Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20937 del 13/09/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20937 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA
Data pubblicazione: 13/09/2013
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del direttore pro
tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12
–
Contro
ricorrente
–
AGRIMPEX SRL in persona
dell’Amministratore
Unico, domiciliata in Roma Via della Balduina 120,
presso lo studio dell’Avv.to Ferruccio Auletta giusta
procura speciale in calce al ricorso
avverso la sentenza n.289/45/10
depositata il
6/10/10 della Commissione Tributaria regionale
della Campania;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 8/1/2013 dal Consigliere Dott.ssa Marina
Meloni; uditi gli avvocati Giuseppe Albenzio per la
ricorrente e Ferruccio Auletta per la società, presenti
in aula; udite le conclusioni del P.M. in persona del
sostituto Procuratore Generale Pasquale Fimiani che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
A seguito di notifica di avvisi di contestazione e
di irrogazione delle sanzioni emessi dall’Agenzia
delle Dogane Direzione di Napoli, conseguenti ad
otto avvisi di rettifica relativi ad operazioni di
importazione di aglio fresco con dichiarazione
provenienza dalla Cambogia,effettuate nel periodo
maggio 2003 al novembre 2004,
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la società
-controricorrente-
importatrice AGRIMPEX
srl
presentava
ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di
Napoli. In particolare la società, esercente
attività di importazione di prodotti, contestava le
sanzioni in quanto non previste dall’art. 303 TULD
maggiori diritti doganali richiesti a seguito
dell’accertamento in ordine alla reale provenienza
della merce, di origine cinese e non cambogiana, in
quanto, oltre agli altri motivi, sussistevano le
condizioni di cui all’art. 220 Reg.CEE 2913/92.
La Commissione tributaria
provinciale di Napoli
con sentenza nr. 473/20/09 rigettava il ricorso e
confermava gli avvisi di contestazione ed
irrogazione delle sanzioni emessi nei confronti
della società.
Su ricorso in appello proposto dalla società
importatrice, la Commissione tributaria regionale
della Campania, con sentenza nr.289/45/10
depositata in data 6/10/2010, riformava la sentenza
di primo grado e dichiarava che l’art.303 TULD, il
quale prevedeva sanzioni in caso di difformità per
caratteristiche intrinseche della merce importata
ossia quantità, qualità e valore, non era
applicabile al caso in esame, in quanto il luogo di
origine non poteva essere considerato come una
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ed asseriva che non era tenuta al pagamento dei
qualità della merce.
Avverso
la
sentenza della Commissione Tributaria regionale ha
proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle
Dogane con due motivi ed ha resistito Agrimpex srl
con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Dogane lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 303 dpr 23/1/1973 n.43; ed
art.3 d.lgs. 472 del 18/12/1997 in relazione
all’art. 12 disp. prel. cc e 360 n.3 cpc in quanto
la CTR ha ritenuto che il luogo di origine non
possa essere considerato come una qualità della
merce, applicando così erroneamente l’art. 303 TULD
il quale invece punisce ogni ipotesi di difformità
della dichiarazione concernente i suoi elementi
essenziali e cioè quantità, qualità e valore della
merce oltreché la sua origine o provenienza.
Al fine di comprendere meglio la vicenda, occorre
premettere che la società ricorrente aveva
presentato nel periodo in contestazione presso la
Dogana di Napoli varie dichiarazioni per
l’importazione definitiva di aglio fresco di
provenienza cambogiana nonché i certificati di
origine preferenziale FORM A rilasciati dal
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MOTIVI DELLA DECISIONE
competente
ente
di
stato
cambogiano
attestanti l’origine della merce ed il diritto al
trattamento daziario beneficiato previsto a favore
dei paesi meno sviluppati ex art.9 c.1 Reg. CE
2501/2001. Successivamente alla pubblicazione in
avviso agli importatori in ordine ad un ragionevole
dubbio relativo alla origine cambogiana dell’aglio
oggetto di importazione, il Nucleo Regionale di
Polizia Tributaria della Campania redigeva processo
verbale di constatazione in data 24 marzo 2006 dal
quale risultava l’origine cinese del prodotto
importato anziché cambogiana e venivano avviate le
procedure di emissione di diversi avvisi di
accertamento suppletivi e di rettifica in data
18/4/2006, per la riscossione dei maggiori diritti
doganali dovuti a seguito della falsità dei
certificati di origine FORM A. Successivamente, in
seguito ad indagini effettuate dall’OLAF dal 23/1
al 1/2/07, veniva definitivamente stabilito che i
certificati di origine erano stati rilasciati
dall’Autorità cambogiana sulla base di informazioni
scorrette e non veritiere.
In ordine alla violazione
e falsa applicazione
dell’art. 330 TULD questa Corte ha già esaminato la
questione e statuito in merito che “In tema di dazi
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data 12 agosto 2005 nella G.U. della UE di un
doganali, la qualità
di
una
merce
rappresenta il coacervo degli elementi distintivi
di essa e ricomprende tra i medesimi anche il dato
di origine, che assume una connotazione del tutto
pregnante sia in relazione alle caratteristiche del
correttezza delle dichiarazioni doganali in
funzione
della
delle
circolazione
dell’efficienza dei controlli,
merci
e
tanto più in
considerazione delle eventuali preferenze
tariffarie a taluni prodotti originari di Paesi in
via di sviluppo accordate dall’Unione europea; ne
consegue che la sanzione prevista dall’art. 303 del
TULD riguarda ogni ipotesi di difformità o falsità
della dichiarazione doganale in ordine ai suoi
elementi essenziali, afferenti, cioè, oltre che a
valore, quantità, qualità delle merci, anche,
all’origine delle merci stesse, atteso che il comma
3 della norma in esame non pone distinzioni di
fattispecie e che il comma l menziona le difformità
di qualità da interpretarsi estensivamente (e non
analogicamente) come comprensive, anche, delle
diversità
(Sez. 5, Sentenza n.
di
14042
origine.
del 03/08/2012)
Il secondo motivo di ricorso, con il quale la
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bene a fini civilistici, sia in relazione alla
PIWITTE DA RECISTkAZIONE
AI SENSI DEL. 17, .’;’2. 2119106
N. 131 TAD. ALI.
– N. 5
MATEUIA Tg,f3UTAXIA
ricorrente
denuncia
insufficiente
motivazione su punti controversi e decisivi in
relazione all’art. 360 n.5 cpc, risulta assorbito
dall’accoglimento del primo motivo.
deve essere accolto in relazione al primo motivo
assorbito il secondo, con condanna alle spese della
società ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto in relazione al motivo
uno, assorbito il secondo,
cassa la sentenza,
decidendo nel merito rigetta il ricorso
introduttivo e condanna Agrimpex srl al pagamento
delle spese di giudizio che si liquidano in g
6.000,00 oltre s.p.ad.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 8/1/2013
Il consigliere estensore
Il Presidente
Per quanto sopra il ricorso proposto è fondato e