Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20936 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. II, 01/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 01/10/2020), n.20936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20532-2019 proposto da:

T.L., (o T.), rappresentato e dall’Avvocato DANIELA

GASPARIN presso il cui studio a Milano, via Lamarmora 42,

elettivamente domicilia per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi

12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 5778/2018 della CORTE D’APPELLO DI MILANO,

depositata il 27/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/7/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.T., nato in Gambia il 5/5/1986, ha proposto appello avverso l’ordinanza con la quale, in data 30/11/2017, il tribunale di Milano ha respinto la domanda di protezione internazionale che lo stesso aveva proposto.

La corte d’appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello.

La corte, in particolare, dopo aver premesso che il richiedente aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese nel luglio del 2004 per timore di essere arrestato e ucciso per aver partecipato ad un meeting del partito allora all’opposizione, e cioè l’UDP, cui risultava iscritto, ha evidenziato che il racconto dell’appellante, valutato alla luce dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, quanto alle specifiche ragioni dell’espatrio e ai timori o rischi in caso di rimpatrio, non risultava credibile.

Secondo la corte, infatti, “quanto riferito dal richiedente con riguardo all’evento che avrebbe scatenato la sua fuga appare estremamente vago e generico”: “lo stesso infatti ha riferito di essere stato indotto a scappare in seguito alla partecipazione ad un incontro dell’UDP, del quale però non è stato in grado di dire nulla. Invero, il richiedente ha dichiarato di non aver mai svolto attività politica nè di aver mai ricoperto alcun ruolo nell’ambito del partito del quale si dice militante, e alla richiesta di esporre il programma politico del partito non ha saputo dare una risposta precisa e concreta”. La corte, quindi, in ragione della non credibilità della vicenda allegata dall’appellante, ha ritenuto di non poter accogliere le domande di protezione internazionale proposte dal richiedente.

Quanto, poi, al danno grave previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la corte d’appello ha ritenuto che, come risulta da accreditate fonti internazionali (www.asiloinEuropa.it), deve escludersi che in Gambia sia configurabile una situazione di conflitto armato interno o di violenza indiscriminata tale da fondare il fondato timore che in civile rientrato nel Paese correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio dello stesso, un rischio effettivo di subire la relativa minaccia. Del resto, sebbene in Gambia la tutela dei diritti fondamentali della persona non è completamente garantita, ha aggiunto la corte, si registra un progressivo e veloce miglioramento nel campo della tutela delle libertà fondamentali.

Nè, ha proseguito la corte, può trovare accoglimento la domanda di protezione umanitaria, “tenuto conto delle personali condizioni dell’istante, che non denotano particolari profili di vulnerabilità, cui ancorare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonchè della mancanza di un’occupazione del richiedente in una stabile attività lavorativa,…, risultando del tutto indimostrato l’inserimento del richiedente nel tessuto sociale nazionale”.

L.T. (o T.) ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale sul rilievo che il racconto svolto dallo stesso con riguardo all’evento che ne avrebbe scatenato la fuga dal Gambia nel 2004, non era credibile in quanto estremamente vago e generico, lì dove lo stesso aveva riferito di essere stato indotto a scappare in seguito alla partecipazione ad un incontro del partito all’epoca all’opposizione, e cioè l’UDP, del quale però non è stato in grado di dire nulla, avendo dichiarato di non aver mai svolto attività politica nè di aver mai ricoperto alcun ruolo nell’ambito del partito del quale si era detto militante, e alla richiesta di esporre il programma politico del partito non aveva saputo dare una risposta precisa e concreta.

1.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello, nel valutare la credibilità del richiedente, non ha minimamente tenuto in considerazione, nonostante le specifiche deduzioni contenute nell’atto di appello, la situazione oggettiva presente in Gambia al momento dell’espatrio nè la situazione personale e specifica del ricorrente, facendo accenno solo alla genericità e alla vaghezza del suo racconto, laddove, al contrario, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) i fatti narrati dal richiedente sono considerati veritieri se le dichiarazioni rese sono ritenute coerenti e plausibili e non sono contraddette dalle informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso.

1.3. Non rileva, quindi, ha proseguito il ricorrente, la mancanza di riscontri oggettivi ma l’acquisizione, in via ufficiosa, di informazioni sul contesto sociopolitico del paese d’origine, in correlazione con i motivi di persecuzione o di pericolo dedotti, sulla base delle fonti indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. La corte d’appello, al contrario, si è limitata ad esaminare i fatti in astratto, ritenendoli generici e vaghi in alcun punti, omettendo totalmente la necessaria indagine comparativa con la situazione oggettivamente esistente in Gambia al fine di stabilire se, a prescindere dall’effettiva posizione politica del ricorrente e del suo reale coinvolgimento nella struttura amministrativa dell’UDP, il fatto di essere stato identificato come oppositore politico o simpatizzante del partito d’opposizione, poteva essere considerato come un reale e concreto rischio di persecuzione per il ricorrente come dallo stesso dedotto, se si considera la violazione dei diritti umani cui sono i cittadini del Gambia sono stati costretti per circa un ventennio.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dei parametri normativi relativi all’esame della domande di protezione internazionale come disciplinati dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la sua domanda di protezione umanitaria per insussistenza di vulnerabilità oggettiva e di gravi motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, lì dove, in particolare, ha ritenuto che le condizioni personali dell’istante non denotano particolari profili di vulnerabilità e che il richiedente è privo di una stabile attività lavorativa e risulta del tutto indimostrato l’inserimento dello stesso nel tessuto sociale nazionale.

2.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello non ha preso in considerazione la situazione del Gambia al momento in cui il ricorrente verrebbe rimpatriato, laddove, in realtà, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 le domande di protezione internazionale devono essere esaminate alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese d’origine. E’, dunque, dovere del giudice, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui all’art. 8 cit., verificare se la situazione di esposizione al pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione.

2.3. Il riferimento contenuto nella sentenza impugnata alle elezioni tenutesi nel 2017, quindi, ha aggiunto il ricorrente, considerato che la decisione è stata assunta nel febbraio del 2019, non soddisfa, in violazione del D.Lgs. n. 25 cit., art. 8 i necessari e tassativi adempimenti istruttori che il giudice è tenuto ad eseguire.

2.4. La corte d’appello, pertanto, ha erroneamente omesso di verificare d’ufficio la situazione in cui versa il Gambia ed in particolare agli oppositori dell’ex presidente J., facendo un generico riferimento alla relativa situazione politica senza indicare le fonti delle quali si è avvalsa e non considerando le varie fonti indicate dal D.Lgs. n. 25 cit., art. 8 e le informazioni provenienti dai siti web delle diverse organizzazioni non governative attive nel settore della cooperazione internazionale.

3.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la sua domanda di protezione umanitaria sul rilievo che le condizioni personali dell’istante non denotano particolari profili di vulnerabilità e che il richiedente è privo di una stabile attività lavorativa

3.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello non ha considerato che la protezione umanitaria richiede una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che lo stesso ha vissuto prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, e che i seri motivi di carattere umanitario possono essere positivamente riscontrati nel caso in cui, all’esito del giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto indispensabile di una vita dignitosa.

3.3. La corte d’appello, quindi, ha violato la legge lì dove ha omesso di considerare, concretamente e completamente, la situazione personale del ricorrente e la situazione oggettiva presente in Gambia, non solo dal punto di vista dell’esistenza di un conflitto armato o della democraticità delle ultime elezioni tenute nel Paese, ma anche e soprattutto dal punto di vista del rispetto globale dei diritti umani e della possibilità concreta per il ricorrente di poter condurre una vita dignitosa, totalmente omettendo, quindi, la comparazione tra la situazione attuale del ricorrente e la situazione in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio.

3.4. Le fonti più accreditate, ha proseguito il ricorrente, indicano che il paese d’origine è in gravi ed oggettive difficoltà sociopolitica ed economiche, di limitato accesso per la maggior parte della popolazione ai più elementari diritti individuali della persona, tra cui il diritto alla salute ed alla alimentazione.

3.5. Se si considerano le circostanze drammatiche in base alle quali il richiedente ha dovuto lasciare il suo paese in giovane età, la drammatica situazione generale e sociale del suo paese e le drammatiche esperienze vissute dallo stesso, l’istante, ha concluso il ricorrente, incontrerebbe, nel suo paese d’origine, non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma anche la condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, per l’assenza di una rete sociale e per l’oggettiva impossibilità di poter ottenere tutela, protezione e sostegno da parte delle istituzioni nel paese di provenienza.

4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

4.2. Intanto, ai fini della protezione internazionale, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente, che ha l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (cfr. Cass. n. 27503 del 2018).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto che “quanto riferito dal richiedente con riguardo all’evento che avrebbe scatenato la sua fuga appare estremamente vago e generico”: “lo stesso infatti ha riferito di essere stato indotto a scappare in seguito alla partecipazione ad un incontro dell’UDP, del quale però non è stato in grado di dire nulla. Invero, il richiedente ha dichiarato di non aver mai svolto attività politica nè di aver mai ricoperto alcun ruolo nell’ambito del partito del quale si dice militante, e alla richiesta di esporre il programma politico del partito non ha saputo dare una risposta precisa e concreta”.

La corte, pertanto, in ragione della non credibilità della vicenda allegata dall’appellante, ha ritenuto di non poter accogliere le domande di protezione internazionale proposte dallo stesso in difetto dei presupposti a tal fine richiesti.

Ed è noto che la valutazione d’inattendibilità costituisca un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se non per omesso esame di fatti decisivi, nella specie neppure dedotti con la necessaria specificità, risolvendosi, in definitiva, le censure svolte dal ricorrente in un’inammissibile istanza di rivalutazione da parte del giudice di legittimità dei fatti già pienamente esaminati dalla corte d’appello.

4.3. La corte d’appello, del resto, per ciò che riguarda il danno grave previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha ritenuto che, come risulta da accreditate fonti internazionali (www.asiloinEuropa.it), deve escludersi che in Gambia sia configurabile una situazione di conflitto armato interno o di violenza indiscriminata tale da fondare il fondato timore che in civile rientrato nel Paese correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio dello stesso, un rischio effettivo di subire la relativa minaccia, e che in Gambia, sebbene la tutela dei diritti fondamentali della persona non è completamente garantita, si registra un progressivo e veloce miglioramento nel campo della tutela delle libertà fondamentali, escludendo, quindi, la sussistenza, nella situazione esistente nel Paese d’origine, di una minaccia individualizzata in danno del ricorrente.

Si tratta, com’è evidente, di un accertamento in fatto, non censurato dal ricorrente per omesso esame di uno o più fatti decisivi specificamente indicati, a fronte del quale la decisione assunta dal giudice di merito si sottrae alle censure svolte in ricorso.

In effetti, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) ed h), e, in termini identici, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g), definiscono “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

Il D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, comma 1, a sua volta, dispone che il “danno grave” sussiste, tra l’altro, nell’ipotesi di “c)… minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Nel caso di specie, invece, non è risultato, in punto di fatto, che il ricorrente, in caso di rientro in patria, possa ricevere una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona in ragione della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, laddove, al contrario, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, dev’essere interpretata – in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12) – nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, per cui il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019; Cass. n. 9090 del 2019; Cass. n. 14006 del 2018).

4.4. Nè risulta fondata la censura concernente il dedotto inadempimento da parte del giudice di merito al dovere di cooperazione istruttoria.

In tema di protezione internazionale, infatti, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (Cass. n. 27503 del 2018).

In sostanza, l’attenuazione del principio dispositivo, in cui la cooperazione istruttoria consiste, si colloca non sul versante dell’allegazione ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l’allegazione essere adeguatamente circostanziata: il richiedente, in effetti, ha l’onere di presentare “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la… domanda”, ivi compresi “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (D.Lgs. n. 251 cit., art. 3, commi 1 e 2), con la precisazione che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda medesima, sul piano probatorio, giacchè, in mancanza di altro sostegno, le dichiarazioni del richiedente sono considerati veritiere, tra l’altro, soltanto “se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi” (D.Lgs. n. 251 cit., art. 3, comma 5).

Solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge, pertanto, il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. n. 17069 del 2018; Cass. n. 29358 del 2018, in motiv.).

Il giudice, quindi, non può supplire, attraverso l’esercizio dei suoi poteri ufficiosi, alle deficienze probatorie del ricorrente sul quale grava, invece, l’onere (nella specie rimasto inadempiuto, a fronte dei fatti allegati dal richiedente innanzi ai giudici di merito, così come incontestatamente esposti nella sentenza impugnata) di indicare i fatti costitutivi del diritto circa l’individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza.

D’altra parte, una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e cioè di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente, essendo evidente che il giudice, mentre è tenuto a verificare anche d’ufficio se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, non può, per il resto, essere chiamato – nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti, come in precedenza esposto, la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal D.Lgs. n. 251 del 2007, già citato art. 3, comma 5 (Cass. n. 29358 del 2018, in motiv.).

4.5. In ogni caso, come questa Corte ha affermato (cfr. le ordinanze n. 13449 del 2019, n. 13450 del 2019, n. 13451 del 2019 e n. 13452 del 2019), il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione.

Nel caso di specie, la decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, posto che la stessa ha indicato la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da detta fonte.

Ed è noto che, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere, inadempiuto nel caso di specie, di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019).

4.6. Quanto al resto, la Corte non può che ribadire che la protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017).

I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano, in effetti, accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero – che spetta al giudice di merito accertare in fatto – derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

Nel caso in esame, la corte d’appello, a seguito di un accertamento in fatto non censurato per omesso esame di fatto decisivi specificamente dedotti, ha ritenuto insussistente una situazione di vulnerabilità personale, meritevole di tutela, in capo al richiedente il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, ritenendo, innanzitutto, che le personali condizioni dell’istante non denotano particolari profili di vulnerabilità, tanto più a fronte del progressivo e veloce miglioramento della tutela assicurata in Gambia delle libertà fondamentali, ed, in ogni caso, che la sua narrazione fosse del tutto inattendibile, con un giudizio che, in quanto fondato su apprezzamenti di fatto, non è censurabile in questa sede (Cass. n. 2858 del 2018) – se non per il vizio, nella specie neppure invocato, di omesso esame circa fatti decisivi – e che, in quanto tale, costituisce motivo sufficiente per negare anche la protezione umanitaria (Cass. n. 31480 del 2018, in motiv.).

5. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i motivi nei quali risulta articolato, dev’essere, quindi, rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al ministero dell’interno le spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00, per compenso, oltre accessori e spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA