Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20938 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. un., 12/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 12/10/2011), n.20938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di Sezione –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Q.B., elettivamente domiciliati in Roma, via

Marianna Dionigi 17, presso lo studio dell’avv. Roberto Santucci,

rappresentato e difeso per procura in atti dall’avv. Sanzo Salvatore;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministro della Giustizia e Procuratore Generale presso la Corte di

cassazione;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 52/2011, depositata dalla Sezione

Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in data

6/4/2011.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/9/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Sentito l’avv Sanzo;

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona

dell’Avvocato Generale dr. CENICCOLA Raffaele il quale ha concluso

per il rigetto del ricorso.

Fatto

LA CORTE

Rilevato che a seguito d’ispezione ordinaria, all’esito della quale era emerso che il dott. Q.B., all’epoca presidente della Sezione fallimentare del Tribunale di Milano, era incorso in gravi e numerosi ritardi nella stesura dei provvedimenti, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha promosso nei suoi confronti azione disciplinare per la violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q) perchè nel periodo compreso fra il 25 marzo 2003 ed il 15 settembre 2008 aveva omesso di rispettare i termini di deposito di 86 sentenze civili, con ritardo in 67 casi superiori all’anno ed, in uno, a 2.066 giorni; che l’incolpato si è difeso adducendo che i ritardi erano dipesi da una particolare emergenza che aveva in quegli anni caratterizzato la Sezione fallimentare, dove una stimata professionista si era appropriata di un’ingente somma, costringendolo così a rivoluzionare l’organizzazione interna a fine di evitare il ripetersi di episodi analoghi e ad intraprendere numerosissime iniziative per recuperare il denaro sottratto alle procedure concorsuali;

che il Procuratore Generale ha, però, ugualmente richiesto la fissazione dell’udienza di discussione, al termine della quale la Sezione Disciplinare ha inflitto all’incolpato la sanzione della censura in quanto, pur dovendosi dare atto che il ritardo di 2.066 giorni era stato, in realtà, di soli 1.011, restava comunque il fatto che il dott. Q. aveva depositato molti provvedimenti a distanza di più di un anno e non poteva pretendere di giustificarsi con l’attività profusa in dipendenza dell’ammanco, perchè la stessa rientrava a pieno titolo nei doveri del presidente della Sezione e non eliminava o riduceva la sua responsabilità – questa volta come giudice – che avendo preso a sentenza delle cause, avrebbe dovuto deciderle nei termini di legge per evitare attese irragionevoli e lesive del prestigio e dell’immagine della Magistratura; che il dott. Q. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con l’unico motivo l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2 nonchè il difetto, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione, in quanto la Sezione Disciplinare l’aveva condannato per una sorta di responsabilità oggettiva perchè non aveva tenuto conto della circostanza che le sentenze depositate in ritardo avevano rappresentato soltanto una percentuale assai ridotta dell’intera produzione ed erano state tutte introitate nel corso della congiuntura di cui sopra, che per la sua indubbia natura eccezionale, valeva certamente come causa di esclusione dell’illecito disciplinare a lui ascritto;

che l’assunto del ricorrente non può essere condiviso, perchè con sentenze da n. 18696 a n. 18969 del 13/9/2011, queste Sezioni Unite hanno affermato il principio, che qui si condivide e ribadisce, secondo il quale in caso di mancata allegazione e accertamento di circostanze assolutamente eccezionali, il superamento di un anno nel ritardo del deposito dei provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta dell’incolpato in quanto la stesura delle decisioni non può di regola durare più dei tempo ritenuto sufficiente dalla CEDU per completare l’intero giudizio di cassazione che, oltretutto, non si esaurisce nella mera scritturazione della sentenza, ma comprende anche tutta una serie di ulteriori adempimenti preliminari;

che nel caso in esame la Sezione Disciplinare ha deciso conformemente al predetto principio, in quanto dopo avere accertato l’esistenza di plurimi ritardi ultrannuali, non si è disinteressata affatto della giustificazione fornita dall’incolpato, ma l’ha espressamente valutata, escludendone la rilevanza con un ragionamento che non può essere sindacato in questa sede perchè immune da vizi logici e giuridici, nonchè in linea con il numero dei ritardi, la notevole durata degli stessi, la natura della esimente invocata dal dott. Q. ed il tipo di adempimenti da lui posti in essere per attenuarne le conseguenze ed evitarne il ripetersi; che il ricorso va pertanto rigettato senza necessità di alcun provvedimento sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministro e la qualità di parte in senso solo formale del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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