Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20935 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2019, (ud. 11/10/2018, dep. 06/08/2019), n.20935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11937-2013 proposto da:

FIN EDIL SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 14,

presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO AGNESE, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS) UFFICIO

CONTROLLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

EQUITALIA SUD SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO ROSSINI

18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 183/2012 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 29/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2018 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

p.1 La CTR dell’Umbria, con sentenza del 29.10.2012, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, cui aveva prestato adesione Equitalia Sud s.p.a. (già Equitalia Gerit s.p.a.), avverso la sentenza della CTP di Terni che, accogliendo il ricorso di FIN. EDIL s.p.a., aveva annullato l’avviso emesso nei confronti della società per il pagamento dell’imposta di registro dell’anno 1992 ritenendo che la prodromica cartella non le fosse stata ritualmente notificata.

La CTR ha rilevato che la notifica della cartella era stata validamente eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1937, art. 60, comma 1, lett. e), atteso che, secondo quanto emergeva dalla relazione di notificazione, il messo notificatore si era recato il 18.10.2005 presso la sede della FIN. EDIL in (OMISSIS), dove aveva constatato che la società era sconosciuta e che il civico era inesistente, ed aveva successivamente provveduto al deposito dell’atto presso la casa comunale ed all’affissione dell’avviso all’albo.

La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi a tre motivi.

L’amministrazione finanziaria e la concessionaria resistono con separati controricorsi.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

p. 2. Con il primo motivo del ricorso FIN. EDIL lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, assumendo che la CTR ha accolto un motivo d’appello non proposto dall’Agenzia delle Entrate, la quale aveva impugnato la sentenza di primo grado lamentando esclusivamente che la CTR non avesse accolto l’eccezione di suo difetto di legittimazione passiva e non avesse dichiarato, in conseguenza, la sua estromissione dal giudizio.

p..3 Col secondo motivo la società lamenta la violazione dell’art. 145 c.p.c., e del D.P.R. n.600 del 1973, art. 60, in combinato disposto con l’art. 137 c.p.c., nonchè omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso per il giudizio. Rileva che la notifica della cartella nei confronti della persona giuridica può essere eseguita con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), solo quando non sia stato possibile reperire la destinataria presso il suo domicilio fiscale e non sia stato neppure possibile notificare l’atto al suo legale rappresentante, ove residente, domiciliato o abitante in luogo compreso nel domicilio fiscale; ciò premesso, sostiene che nella specie non ricorrevano i presupposti per procedere alla notifica ai sensi della norma citata perchè non si versava in un’ ipotesi di sua irreperibilità assoluta, avendo essa sempre avuto sede in (OMISSIS), dalla data della sua costituzione sino al 2007, circostanza non smentita da quanto attestato nella relata dall’ufficiale notificatore, che non avrebbe potuto provvedere al deposito dell’atto presso la casa comunale senza compiere prima le dovute ricerche.

p..4 Con il terzo motivo FIN EDIL lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto valida la notifica della cartella sebbene la società di riscossione avesse depositato solo la relazione di notificazione e non anche copia autentica dell’atto e ehi neppure l’Agenzia avesse prodotto l’avviso di accertamento presupposto, probatorio dell’effettiva sussistenza della pretesa impositiva.

p..5 Il primo motivo è inammissibile, per violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, in quanto l’atto di appello dell’Agenzia non è stato allegato specificamente al ricorso e la ricorrente non ne ha indicato l’esatta collocazione processuale nè ne ha riprodotto integralmente il contenuto nel motivo, in modo da consentire a questa Corte di verificare se la CTR abbia effettivamente travisato le ragioni dell’impugnazione, ritenendo erroneamente che l’Ufficio avesse appellato la decisione di primo grado anche nel merito, e sia in tal modo incorsa nel vizio di extra-petizione denunciato. (Cass. n. 17049/2015; Cass. n. 21083 del 2014; Cass. n. 14561 del 2012)

p..6 Il secondo motivo è del pari inammissibile, in quanto per un verso contesta in via meramente assertiva la veridicità delle attestazioni – assistite da fede privilegiata – del messo notificatore, il quale ha riferito nella relata di essersi recato all’indirizzo dove FIN. EDIL risultava avere sede, di aver verificato che il (OMISSIS) era inesistente e di aver inoltre accertato che la società era sconosciuta in loco e, per l’altro, non chiarisce chi fosse, all’epoca, il legale rappresentante della ricorrente nè se questi avesse il proprio domicilio in Roma.

p..7 Anche il terzo motivo è inammissibile.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, difatti, i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. n. 194/2002, più di recente: Cass. nn. 17041/2013, 25319/2017, 907/2018).

Nella specie non risulta che la ricorrente abbia dedotto nel corso del giudizio di merito che la relazione di notificazione prodotta dall’esattoria non avrebbe potuto avere valore probatorio in mancanza di allegazione dell’atto notificato, nè che abbia mai lamentato l’inesistenza del titolo sotteso alla pretesa impositiva.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con aggravio delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, che liquida in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle Entrate ed in Euro 2.300,00 oltre rimborso forfetario e accessori di legge in favore di Equitalia Sud s.p.a.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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