Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20935 del 07/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.07/09/2017),  n. 20935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21463/2015 proposto da:

N.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

94, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ARDER, EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 626/14/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 04/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che la ricorrente ha deposito memoria adesiva alla proposta del relatore, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 626/14/2015, depositata il 4 febbraio 2015, la CTR del Lazio, in accoglimento dell’appello proposto nei confronti del Comune di Ardea e di Equitalia Sud S.p.A. dalla sig.ra N.V. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Roma, che – dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuto annullamento del sollecito di pagamento impugnato per ICI relativa all’anno 1993, aveva compensato tra le parti le spese del giudizio – condannò il Comune di Ardea al pagamento delle spese di lite del doppio grado del giudizio di merito, che liquidò complessivamente in Euro 150,00, con distrazione in favore del difensore della contribuente per dichiarato anticipo fattone.

Avverso detta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè del D.M. 2 aprile 2014, n. 55, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la decisione impugnata provveduto ad un’unica onnicomprensiva liquidazione delle spese tanto per il giudizio di primo grado, quanto per quello di appello, impedendo detto modus procedendi qualsiasi forma di controllo sui criteri seguiti dalla Commissione tributaria per la liquidazione.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè del D.M. 2 aprile 2014, n. 55, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, risultando, in ogni caso, la liquidazione effettuata al di sotto dei parametri, anche nel minimo, rispetto al valore della controversia (Euro 2500,00) della causa come introdotta in appello, e mancando del tutto la liquidazione degli esborsi sostenuti per la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso in ciascun grado di giudizio.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19623; Cass. sez. lav. 25 novembre 2011, n. 24890), ha affermato il principio secondo cui “in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poichè solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese”.

Con un’unica liquidazione forfettaria onnicomprensiva per il doppio grado del giudizio di merito la decisione impugnata non ha fatto quindi corretta applicazione del principio di diritto affermato in materia dalla succitata giurisprudenza di questa Corte.

Del pari è manifestamente fondato il secondo motivo, essendo del tutto evidente che, oltre ad omettere qualsiasi riferimento al rimborso delle spese vive effettuate dalla contribuente, la decisione impugnata, nel riconoscere per compensi professionali l’importo di Euro 150,00 complessivamente per il giudizio di primo grado e per quello di appello, ha provveduto alla liquidazione del compenso professionale in misura inferiore, pur tenendo conto delle eventuali riduzioni sino al minimo, rispetto al parametro di riferimento per lo scaglione di valore proprio della controversia in oggetto (tra Euro 1100,00 ed Euro 5200,00).

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che, nell’attenersi ai principi di diritto sopra affermati, provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

Non può provvedersi, in questa sede, infatti, alla decisione anche nel merito in punto di determinazione delle spese del doppio grado del giudizio di merito, pur richiesta da parte ricorrente con la nota specifica depositata in atti, dovendosi esaminare il fascicolo d’ufficio tanto del giudizio di primo grado quanto quello di appello per verificare se siano dovuti i compensi per la fase istruttoria (in relazione all’eventuale deposito di memorie) e se siano dovuti i compensi richiesti per la partecipazione all’udienza di discussione tanto nel giudizio di primo grado, quanto in quello d’appello.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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