Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20936 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. un., 12/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 12/10/2011), n.20936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di Sezione –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8742-2011 proposto da:

C.S.F., elettivamente domiciliato in 2011 ROMA,

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 61, presso lo studio dell’avvocato VENETO

ARMANDO, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 16/2011 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 08/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato Armando VENETO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha inflitto le sanzioni della perdita di un anno di anzianità e del trasferimento ad altra sede al dott. C.S.F., dichiarandolo responsabile “delle infrazioni disciplinari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 2, lett. d) e g), art. 3, lett. b) e art. 4 lett. d).

Segnatamente, nell’esercizio delle sue funzioni quale Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, assegnato alla DDA e applicato anche presso la Procura Generale della Corte d’appello, mancava gravemente ai propri doveri ed in particolare:

– nella qualità di Sostituto Procuratore della Repubblica DDA di Reggio Calabria, essendo titolare del procedimento penale n. 4141/05 RGNR DDA, in violazione di quanto disposto dall’art. 335 c.p.p., non provvedeva ad iscrivere il nominativo di M.U. – persona con cui coltivava rapporti di frequentazione, sia prima che dopo l’avvio dell’indagine – tra gli indagati del procedimento, benchè lo stesso fosse stato denunciato per le ipotesi di reato di cui all’art. 416 bis, art. 629, comma 2, in relazione all’art. 628 c.p., comma 2, n. 3, L. n. 203 del 1991, art. 7 con notizia di reato del R.O.S. Carabinieri di Reggio Calabria datata 15.2.2006. (Fatto commesso in (OMISSIS));

– nella qualità di cui sopra, essendo titolare fino al 1 marzo 2007 e poi coassegnatario del procedimento penale n. 5731/05 RGNR, conduceva indagini nei confronti di U.M., sottoposto ad intercettazioni telefoniche ed ambientali, persona con cui coltivava rapporti di frequentazione, rapporti che proseguiva nonostante l’avvio dell’indagine, tra l’altro partecipando ad un eventi? mediatico in (OMISSIS) (inaugurazione di un punto vendita di pertinenza del M.), ospite del M. ed alla presenza dei familiari del latitante Co.. Egli, peraltro, ometteva di informare il co-assegnatario dott. B.S. delle frequentazioni con il M. e della decisione di partecipare all’evento mediatico suddetto, cosicchè, infine, doveva essere allontanato, col suo consenso, dalla conduzione dell’indagine (Fatti commessi in (OMISSIS));

– nella qualità di cui sopra, avendo fatto effettuare nel suo ufficio presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria una “bonifica” ed avendo ricevuto notizia della possibile presenza di una microspia occultata al piano dove erano collocati gli uffici di tutti i Magistrati della Procura, in violazione delle regole di correttezza nei confronti dell’Ufficio e dei colleghi, ometteva di informare del fatto il Procuratore, a fine di consentire l’avvio di indagini per vagliare i fatti ed interrompere l’attività illecita in corso. Egli inoltre, con il descritto comportamento, realizzava anche il reato contemplato dall’art. 361 c.p., in quanto quale pubblico ufficiale, avendo appreso della commissione di un reato perseguibile d’ufficio (art. 617 bis c.p.) nell’esercizio delle sue funzioni, avrebbe dovuto denunciarlo alle autorità competenti, al fine di consentire l’interruzione dell’attività criminosa in atto. Così facendo comprometteva la propria immagine di magistrato, oltre a quella dell’intero ordine giudiziario. (Fatti commessi in (OMISSIS));

– nella qualità di cui sopra nonchè di magistrato applicato alla Procura Generale di Reggio Calabria, essendogli stata assegnata la trattazione dell’istanza di avocazione n. 08/08 Reg. Av., presentata in data 15 febbraio 2008 dall’Avv. Alberto Sarra, relativa la procedimento penale n. 1377/07 RGNR DDA Reggio Calabria, poneva in essere un comportamento gravemente scorretto nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte d’appello in quanto ometteva di segnalare che il procedimento appariva oggettivamente e soggettivamente connesso con quello recante il numero 5731/05 RGNR, da cui era stato allontanato con revoca della delega su suo consenso, e che, inoltre, il procedimento 1377/07 risultava assegnato anche al dott. B. col quale vi erano ragioni di grande contrasto personale e professionale. Con il descritto comportamento precludeva al Procuratore Generale di Reggio Calabria dott. Ma.Gi.

A., di valutare la sussistenza di obiettive ragioni di opportunità per l’assegnazione del fascicolo ad altro magistrato. Il comportamento posto in essere, inoltre, risultava anche gravemente scorretto nei riguardi dei colleghi della Procura di Reggio Calabria, in considerazione del fatto che, pur in presenza di tali gravi ragioni di convenienza, adottava un provvedimento di avocazione dell’indagine (poi subito annullato dalla Procura Generale della Cassazione) e compiva attività istruttoria. Fatti commessi in (OMISSIS) (data in cui terminavano le acquisizioni d’inchiesta).

Contro tale sentenza il dott. C.S.F. ha proposto ricorso per cassazione, in base a sei motivi. Il Ministro della giustizia non ha svolto attività difensive in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il dott. C.S.F. sostiene che la sentenza impugnata è affetta da violazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 32-bis come modificato dalla L. 24 ottobre 2006, n. 269, per avere la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura fatto applicazione delle disposizioni del suddetto decreto legislativo, anzichè di quelle, più favorevoli, dettate dal R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, alle quali unicamente si sarebbe dovuto fare riferimento, in particolare per la condotta contestata con il primo capo di incolpazione (la mancata iscrizione di M.U. nel registro delle notizie di reato), poichè erano ancora in vigore il 15 febbraio 2006, allorchè il fatto sarebbe stato commesso.

La censura risulta infondata, alla luce del principio costantemente enunciato da questa Corte – da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, nè del resto il ricorrente ne ha prospettato alcuna – secondo il quale la regola della prevalenza delle previsioni più favorevoli, contenute nella precedente normativa in materia di violazioni disciplinari dei magistrati, è operante esclusivamente per le condotte non solo iniziate, ma anche esaurite prima del 19 giugno 2006, giorno dell’entrata in vigore di quella successiva (v., per tutte, Cass. s.u. 15 febbraio 2011 n. 3669). Il comportamento di cui si tratta, consistito in un illecito omissivo di carattere permanente, si è invece protratto anche oltre tale data.

Allo stesso addebito si riferisce il secondo motivo di ricorso, con cui il dott. C.S.F. lamenta che sia stata considerata come atto dovuto l’iscrizione di M.U. nel registro delle notizia di reato, nonostante la mancanza di riscontri dell’ipotesi criminosa a costui attribuita e anche se all’epoca la giurisprudenza di legittimità era orientata nel senso della natura prettamente discrezionale di tale adempimento e solo successivamente, con la pronuncia richiamata nella sentenza impugnata (Cass. s.u. pen. 24 settembre 2009, Lattanzi), aveva affermato che invece ad esso si deve dare corso senza alcun indugio.

Anche questa censura va disattesa. L’art. 335 cod. proc. pen. dispone che l’iscrizione di cui si tratta deve avvenire “immediatamente”. La perentoria assolutezza della norma impedisce di ritenere sussistente un qualche margine di facoltatività della sua applicazione: margine che è stato senz’altro espressamente escluso anche dai precedenti stessi invocati dal ricorrente, in cui è stata bensì fatta salva l’utilizzabilità degli atti compiuti in mancanza dell’iscrizione nel registro, ma espressamente è stata mantenuta ferma “la configurabilità di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del P.M. negligente” (v. anche, nel senso appunto della ravvisabilità di un illecito disciplinare nel ritardo dell’inserimento del nome di un “indagato” nel registro delle notizie di reato, Cass. s.u. 21 settembre 2006 n. 20505). Questi principi sono stati ribaditi con la decisione citata nella sentenza impugnata:

decisione con la quale le sezioni unite penali hanno composto un contrasto di giurisprudenza delineatosi in merito non già alla doverosità della tempestiva iscrizione, ma alle conseguenze della violazione di tale obbligo.

Che poi le affermazioni accusatorie di un “pentito”, poste a base della denuncia presentata dal r.o.s. dei Carabinieri nei confronti di M.U., non fossero sufficienti ai fini dell’iscrizione di costui nel registro delle notizie di reato, come il ricorrente sostiene per giustificare la sua omissione, è questione di fatto che non può avere ingresso in questa sede, avendo formato oggetto di valutazione adeguatamente motivata da parte della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, la quale in proposito ha rilevato che non si trattava di “elementi dei tutto evanescenti e privi di fondamento”, tanto da aver dato luogo alla ricerca di riscontri, che avrebbe dovuto seguire e non precedere l’iscrizione nel registro (avvenuta peraltro immediatamente per tutti gli altri ventitrè denunciati).

Con lo stesso secondo motivo di ricorso e con il terzo viene anche contestato il giudizio di maggiore gravità, espresso nella sentenza impugnata nel presupposto – in realtà insussistente – dei rapporti di frequentazione del dott. C.S.F. con M. U.. Neppure questa censura può essere presa in esame, poichè attiene a una questione – la effettività di quei rapporti – che il ricorrente non deduce di avere sollevato nel giudizio a quo, sicchè dovesse essere specificamente affrontata dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

Con il quarto motivo di ricorso il dott. C.S.F. lamenta che lo scopo investigativo della sua presenza all’evento” di (OMISSIS) è stato erroneamente considerato irrilevante dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, la quale ha peraltro riconosciuto essere stato almeno parzialmente provato che di tale presenza era statadata preventiva comunicazione ai Carabinieri del r.o.s..

La doglianza va disattesa, poichè la frequentazione di una persona sottoposta ad indagini (come M.U. già era nel procedimento cd. “Vertice” già pendente e come avrebbe dovuto essere in quello cd. “Meta” di cui sopra si è detto) integra comunque gli estremi dell’illecito disciplinare previsto dal D.Lgs. N. 109 del 2006, art. 3, lett. b) indipendentemente dalle sue finalità, e tanto più se attuata nelle circostanze che nella specie l’hanno caratterizzata: la pubblicità anche “mediatica” data all’avvenimento e la presenza dei familiari di un latitante, con uno dei quali il dott. C.S. F. era stato commensale allo stesso tavolo per l’intera serata. Correttamente, quindi, con la sentenza impugnata è stato reputato ininfluente che in quell’occasione il magistrato intendesse in ipotesi svolgere una qualche attività investigativa, che peraltro nel ricorso non viene in alcun modo precisata, come pure non lo sono affatto i “proficui risultati” che si afferma esserne derivati.

Ugualmente condivisibile è poi l’ulteriore considerazione svolta dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura – pure criticata dal ricorrente – circa la connotazione negativa da ravvisare nella mancata informazione, da parte del dott. C. S.F. al Procuratore aggiunto dott. B.S., circa le “scelte sensibili” che egli aveva adottato riguardo a M.U.: informazioni certamente doverose, poichè l’altro magistrato era coassegnatario del procedimento e coordinatore del settore della direzione distrettuale antimafia.

Con il quinto motivo di ricorso si sostiene che ingiustificatamente, con riferimento all’episodio della ricerca della microspia, si è ritenuto che i contrasti all’interno dell’ufficio giudiziario cui era addetto il dott. C.S.F. – da lui prospettati come spiegazione della propria condotta – fossero stati soltanto “dedotti”, mentre erano risultati univocamente dalle dichiarazioni rese sia dal Procuratore della Repubblica sia dal Procuratore generale della Repubblica di Reggio Calabria.

La censura è inconferente, poichè non investe la ratio deciderteli effettivamente posta a base, sul punto, della sentenza impugnata, nella quale si è osservato che l’eventuale esistenza di quei contrasti non poteva esimere il dott. C.S.F. dal dovere di informazione e di denuncia, relativamente a un fatto tanto importante e costituente reato perseguibile di ufficio: sul che nessuna particolare e specifica contestazione è stata formulata dal ricorrente.

Per analoga ragione va disatteso il sesto motivo di ricorso, con il quale viene addebitata alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura una contraddizione, per aver dapprima negato e poi affermato la sussistenza di una situazione di conflittualità all’interno della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, con riferimento, rispettivamente, alla vicenda della ricerca della microspia e a quella dell’avocazione, cui ha riguardo l’ultimo capo di incolpazione.

Ai fini della valutazione del primo di tali accadimenti, nella sentenza impugnata si è osservato che quei dissidi erano stati “soltanto dedotti”, ma non si è escluso che realmente potessero essersi verificati: il che costituiva una eventualità comunque irrilevante, stante la sua inidoneità a giustificare il silenzio serbato dall’incolpato sulla operazione di “bonifica” da microspie.

Nessuna incoerenza logica è quindi ravvisabile nel fatto che i dissidi stessi (peraltro specificamente quelli tra il dott. C. S.F. e un collega) sono stati considerati come uno degli etementi – tra vari altri, in ordine ai quali nel ricorso non vengono proposte pertinenti censure – dai quali si è desunta la responsabilità dell’incolpato per la condotta in considerazione.

Il ricorso viene pertanto rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese di giudizio, non avendo il Ministro della giustizia svolto attività difensive in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA