Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20937 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. II, 01/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 01/10/2020), n.20937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – est. Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24199-2019 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO SOMALIA 53,

presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO PINTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA CRISTINA TARCRINI, giusta procura in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto di rigetto n. 3897/2C19 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Presidente FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

O.E., cittadino nigeriano, nato nel 1994, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Brescia avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda deduceva di aver lasciato la Nigeria per problemi legati alla contesa di alcuni terreni, che avevano cagionato scontri tra due comunità vicine, con morti e feriti, tra cui il padre, ucciso da due ragazzi appartenenti alla comunità rivale.

Il Tribunale rigettava la domanda, non ravvisando nel narrato alcuna ipotesi di protezione internazionale. Quanto alla protezione umanitaria, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, rilevava che il richiedente non aveva allegato fatti ulteriori e diversi rispetto a quelli dedotti ai tini della misura maggiore. Egli, inoltre, non aveva evidenziato situazioni di vulnerabilità soggettiva, anche all’esito della comparazione con la sua condizione personale in patria; la sola attività lavorativa a tempo determinato nei mesi compresi tra la richiesta di protezione ed il suo rigetto non giustificava, da sola, il rilascio d’un permesso di soggiorno e, infine, pur con le sue varie criticità la Nigeria non versava in uno stato di emergenza umanitaria generalizzata.

Avverso detto decreto il richiedente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato un “atto di costituzione”, in vista dell’eventuale discussione orale del ricorso.

Il quale è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 la nullità della decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c., conseguente all’omessa pronuncia sulla “domanda preliminare” di nullità del provvedimento della Commissione territoriale, non essendo stata videoregistrata l’audizione del richiedente.

1.1. – Il motivo è manifestamente infondato.

Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento odi rigetto (cfr. nn. 18797/18, 28308/17 e 7653/12). Tale non è la doglianza relativa alla mancata videoregistrazione dell’audizione del richiedente asilo innanzi alla Commissione territoriale. E ciò sia per il suo contenuto puramente processuale (che difatti non comporta altra conseguenza se non l’applicazione da parte del Tribunale dell’art. 35-bis, comma 11, lett. a); sia per la sua rilevabilità d’ufficio.

2. – Il secondo motivo allega la nullità della decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per non aver il Tribunale operato, ai fini della domanda di protezione umanitaria, il giudizio di comparazione tra la situazione personale del richiedente in Italia e in Nigeria.

2.1. – Anche tale censura è manifestamente infondata (in disparte l’inesatta titolazione sub n. 4 – semmai 3 – dell’art. 360 c.p.c.).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (che pure il ricorso cita) il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza. (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in assenza di comparazione, aveva riconosciuto ad un cittadino gambiano presente in Italia da oltre tre anni il diritto al rilascio del permesso di soggiorno in ragione della raggiunta integrazione sociale e lavorativa in Italia allegando genericamente la violazione dei diritti umani nel Paese d’origine) (n. 4455/18).

Nella specie, il Tribunale ha motivatamente escluso un radicamento del richiedente in Italia, lì dove ha ritenuto insufficiente a tal fine il solo fatto che questi abbia svolto attività lavorativa nei mesi antecedenti alla statuizione della Commissione territoriale. Con la conseguenza che – correttamente – non ha proceduto alla comparizione anzi detta per difetto del primo dei due termini di paragone.

3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, come (re)interpretato da S.U. n. 7155/17.

4. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero intimato svolto un’attività difensiva riconducibile all’art. 370 c.p.c..

5. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA