Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20935 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/10/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 17/10/2016), n.20935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Palermo con ordinanza n. R.G. 13437/2014 nel procedimento pendente

tra:

CLERPREM SPA;

ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV RAPPRESENTANZA GENERALE PER ITALIA;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. SOLDI ANNA

MARIA che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il

regolamento;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Ritenuto quanto segue:

p.1. Il Giudice di Pace di Palermo, accogliendo il ricorso monitorio proposto dalla Atradius Credit Insurance N.V Rappresentanza Generale per l’Italia, emetteva un Decreto Ingiuntivo (4 dicembre 2013, n. 4912) in danno della Cleprem s.p.a. per l’importo di Euro 2.789,90, oltre interessi.

Instauratosi il giudizio di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, il Giudice di Pace di Palermo, preso atto della eccezione di difetto di competenza per materia sollevata dalla opponente e dato atto della adesione della opposta, dichiarava la propria incompetenza, assegnando termine alle parti per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Palermo ritenuto competente a conoscere della controversia.

p.2. Riassunta la causa, il Tribunale di Palermo, con ordinanza in data 13 febbraio 2015, sull’assunto che competente a conoscere della opposizione al decreto ingiuntivo è il solo ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha considerato che il Giudice di Pace aveva erroneamente declinato la propria competenza ed ha sollevato conflitto negativo ai sensi dell’art. 45 c.p.c..

p.3. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

p.4. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 – ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito è stata fissata l’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato quanto segue:

p.1. Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero presso la Corte si è così espresso:

“Il presente regolamento deve ritenersi inammissibile.

Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non vi è motivo per discostarsi (Cass. 7475/1997; Cass. S.U. 656/1999; Cass. 15694/2006; Cass. 16744/2009), il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ove riconosca che la domanda di condanna al pagamento di somme di danaro o alla consegna di cose mobili era stata rivolta ad un giudice che non era competente ai sensi dell’art. 637 c.p.c., deve dichiarare tale incompetenza, revocare il decreto e rimettere le parti davanti al giudice competente a conoscere della domanda proposta dal creditore (attore in senso sostanziale) contro il debitore opponente (attore in senso formale, ma sostanzialmente convenuto).

In questa prospettiva, essendo la pronuncia di invalidità – “rectius” di inefficacia – del decreto, conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia d’incompetenza del giudice che lo ha emesso (v. Cass. 19.1.79 n. 408), ne consegue, sul piano logico – giuridico che nella declaratoria d’incompetenza del giudice dell’opposizione è espressa, sia pure implicitamente, la declaratoria d’invalidità del decreto, e che quella che trasmigra al giudice dichiarato competente, non è più – propriamente – una causa di opposizione (ad un decreto che più non esiste) ma una causa che dovrà svolgersi “secondo le norme del procedimento ordinario” (art. 645 c.p.c., comma 2).

Muovendo da tali premesse il provvedimento con il quale il Giudice di Pace, in accoglimento della corrispondente eccezione sollevata dalla opponente, ha dichiarato la propria incompetenza per materia a conoscere della domanda proposta dalla Atradius Credit Insurance N.V. Rappresentanza Generale per l’Italia rimettendo le parti al tribunale di Palermo, ritenuto competente, non abbia implicato alcuna declinatoria della competenza funzionale a conoscere dell’opposizione al decreto ingiuntivo opposto ed abbia del medesimo, per converso, sancito, ancorchè implicitamente, l’inefficacia del provvedimento monitorio.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale di Palermo, davanti al quale la causa è stata tempestivamente riassunta ex art. 50 c.p.c., non poteva sollevare conflitto negativo di competenza ex art. 45 medesimo codice, non versandosi nell’unica ipotesi in cui, ai sensi di detta norma, è possibile richiedere d’ufficio il regolamento di competenza.

Ciò premesso, il presente regolamento deve, dunque, ritenersi inammissibile.”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni del Pubblico Ministero.

Il Giudice di Pace, rilevando la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo, nel rimettere le parti davanti al Tribunale competente per materia ha necessariamente caducato il decreto ingiuntivo opposto e rimesso al Tribunale soltanto la controversia introdotta con la proposizione della domanda sottesa al ricorso monitorio e divenuta da trattarsi con la cognizione piena a seguito dell’opposizione, che, com’è noto, introduce – anche nelle ipotesi in cui il decreto è stato emesso da giudice incompetente – in ogni caso la controversia ai fini della cognizione piena, così imponendo al giudice dell’opposizione che ritenga fondata l’eccezione di incompetenza sulla pronuncia del decreto, di rimettere la controversia al giudice competente, con radicazione del decreto (si veda, da ultimo, Cass. n. 1372 del 2016).

Ciò rilevato, l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio, tuttavia, dev’essere non già dichiarata inammissibile, ma rigettata, in quanto basata su presupposti erronei.

Ne consegue la declaratoria della competenza del Tribunale.

PQM

La Corte rigetta l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio e dichiara la competenza del Tribunale di Palermo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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