Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20937 del 07/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.07/09/2017),  n. 20937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9048-2016 proposto da:

F.E.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

ADRIANA, 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO LEONI, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

MASSIMILIANO SERGIO BONACINA;

– ricorrente –

contro

COMUNE CASTEL GOFFREDO – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO

15, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO BRUGNOLI, rappresentato

e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO BATTAGLIOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4351/67/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, depositata il

07/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

La CTR della Lombardia sezione staccata di Brescia – con sentenza n. 4351/67/15, depositata il sette ottobre 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto dalla sig.ra F.M.E. nei confronti del Comune di Castel Goffredo avverso la decisione della CTP di Brescia, che aveva a sua volta rigettato il ricorso della contribuente avverso il silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso proposta dalla contribuente sul maggiore importo versato per ICI relativa agli anni dal 2006 al 2011, per la mancata applicazione dell’agevolazione in termini di riduzione d’imposta dovuta in ragione della sua qualità d’imprenditore agricolo professionale.

Avverso detta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale il Comune resiste con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il vizio di violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1 e 9, comma 1, il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, la L. n. 9 del 1963, art. 11, e del D.Lgs. n. 99 del 2004, lamentando che la CTR avrebbe escluso il diritto alla riduzione d’imposta erroneamente equiparando al requisito della conduzione diretta del fondo – che deve coesistere con il possesso dei requisiti soggettivi, nel caso di specie la qualità d’imprenditore agricolo professionale – quello della conduzione materiale del fondo.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, indicando una serie di circostanze fattuali (pag. 19 del ricorso, che riproducono quanto addotto nel ricorso in appello), dalle quali il giudice di merito avrebbe dovuto ricavare la sussistenza anche del requisito della conduzione diretta del fondo.

Deve essere esaminato prioritariamente in ordine logico il secondo motivo.

La CTR ha ritenuto insussistente il requisito della conduzione diretta del fondo in ragione del fatto che – così testualmente la pronuncia impugnata – “come dimostrato dal Comune, la modesta attività agricola eseguita venne svolta non direttamente, ma da un’azienda terza”, osservando anche che non fosse comprovata, nel caso di specie, la provenienza di almeno il 50% dei redditi della contribuente dall’attività agricola, come richiesto dalla normativa vigente dalla quale è delineata la nozione d’imprenditore agricolo professionale.

Si tratta, indubbiamente, di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito che, come si rileva dallo stesso ricorso, è conforme a quello espletato dalla CTP, che specifica, quanto all’azienda terza che avrebbe condotto l’attività agricola sui terreni in oggetto, trattarsi dell’azienda agricola Spagnoli e dedica qualche riferimento ulteriore ai controlli svolti in loco dal Comune.

Non v’è dubbio, quindi, che nella fattispecie in esame si è in presenza di cd. doppia conforme, che rende inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 7 aprile 2014, n. 8053), il motivo in relazione al disposto del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile, catione temporis, al presente giudizio.

D’altronde è onere della parte che adduca la violazione dell’art 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua attuale formulazione, provvedere all’allegazione – affinchè possa escludersi che due decisioni, pur conformi nel dispositivo, si basino sul medesimo accertamento di fatto, del relativo contesto fattuale di entrambe (cfr. Cass. sez. 1, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. sez. 2, 10 marzo 2014, n. 5528).

Nel caso di specie, quanto ribadito in particolare dalla ricorrente in memoria, nell’evidenziare taluni elementi differenziali, di carattere meramente marginale, dell’accertamento di fatto compiuto rispettivamente dal giudice di primo e da quello di secondo grado, non esclude il nucleo del tutto corrispondente tra la due decisioni in punto d’insussistenza del presupposto della conduzione diretta del fondo.

Del pari è comunque inammissibile il primo motivo, con il quale, sotto la specie del vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, parte ricorrente lamenta in realtà insufficienza motivazionale con riferimento agli elementi addotti che, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto confortare il proprio assunto.

Va premesso che, diversamente da quanto addotto dalla ricorrente, correttamente, in relazione al quadro normativo di riferimento costituito dalla disposizioni indicate nell’epigrafe del motivo, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla necessità della coesistenza, in uno agli elementi formali inerenti all’iscrizione negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. n. 9 del 1963, art. 11, e all’obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, del requisito oggettivo relativo alla conduzione diretta dei terreni, che, secondo la stessa Cass. sez. 5, 16 aprile 2010, n. 9143 citata da parte ricorrente, va provato in via autonoma.

Ciò posto, va ricordato come questa Corte abbia ripetutamente affermato (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 14 maggio 2013, n. 11506; si vedano anche Cass. sez. 5, 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2016, n. 17160), che “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione”, peraltro nei più angusti limiti consentiti dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., 1° comma, n. 5, censura che, come innanzi chiarito, secondo l’indirizzo affermatosi a partire dalla citata Cass. n. 8053/14, non può trovare ingresso nella fattispecie in esame a fronte di un accertamento di fatto concretizzatosi nella c.d. doppia conforme.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del quindici per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 maggio 2017

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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