Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20934 del 07/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2017, (ud. 15/05/2017, dep.07/09/2017),  n. 20934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23743-2014 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 36,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che la rappresenta e

difende;

(ammessa GP cons ord. avvocati Bologna 13/10/2014);

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FORLI’, in persona del Dirigente, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIA

TERESA BARBANTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA ANNA

ALBERTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 281/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 28/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere d.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1) F.F. impugna con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la sentenza 28.1.014 della Corte d’appello di Bologna che – previo espletamento di una ctu – ha determinato in Euro 51.402,60 l’indennità dovutale dal Comune di Forlì per l’esproprio di un terreno di sua proprietà, mentre ha respinto la sua domanda di determinazione dell’indennità di occupazione legittima, sia perchè tardivamente proposta, sia perchè non v’era prova dell’immissione dell’ente convenuto nel possesso del suolo in data anteriore all’emanazione del decreto di esproprio.

Il Comune di Forlì resiste con controricorso.

Entrambe le parti, ricevuta tempestiva notificazione della proposta e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c., hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2) La ricorrente, con il primo motivo, lamenta il rigetto delle eccezioni da lei sollevate in ordine all’omessa comunicazione degli atti della procedura.

2.2) Col secondo contesta che l’indennità, liquidata dal giudice nella misura determinata dal cm, corrisponda all’effettivo valore del terreno espropriato, che, a suo dire, risulterebbe notevolmente superiore, in quanto il ctu, dopo aver stimato il suolo in Euro 300 a mq., ne avrebbe erroneamente ridotto la stima ad Euro 51,40 per detrazione dei costi e degli oneri di urbanizzazione che, secondo quanto risultava dall’atto di compravendita da lei prodotto in giudizio, erano invece già stati pagati dal precedente proprietario; deduce, inoltre, che il consulente avrebbe omesso di considerare che il suolo faceva parte di una più vasta area destinata alla lottizzazione sin dal 1970 e che, poichè tutti gli altri 47 lotti erano già stati edificati, quello di sua proprietà sarebbe stato accorpato ad una nuova, adiacente lottizzazione al solo fine di creare uno spazio verde necessario a realizzarla.

2.2) Con il terzo motivo assume, infine, di aver tempestivamente proposto la domanda di corresponsione dell’indennità di occupazione legittima.

3) Tutti i motivi sono inammissibili.

3.1) Il primo fa generico riferimento ad eccezioni che sarebbero state respinte dalla corte territoriale ma che, per quanto emerge dalla lettura della sentenza, non risultano essere state esaminate (con la conseguenza che, eventualmente, sul punto avrebbe dovuto essere denunciato un vizio di omessa pronuncia); non è chiarito, peraltro, quale sia l’interesse della F. a sentir espressamente statuire su tali eccezioni, implicitamente accolte, atteso che la decisione è stata assunta nel merito.

3.2) Il secondo, di difficile intelligibilità, non risponde ai requisiti di specificità richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, in quanto non indica in quali esatti termini, ed in quali atti difensivi, la ricorrente abbia contestato le conclusioni del ctu e si fonda su documenti (il contratto di vendita, le convenzioni di lottizzazione, la stessa ctu) che non sono stati allegati al ricorso e di cui non è stata precisata l’esatta collocazione processuale, all’interno dei fascicoli di parte o di quello d’ufficio.

3.3) Il terzo censura solo una delle due distinte rationes decidendi in base alle quali la corte d’appello ha respinto la domanda di liquidazione dell’indennità di occupazione, con la conseguenza che, pur nell’ipotesi in cui il motivo fosse fondato, il predetto capo della pronuncia resterebbe sorretto dalla ragione non censurata.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 7.200, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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