Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20937 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. un., 12/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 12/10/2011), n.20937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di Sezione –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22211-2010 proposto da:

TOP S.P.A. (già TOP LIGURIA S.R.L.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell’avvocato VIANELLO LUCA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’ANGELO ANDREA,

per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MORIELLI ANNA, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

4618/2009 del TRIBUNALE di GENOVA;

udito l’avvocato Francesco IOPPOLI per delega dell’avvocato Gabriele

Pafundi;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE.

Fatto

LA CORTE

Ritenuto che:

– si è proceduto ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.;

– la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:

“Il 27 febbraio 2006 la s.r.l. Top Liguria, risultata aggiudicataria all’esito di una gara ad evidenza pubblica svoltasi il 4 ottobre 2005, acquistò dal Comune di Genova 760 mq. di “superficie agibile” per il prezzo di 679.006,00 Euro, da corrispondere in tre rate. Non essendo stata versata la terza, il 27 febbraio 2009 l’ente alienante ne intimò il pagamento alla società acquirente, con ingiunzione emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

La destinataria dell’atto lo impugnò con opposizione proposta davanti al Tribunale di Genova, chiedendo anche che fosse pronunciata la risoluzione del contratto di vendita “per inadempimento, presupposizione, impossibilità sopravvenuta”, con condanna dell’altra parte alla restituzione delle somme percepite e ai risarcimento dei danni. A sostegno di tali domande espose: che il 7 novembre 2005 aveva acquistato dalla s.r.l. Valle Camilla un altro terreno, per realizzarvi una palazzina; che aveva poi chiesto al Comune di Genova l’indizione di una conferenza di servizi su un progetto prevedente il trasferimento dei diritti edificatori dall’una all’altra area; che con Delib. 26 settembre 2006 il Consiglio comunale aveva ridotto le possibilità di costruzione nella zona, inserendo però una disposizione transitoria di salvezza dei progetti precedenti; che pertanto il 1 febbraio 2007 era stata rilasciata all’attrice la richiesta concessione edilizia; che con sentenza del 10 gennaio 2008, su ricorso del condominio di un edificio limitrofo, il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria aveva annullato gli atti e i provvedimenti che consentivano l’attuazione del progetto in questione; che il Comune di Genova aveva deliberato di prestare acquiescenza a tale decisione, mentre la s.r.l. Top Liguria l’aveva impugnata con appello al Consiglio di Stato. Il convenuto si costituì in giudizio, eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestando comunque nel merito la fondatezza degli assunti e delle domande dell’attrice.

Ciò stante, la s.p.a. Top (già s.r.l. Top Liguria) ha presentato istanza di regolamento preventivo, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Il Comune di Genova si è costituito con controricorso, sostenendo che la cognizione della controversia compete al giudice amministrativo.

Si verte su un contratto di alienazione prettamente di diritto privato, anche se preceduto dalla scelta del contraente mediante una procedura di evidenza pubblica, la quale è ormai esaurita e non forma oggetto di contestazioni di sorta. Su quel negozio si fondano le contrapposte pretese del Comune di Genova e della s.p.a. Top, rispettivamente intese ad ottenere l’adempimento delle obbligazioni che ne derivano e la sua risoluzione, con le restituzioni e il risarcimento conseguenti.

Anche di queste ultime domande i provvedimenti amministrativi richiamati dalla società attrice costituiscono un antecedente esterno, non essendo diretti ad incidere autoritativamente sul rapporto civilistico instaurato con il contratto in questione, sul quale hanno influito semmai indirettamente, sicchè è ininfluente che siano stati accidentalmente adottati dall’ente pubblico che del rapporto stesso è parte.

La giurisdizione del giudice ordinario va dichiarata anche in ordine alla concorrente domanda di risarcimento per responsabilità aquiliana, proposta dalla s.r.l. Top Liguria nei confronti dei Comune di Genova, nei presupposto dell’avvenuto parziale annullamento, da parte del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, della deliberazione consiliare del 26 settembre 2006. Qui il danno viene prospettato come derivante dalla illegittimità di un provvedimento (la prima ricordata disposizione transitoria di salvezza dei progetti precedenti) favorevole per la stessa s.r.l. Top Liguria, sicchè anche per questo verso la controversia esula dall’ambito della giurisdizione amministrativa: cfr. Cass, s.u. 6594, 6595, 6596/2011.

Si ritiene pertanto che il ricorso possa essere deciso con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario”. – nell’adunanza in camera di consiglio è comparso ed è stato sentito il difensore del Comune di Genova;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e te fa proprie;

– viene pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

– alla soccombenza del resistente consegue la sua condanna a rimborsare alla ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 6.800,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 6.800,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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