruppo terroristico di (OMISSIS).

1.4. A fronte di ciò, il ricorrente si è limitato ad enunciare l’inadempimento della Corte attraverso una censura che non introduce argomenti decisivi in quanto omette di contrapporre alle fonti ufficiali indicate dalla Corte, altre C.O.I. diverse ed idonee a condurre ad una differente decisione della controversia (cfr. al riguardo, Cass. 22049/2020).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e art. 32, comma 3 nonché dell’art. 5, comma 6 T.U.I. e degli artt. 2 e 10Cost., degli artt. 2 ed 8CEDU per difetto di motivazione ex art. 111 Cost., per aver motivato in maniera generica e senza sufficiente istruttoria la domanda di protezione umanitaria e avendo omesso l’esame di elementi decisivi.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza e genericità.

2.3. La Corte, infatti, ha escluso che sussistessero i presupposti della protezione invocata, ritenendo che l’appellante non avesse esposto alcun motivo decisivo per il riconoscimento della protezione umanitaria, essendosi limitato a sostenere di aver diritto alla misura invocata in ragione della asserita instabilità della (OMISSIS) e della sua integrazione, dimostrata in quanto aveva “avviato contatti” con una società cooperativa per la stipula di una convenzione di servizi socio assistenziali in regime di partita IVA, fatto ritenuto inidoneo a dimostrare l’inserimento necessario per giustificare il diritto alla protezione invocata (cfr. pag.5 cpv 5 della sentenza impugnata).

2.4. A fronte di ciò il ricorrente, oltre a non aver riportato, nel corpo del ricorso, il motivo che aveva spiegato in appello, al fine di consentire a questa Corte di apprezzare l’omissione denunciata, si è limitato ad enunciare una diversa condizione della regione di provenienza – che da tutte le fonti indicate dalla Corte non risulta ricompresa nella situazione di instabilità diffusa nel Nord del paese – senza dedurre alcun concreto elemento dal quale desumere una situazione contraria ed una effettiva integrazione.

2.5. La censura, in definitiva, risulta dunque anche priva di decisività.

3. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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