Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20935 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. un., 12/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 12/10/2011), n.20935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di Sezione –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8592-2011 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GAMBARDELLA FRANCESCO, per delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12/2011 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 08/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato Francesco GAMBARDELLA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha inflitto la sanzione della perdita di anzianità di quattro mesi al dott. S.M., dichiarandolo responsabile “dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1, e art. 4, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 595 c.p., per avere, in violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio, espresso giudizi pesantemente critici in merito alle capacità professionali e alle caratteristiche di imparzialità e indipendenza e pertanto gratuitamente lesivi della reputazione: (a) dei magistrati dott.ri T.R., + ALTRI OMESSI quali componenti della prima sezione penale della Corte di cassazione; (b) del Prof. Avv. R. V., dell’Avv. B.E.N. e dei magistrati dott.ri Gi.Sa., + ALTRI OMESSI quali componenti della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura; (c) dei magistrati dott.ri Co.Ra., + ALTRI OMESSI quali componenti del collegio delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione. Il dott. S. inviava in data 14 marzo 2009, a un magistrato segretario del C.S.M. una e-mail, avente ad oggetto le proprie “dimissioni”, cui era allegata una nota a sua firma (datata il successivo 16 marzo 2009) del medesimo oggetto, della quale chiedeva il deposito presso la Segreteria dell’organo di autogoverno. In detta nota, indirizzata al Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura, il dott. S., ripercorrendo le vicende che avevano portato nei suoi confronti dapprima a un procedimento disciplinare, originato dall’annullamento, da parte della 1^ sezione penale della Corte di Cassazione (con sentenza n. 2211/2003), di provvedimenti adottati dal Tribunale del riesame di Catanzaro da lui presieduto, per diverse violazioni di regole tabellari e in tema di precostituzione del giudice, poi alla susseguente condanna alla sanzione dell’ammonimento (sentenza n. 8 del 20 gennaio 2006 del C.S.M., Sezione disciplinare), e infine alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione da lui proposto (sentenza delle S.U. civili n. 14829/2007), e facendo richiamo a una sua precedente nota di dimissioni (poi revocate), per rinnovarle “non potendo e non volendo più far parte di un’istituzione che ha ripetutamente dimostrato non solo di non saper riconoscere la dedizione e la professionalità ma addirittura di sanzionarla”, in particolare così si esprimeva:

(…)”.

Contro tale sentenza il dott. S.M. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. Il Ministro della giustizia non ha svolto attività difensive in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il dott. S.M. lamenta che si sia proceduto nei suoi confronti senza che gli fosse stata validamente data la comunicazione dell’incolpazione di cui era chiamato a rispondere e dell’invito a presentarsi per essere interrogato: essendo egli in servizio all’estero come addetto alla missione Eulex Kosovo, l’atto era stato inviato per via diplomatica al preposto all’ufficio, il quale lo aveva restituito alla mittente Procura generale presso la Corte di cassazione dopo soli tre giorni, senza che intanto il destinatario, invitato a ritirarlo, avesse manifestato un rifiuto espresso a riceverne la consegna.

La doglianza va disattesa.

A norma del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 15, comma 5 “gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all’incolpato o da avviso al difensore, quando è previsto, se già designato, sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura”. Quest’onere nella specie non è stato assolto: risulta dagli atti di causa – che questa Corte può direttamente prendere in esame, stante la natura di error in procedendo de vizio denunciato – non solo che l’eccezione di cui si tratta non è stata sollevata con le modalità e nei tempi prescritti, ma che anzi nel corso della discussione il difensore del dott. S.M. ha espressamente riconosciuto la regolarità della comunicazione in questione, nelle forme in cui era avvenuta; nè d’altra parte nel ricorso vengono formulati rilievi di sorta in ordine alla validità della successiva notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza. Pertanto la dedotta nullità dell’atto precedente, ove pure potesse essere ritenuta sussistente, dovrebbe comunque considerarsi sanata.

Con il secondo motivo di ricorso il dott. S.M. sostiene che il documento allegato alla sua domanda di dimissioni e contenente le espressioni reputate offensive non era destinato ad essere conosciuto da altri, oltre che dal Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura, al quale personalmente e unicamente era indirizzato; nè del resto avrebbe dovuto essere preso in considerazione da alcuno, poichè alla domanda suddetta egli aveva fatto seguire un’ulteriore missiva, con la quale chiedeva di soprassedere sulla propria istanza di collocamento a riposo. Secondo il ricorrente, pertanto, difetta in questo caso l’elemento della volontà, anche sotto il profilo del dolo eventuale, di comunicare “con più persone”: elemento che è essenziale per la configuratiti del delitto di diffamazione e quindi dell’illecito disciplinare del quale egli è stato chiamato a rispondere, ai sensi dell’art. 4, lett. d) del citato D.Lgs., in quanto fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato.

L’assunto non è condivisibile.

Correttamente nella sentenza impugnata è stata fatta applicazione del principio enunciato da questa Corte in sede penale (Cass. 16 giugno 2004, Garino), secondo cui “in tema di diffamazione commessa mediante scritti (art. 595 cod. pen.), sussiste il requisito della comunicazione con più persone, necessario per integrare il reato, anche quando le espressioni offensive siano comunicate ad una sola persona ma destinate ad essere riferite almeno ad un’altra persona, che ne abbia poi effettiva conoscenza”: il che appunto è avvenuto nella specie, senza che il dott. S.M. potesse non averne consapevolezza e volontà, trattandosi di un documento allegato a una domanda di pensionamento – della quale indicava le motivazioni – che necessariamente avrebbe dovuto essere esaminato dai funzionari e dai componenti della commissione e poi del plenum del Consiglio superiore della magistratura, competenti rispettivamente per l’istruzione della pratica e la formulazione della proposta e per la relativa deliberazione. L’una e l’altra erano già state adottate, quando l’interessato ha inviato al Ministero della giustizia la richiesta di “soprassedere” all’emanazione del decreto di collocamento a riposo, sicchè a tale istanza, in quanto sopravvenuta dopo che la “comunicazione con più persone” era ormai avvenuta, non può essere attribuita rilevanza alcuna.

Con il terzo motivo di ricorso il dott. S.M. deduce che erroneamente la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha disconosciuto che egli aveva agito nell’esercizio del diritto di critica, esponendo le ragioni per le quali riteneva di aver subito un torto ed evidenziando la sofferenza che gliene era derivata.

Neppure questa censura può essere accolta.

Ai fini della configurabilità dell’esimente invocata dal ricorrente, come esattamente si è rilevato nella sentenza impugnata sulla scorta della costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le più recenti, Cass. 13 dicembre 2010, Belotti), occorre che la critica, lecita anche se aspra, rimanga nei confini della continenza espressiva, senza quindi trasmodare in aggressioni verbali gratuitamente e gravemente infamanti. Tali confini sono stati chiaramente superati nel caso in esame, poichè il dott. S. M., nel contestare la correttezza delle decisioni che lo hanno riguardato, ha attribuito a coloro che le hanno adottate ogni sorta di qualità negative al limite della nefandezza: dalla totale inettitudine professionale all’intenzionale volontà di recare pregiudizio all’interessato. Basta segnalare, per rendere evidenti gli eccessi in cui egli è incorso, alcune delle espressioni denigratorie e contumeliose contenute nel documento di cui si tratta:

“protesto con rinnovato vigore contro la scandalosa incompetenza professionale, assolutamente non degna di magistrati della repubblica Italiana e di componenti laici della Sezione disciplinare del C.S.M. dimostrata dai: a) giudici della Prima sezione penale della Corte di cassazione seguono in nomi; b) componenti della Sezione disciplinare seguono i nomi; c) giudici delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione seguono i nomi”; “la superficialità (per limitarsi a un garbato e pietoso eufemismo) con cui il supremo collegio ha condotto sia l’accertamento che la valutazione è, a dir poco, sconcertante”;

“il clamoroso errore della Cassazione ha dato gioco facile a una Sezione disciplinare che ha voluto testardamente restare sorda alle ragioni del diritto e ha sapientemente ignorato fatti provati e argomenti inattaccabili pur di pervenire a una sentenza di condanna”;

“la motivazione stessa della sentenza, in particolare gli errori di diritto e i travisamenti di fatto, inducono a ritenere che i sei componenti della Sezione, togati e laici, abbiano “voluto” sbagliare”; “fortunatamente la media dei giudici italiani è molto più serena ed equilibrata dei giudici (si fa per dire) che ho avuto la cattiva sorte di incontrare sul mio cammino”; “ma i giudici di cassazione sanno leggere?”; “mi permetto di rispondere con le parole di Luigi Pirandello: “Pagliacciate” Vado fiero di quello che ho fatto, perchè non ho fatto altro che il mio dovere. Non altrettanto può dirsi dei magistrati e dei laici elencati in esordio sub a), b) e c), ai quali, sempre che ne siano capaci, consiglio vivamente di vergognarsi”.

Il ricorso viene pertanto rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese di giudizio, non avendo il Ministro della giustizia svolto attività difensive in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA