Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20934 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. un., 12/10/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 12/10/2011), n.20934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente aggiunto –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di Sezione –

Dott. MORELLI Mario Rosario – Consigliere –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Montalto di Castro, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma al Viale delle Milizie n. 114

presso lo studio dell’avv. BUONONATO Lucia che lo rappresenta e

difende in forza della “procura” rilasciata in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(1) la s.r.l. CAVA ALBEGNA MARSILIANA, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

(2) A.M., residente in

(OMISSIS), e;

(3) C.V., residente in

(OMISSIS); tutti elettivamente domiciliati, nel giudizio

innanzi al Consiglio di Stato, in Roma alla Via G.B. Somis n. 15

presso lo studio (poi trasferito in via dei Monti di Creta n. 30)

dell’avv. De Simone Riccardo insieme con l’avv. Francesco Amerini che

li rappresentava e difendeva innanzi a detto giudice.

– intimati –

avverso la sentenza n. 6377/09 depositata il 19 ottobre 2009 dal

Consiglio di Stato.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 2011

dal Cons. dr. Michele D’ALONZO;

sentite le difese del Comune, perorate dall’avv. Lucia BUONONATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.

IANNELLI Domenico il quale ha concluso per la declaratoria della

giurisdizione del giudice amministrativo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato alla s.r.l. CAVA ALBEGNA MARSILIANA, ad A.M. e a C.V., il Comune di Montalto di Castro – premesso che con “ordinanza” n. 56/1997 notificata il 24 dicembre 1997 il suo Sindaco aveva ordinato a detta società “la cessazione dell’attività di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in … loc. (OMISSIS)” (perchè quell'”attività … non era stata autorizzata nè dal Comune nè dalla Regione” e veniva “svolta su area soggetta a vincolo paesaggistico”) -, in forza di due motivi, chiedeva (1) di cassare senza rinvio la sentenza n. 6377/09 (depositata il 19 ottobre 2009) con la quale il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello della società, aveva annullato senza rinvio la decisione (n. ^ 2917 del 21 aprile 2006) del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio la quale aveva respinto il ricorso della società avverso detta “ordinanza”, o, “in via subordinata”;

(2) di risolvere il “conflitto di giurisdizione positivo tra la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 1024/2000” (“passata in giudicato in data antecedente a quella di pronuncia della sentenza del TAR”, “con la quale”, si legge nella decisione del Consiglio di Stato, “è stato annullato il provvedimento del Sindaco di cui si tratta”) e la decisione del Consiglio di Stato qui gravata, dichiarando “la giurisdizione del giudice amministrativo” e “disponendo il rinvio innanzi al Consiglio di Stato per la decisione nel merito”.

Nessuno degli intimati svolgeva attività difensiva.

Il ricorrente depositava memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Consiglio di Stato – rilevato che (come dedotto dalla società) “sulla controversia … si e(ra) pronunciato il giudice ordinario” (“sentenza del Tribunale di Civitavecchia 14 settembre 2000 n. 1024”), il quale aveva “annullato il provvedimento del Sindaco di cui si tratta” (“n. 56 del 23 dicembre 2007 recte: 1997)”), e che detta “sentenza e(ra) passata in giudicato in data antecedente a quella …

del TAR … impugnata” innanzi ad esso; richiamati conferenti principi (“Cass., un., 19 luglio 2006 n. 16462”; “Cons. Stato, 4^ 21 ottobre 2006 n. 5749”) “sull’efficacia di tale giudicato” anche “in punto di giurisdizione”, “pronunciando sull’appello”, lo ha accolto, “annulla(ndo) senza rinvio la sentenza di primo grado”.

2. Il Comune contesta la decisione per due motivi.

A. Con il primo il ricorrente – esposto che “la Cava Albegna ha conferito mandato alle liti all’avv. Amerini” per proporre l’appello al Consiglio di Stato “per atto notaio Antonio de Luise di Frattamaggiore del 12 luglio 2007″ e che ” A. e C.”, non essendo “legittimati a detto ricorso in quanto nè parti del ricorso innanzi al TAR nè divenuti successivamente titolari della Cava (e quindi subentranti alla Cava Albegna)”, “non avevano nessun interesse giuridicamente tutelatile innanzi al Consiglio di Stato” – denunzia violazione dell'”art. 111 Cost.” sostenendo che la sentenza impugnata è “inesistente – nulla” atteso che il Consiglio di Stato era carente della “potestas judicandi” perchè “non esisteva alcun ricorso in appello”: “al momento della notifica del ricorso (6 giugno 2007) e della stessa iscrizione a ruolo (6 luglio 2007)”, infatti, “la Cava Albegna non aveva conferito alcun mandato alle liti all’avvocato indicato nel ricorso”.

B. Nell’altro motivo il Comune – affermato che l’art. 362 c.p.c., comma 2 “consente la denuncia del conflitto positivo “in ogni tempo”, e quindi la sua proposizione indipendentemente dal passaggio in giudicato di una delle pronunce in contrasto (… Cass., s.u. 26 luglio 2002 n. 11102; 3 febbraio 2004 n. 1904″ – denunzia, “in via subordinata”, la “sussistenza” di un “conflitto positivo di giurisdizione” tra la sentenza qui impugnata e quella (passata in cosa giudicata) “n. 1024/2000” emessa dal Tribunale di Civitavecchia (“oggetto” delle quali è stata “impugnativa dell’ordinanza …

56/1997” con cui il suo Sindaco “aveva ordinato la cessazione dell’attività di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in …

Loc. (OMISSIS)”) e chiede di riconoscere “la giurisdizione del giudice amministrativo”, con “rinvio innanzi al Consiglio di Stato affinchè quest’ultimo”, “non sussistendo il ventilato motivo assorbente mai richiesto dalla Cava”, “pronunci nel merito dell’appello”, “previo esame della sussistenza del gravame per esistenza di procura alle liti alla data del 6 giugno 2001”.

3. Il ricorso è inammissibile.

A. Queste sezioni unite, invero (ordinanza 16 febbraio 2009 n. 3688), hanno già precisato che “anche a seguito dell’inserimento della garanzia del giusto processo nell’art. 111 Cost.” il “sindacato” (ex art. 360 c.p.c., n. 1)” sulle decisioni rese dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale continua ad essere circoscritto …

all’accertamento dell’eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del Consiglio stesso, ovvero all’esistenza di vizi che riguardano l’essenza di tale funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio”, con conseguente esclusione di “ogni sindacato sui limiti interni di tale giurisdizione, cui attengono gli “errores in iudicando” o “in procedendo” (Cass. sez. un. 16537/2008; 3615/2007; 10828/2006;

7799/2005)” cfr., Cass., un., 26 gennaio 2009 n. 1853 (che richiama “Cass., sez. un., 25 novembre 1987, n. 8741, m. 456144, Cass., sez. un., 5 giugno 1998, n. 525 … Cass. sez. un., 6 luglio 2005, n. 14211 …, Cass., sez. un., 31 gennaio 2008, n. 2285 …”), per la quale gli “errori in iudicando in procedendo … attengono alla correttezza del concreto esercizio” delle “attribuzioni” proprie del supremo giudice amministrativo.

Sulle conseguenze giuridiche del mancato (ed identicamente, del tardivo rispetto ai termini di legge) rilascio della procura alle liti va poi ribadito il principio secondo cui (Cass., trib., 24 febbraio 2005 n. 3872, tra le recenti) il vizio “determina l’inesistenza soltanto di tale atto ma non anche dell’atto di citazione perchè (Cass., 1, 9 settembre 2002 n. 13062) essa procura non costituisce requisito essenziale dell’atto di citazione atteso che (giusta le disposizioni dettate dall’art. 163 c.p.c., n. 6, comma 3 per il quale l’atto di citazione deve contenere il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciatà, e dell’art. 166 c.p.c., comma 1) la procura alle liti può essere rilasciata anche dopo la notifica dell’atto di citazione (purchè, per l’art. 166 detto, prima della costituzione della parte in giudizio) e che il difetto non è compreso tra quelli, elencati nel successivo art. 164, che producono la nullità dell’atto di citazione (Cass., 1, 23 ottobre 1998 n. 10524; id, 1, 22 ottobre 1998 n. 10494)”: “l’atto di citazione mancante della procura della parte”, quindi, “è del tutto idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere”.

“Discende da tanto”, come rettamente specificato (con richiamo a “Cass., 1, 9 settembre 2002 n. 13069; id., 1, 20 settembre 1996 n. 8393”), che “la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è si nulla per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del processo ma non inesistente, con la conseguenza (Cass. 3, 16 maggio 2002 n. 7186) che detta sentenza, pur viziata come sentenza contenuto per effetto del principio (dettato dall’art. 161 c.p.c., comma 1) di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione è suscettibile, come sentenza atto documento di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione nell’ambito dello stesso processo nel quale è stata pronunciata, non essendo esperibili i rimedi dell’actio o dell’exceptio nullitatis, in quanto consentiti solo nel caso di inesistenza della sentenza”.

Nel caso, il Comune prospetta come difetto di giurisdizione (per superamento dei limiti esterni) soltanto una violazione della legge processuale commessa dal Consiglio di Stato nell’esercizio del proprio potere giurisdizionale: l’eventuale mancato rilievo del vizio che si assume inficiare l’atto di appello della società, infatti, costituisce (solo) un “error in procedendo”, del tutto inidoneo, perciò, a determinare un qualche “sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione”, essendo rimesso unicamente ad esso (come a qualunque giudice) di accertare e/o valutare la sussistenza dei presupposti processuali per l’esercizio della istituzionale funzione giurisdizionale, in particolare la ritualità dell’atto di un processo la cui cognizione sia (come per qualsiasi appello avverso decisione del tribunale amministrativo regionale) esclusiva di quel consesso giudiziario.

B. La previsione dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1 per il quale “possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione … 1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinati”, poi ed infine, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente – il quale si è limitato a richiamare due conformi pronunce di queste sezioni unite (Cass., un.: 3 marzo 2004 n. 1904 e 26 luglio 2002 n. 11102, le quali ricordano, “ex plurimis”, “Cass., Sez. Un., 13 luglio 1993 n. 7703 … Cass., Sez. Un., 27 gennaio 2000 n. 14: Cass.. Sez. Un., 16 dicembre 1997 n. 12727”, cui adde: Cass., un., 20 agosto 2010 n. 18811) rese, però, in fattispecie di “conflitto reale negativo di giurisdizione” (quindi in ipotesi di mancanza di qualsivoglia decisione sul merito), non consente affatto di denunciare “in ogni tempo” un conflitto “positivo” (quale quello rappresentato dall’ente ricorrente), tutte le volte che una delle due decisioni che si assumono in conflitto è, come pacifico nel caso, coperta dal giudicato (implicito od esplicito) sull’affermazione della giurisdizione del giudice che la ha emesso, per essere presupposto indefettibile del potere esercitato dallo stesso, concretatosi con la decisione della controversia nel merito.

Come reiteratamente specificato da queste sezioni unite (sentenza 18 dicembre 2008 n. 29531, da cui gli excerpta; ordinanza 21 aprile 2006 n. 9337), infatti, le “pronunce di giudici ordinari di merito (o di giudici amministrativi)” sono “suscettibili … di acquistare autorità di giudicato, anche in tema di giurisdizione, e di spiegare, perciò, i propri effetti, (anche) in processi diversi da quello in cui sono state rese … allorquando”:

(a) “le statuizioni, eventualmente implicite, sulla giurisdizione da esse risultanti si coniughino con statuizioni relative ai profili sostanziali del rapporto controverso (Cass. sez. un. 26620/2007;

16462/2006; 1621/2005)”;

(b) “la decisione sia divenuta definitiva ed irretrattabile”;

(c) “il giudizio coperto dal giudicato esterno (anche) sulla giurisdizione abbia per oggetto una causa identica, non solo soggettivamente, ma anche oggettivamente, a quella in cui sia stata affermata espressamente o implicitamente la giurisdizione (Cass. 1233/2000; 802/1999; 605/1999; 1007/1993)”.

“Corollario conclusivo dei principi evidenziati” – si è, altresì, precisato – ” è che il passaggio in cosa giudicata di una pronuncia del giudice ordinario ovvero del giudice amministrativo recante” (come pacifico nel caso, avendo il giudice ordinario, nel contraddittorio tra le stesse parti, annullato, per incompetenza del Sindaco che ha emesso, l'”ordinanza” n. 56/1997 notificata il 24 dicembre 1997 impugnata anche innanzi al giudice amministrativo) “statuizioni sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata, o meno, oggetto di esplicita declaratoria; sicchè osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie fra le stesse parti riguardanti domande aventi il titolo nel medesimo rapporto: anche perchè il giudicato esterno ha la medesima autorità di quello interno, corrispondendo entrambi all’unica finalità rappresentata dall’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni”.

4. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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