Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20937 del 17/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 17/10/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 17/10/2016), n.20937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Foligno 10,

presso lo studio dell’avv. Massimo Errante, rappresentato e difeso,

per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Enrico Cadelo

che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo

al fax n. 091/586598 e alla studiocadelo.legalmail.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

R.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Emilia 88,

presso lo studio dell’avv. Federica Corsini (p.e.c.

federicacorsini.ordineavvocatiroma.org, fax n. 06/42007440),

rappresentata e difesa dall’avv. Gandolfo Mocciaro (p.e.c.

gandolfomocciaro.pecavvpa.it, fax 091/348399), giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 630/2013 della Corte di appello di Palermo,

emessa il 3 aprile 2013 e depositata l’8 aprile 2013, n. R.G.

1863/12;

Rilevato che in data 8 febbraio 2016 è stata depositata relazione ex

art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 30 luglio 2012, dopo aver pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra M.P. e R.L., ha fissato in 1.400 Euro mensili l’ammontare dell’assegno divorzile a carico del M..

2. Ha proposto appello il M. contestando il diritto della R. a percepire un assegno divorzile non avendo la stessa dimostrato di essersi attivata inutilmente per la ricerca di una occupazione lavorativa. Ha contestato altresì la quantificazione dell’assegno sia perchè esso non tiene conto del comportamento violento della R. verso il figlio, comportamento che ha avuto una importanza maggiore nella crisi del matrimonio. Sia perchè non tiene conto della consistente diminuzione della sua disponibilità economica a causa della riduzione del proprio reddito e della formazione di una nuova famiglia in cui sono nati due figli.

3. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 630/13, ha respinto l’appello e compensato le spese rilevando che la R. non ha mai lavorato nel corso del matrimonio al di fuori della sua attività di casalinga. La sua età, la mancanza di una qualche formazione professionale e le particolari condizioni del mercato del lavoro del Mezzogiorno consentono di ritenere inesistente una concreta possibilità di reperire un’occupazione lavorativa da parte della R.. Accertato presuntivamente in almeno 40.000 Euro netti annui il reddito del M., la Corte di appello ha ritenuto che l’incidenza di una contribuzione annua di 16.800 Euro in favore della R. consente comunque al M. di provvedere, in maniera libera e dignitosa, al mantenimento della nuova famiglia che egli, esplicando un suo diritto fondamentale, ha deciso di costituire.

4. Ricorre per cassazione M.P. affidandosi a tre motivi di impugnazione.

S. Si difende con controricorso R.L..

Ritenuto che:

6. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 e dell’art. 4 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo il ricorrente la Corte di appello ha violato l’art. 5 della legge divorzio perchè, affermando che nelle sue condizioni la R. non è obbligata a trovare un lavoro mentre incombe sul M. l’onere di provare che esistono concrete possibile di reperire una occupazione lavorativa, ha negato l’obbligo esistente per ognuno dei coniugi di procurarsi i propri mezzi di mantenimento a meno che vi siano ragioni oggettive che lo impediscano.

7. Il motivo è infondato perchè la Corte di appello ha rilevato una condizione personale e sociale di difficoltà nel possibile reperimento di un lavoro e ha ritenuto che la R. non potesse portare prove aggiuntive di tale condizione sfavorevole ma non ha esonerato la R., in relazione alla sua pregressa condizione di casalinga, alla sua mancanza di formazione professionale e alla sua età, dal dovere di ricercare una occupazione lavorativa.

8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo il ricorrente la Corte di appello infondatamente ha dato per certa l’impossibilità per la R. di reperire un lavoro non valutando ad es. i dati di comune esperienza secondo cui è in costante crescita la domanda di servizi alle persone.

9. Premessa la precisazione di cui al precedente motivo sulle ragioni della decisione della Corte di appello il motivo appare inteso a ottenere una riedizione del giudizio di merito basata sulla non corrispondenza della valutazione delle possibilità di inserimento nel mondo del lavoro della R. alle aspettative del M..

10. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dall’art. 115 c.p.c. in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 5 e con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo il ricorrente la Corte di appello ha violato le disposizioni citate pervenendo a una quantificazione dell’assegno divorzile che riduce del 40 % il suo reddito mettendo a rischio il mantenimento della sua nuova famiglia e non considerando le responsabilità della R. per la crisi del matrimonio e per il mancato reperimento di un lavoro dopo la separazione.

11. Il motivo appare fondato perchè la valutazione circa le esigenze economiche del M. in seguito alla formazione di una nuova famiglia appare del tutto apodittica e non consente di verificare la corrispondenza della determinazione dell’assegno ai criteri fissati dal legislatore e dalla giurisprudenza.

12. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.

La Corte, lette le memorie difensive delle parti, condivide la relazione sopra riportata relativamente ai primi due motivi di ricorso;

quanto al terzo motivo deve rilevarsi che la Corte di appello ha valutato la capacità reddituale dichiarata dallo stesso ricorrente, ha escluso che sia stata in qualche modo raggiunta la prova di una responsabilità esclusiva della R. nella causazione della crisi irreversibile del matrimonio, ha rilevato che già in sede di separazione consensuale il M. si era assunto l’onere del versamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della R. per il medesimo ammontare di 1.400 Euro e sulla base di questi elementi ha ritenuto che il ricorrente possa ancora fare fronte all’impegno già assunto in sede di separazione nonostante l’avvenuta formazione di una nuova famiglia;

La Corte, pertanto, rilevato il carattere meritale di tale valutazione e ritenuta la sua non contrarietà ai criteri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5 ritiene che il ricorso debba essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 2.100 Euro, di cui 100 per spese. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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