Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20934 del 05/08/2019

Cassazione civile sez. II, 05/08/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 05/08/2019), n.20934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8770-2015 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 252, presso lo studio dell’avvocato PAOLO NESTA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO GIOVENTU’;

– ricorrente –

contro

D.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato CORRADO ZANZARA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1760/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione;

udito l’Avvocato MAURO GIOVENTU’, difensore della ricorrente, che si

è riportata agli atti depositati;

udito l’Avvocato CORRADO LANZARA, difensore del controricorrente, che

si è riportato agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.B., premesso che il proprio fratello A. e la di lui coniuge, P.P., nonchè M.V., vedova di altro fratello, avevano acquistato, con denaro dell’esponente, un compendio immobile e che i convenuti non avevano onorato il patto fiduciario di trasferimento in favore del loro congiunto, o di persona da lui nominata, aveva chiesto che il giudice, dichiarasse l’interposizione reale e trasferisse all’attore i beni immobili in parola.

In corso di causa l’attore e i convenuti D.A. e P.P. transigevano la lite, disponendo il trasferimento degli immobili in capo a B., tenuto a rimborsare la somma di Euro 25.000,00.

Avverso la sentenza di primo grado, che accoglieva la domanda, insorgeva M.V., lamentando che:

– la scrittura del 28/3/2002, con la quale i convenuti, secondo l’assunto attoreo, avevano riconosciuto il patto fiduciario e l’interposizione, costituendo mero atto confessorio, non integrava la forma prescritta per il patto in discorso riguardante beni immobili;

– la transazione non vincolava l’appellante poichè inter alios;

– alla data della scrittura di cui detto il diritto dell’appellato si era prescritto e l’appellante non aveva in alcun modo rinunziato a far valere la prescrizione.

La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, confermava la statuizione d’appello.

Avverso quest’ultima sentenza M.V. ha proposto ricorso, esponendo quattro motivi di censura, ulteriormente illustrati da memoria.

L’intimato resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

Il processo, trattato all’adunanza camerale del 20/3/2019, veniva rimesso alla pubblica udienza. In vista di quest’ultima il D. depositava ulteriore memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., comma 1, n. 2, artt. 1418,1324 e 2697 c.c., art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, esponendo quanto segue.

La Corte locale aveva scomposto la scrittura del 28/3/2002 in tre distinte parti: a) nella prima veniva riconosciuta la proprietà degli immobili in capo al B., sibbene acquistati dalla M. nel 1984 a nome proprio e poi completati dal primo; b) nella seconda si riconosceva che il B. aveva effettuato i lavori di restauro e rimborsato spese e tasse alla congiunta; c) nella terza, l’intestataria si era impegnata a trasferire a semplice richiesta gli immobili al B. o a persona da lui indicata.

Da ciò la sentenza aveva ricavato che, in presenza d’interposizione reale (l’alienante vendette effettivamente al fratello e alle cognate dell’attore), il patto fiduciario, equiparato al contratto preliminare, avrebbe dovuto rivestire, a pena di nullità, la forma scritta e poichè una tale forma non risultava essere stata rispettata un tale patto non poteva che essere nullo. Dopo aver chiarito che l’atto ricognitivo, avente valore confessorio, non era idoneo a provare la proprietà sui beni immobili, il Giudice di secondo grado, a parere della ricorrente, impinge in un salto logico, tanto grave, da pregiudicare radicalmente l’essenza della giustificazione motivazionale, e, comunque, in evidenti errori giuridici, in quanto assegna alla terza parte della scrittura il valore di una dichiarazione unilaterale, con la quale la M. si era assunta l’obbligo di trasferire la propria quota immobiliare al B., senza avvedersi che di un tal negozio mancava la causa giuridica, che non avrebbe potuto essere identificata nell’esistenza di un previo (cioè anteriore all’acquisto) patto fiduciario, esistenza che la stessa Corte locale aveva prima negato.

2. Con il secondo motivo la M. prospetta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1174 e 1346 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La ricorrente, pur tenendo conto dell’orientamento di legittimità (cita la sentenza n. 10633/014 di questa Corte) che valorizza la natura di scopo dell’accordo fiduciario, tanto da giungere a reputare non indispensabile che esso rivesta la forma scritta, anche ove abbia ad oggetto beni immobili, esclude che nel caso in esame a un tale accordo avrebbe potuto darsi esecuzione, in forme equivalenti a quanto previsto dall’art. 2932, c.c., poichè il bene non risultava essere stato puntualmente individuato con l’espressione: “riconosco che mio cognato D.B. è l’unico proprietario dell’intero complesso immobiliare sito in (OMISSIS), (OMISSIS)”; nè avrebbe potuto sopperire l’atto pubblico di acquisto, stante che l’impegno a trasferire preso dalla M. non poteva di certo concernere il bene indiviso intestato a più soggetti, ma solo “la corte pertinenziale e i locali cantinati con conseguente esclusione di tutte le altre 12 unità immobiliari dal regime della comproprietà tra le quali le 4 unità di proprietà esclusiva della M., distinte e autonome da quelle in proprietà esclusiva al D.A.”. In ogni caso, poichè l’acquisto aveva riguardato il solo terreno sul quale era edificato un immobile allo stato semirustico, l’atto non riportava gli estremi catastali dei beni di esclusiva proprietà della M. alla data del 28/2/2002, cioè al momento dell’assunzione dell’impegno a trasferire.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame id un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Riferisce la M. che la Corte d’appello non aveva preso in considerazione la scrittura privata del 22/3/2002 (quindi pochi giorni dopo l’altra del 28/2/2002), con la quale il B., con firma apposta in presenza di due testimoni, dichiara di aver versato al fratello A., il quale si era assunto l’obbligo di ripartire la somma in parti uguali con gli altri fratelli G. (marito della M.) e R., l’ammontare degli affitti indebitamente percepiti dall’ottobre 1988 al febbraio 2002. Un tal documento, più volte segnalato, nel contraddittorio, all’esame del giudice, ove esaminato, avrebbe smentito la presupposta sussistenza di un accordo fiduciario.

4. Con il quarto motivo viene allegata violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,L. n. 47 del 1985, art. 40 e art. 2932 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Nell’atto del 1984 risultava trasferito uno stacco di terreno con un rustico, edificato con licenza edilizia del 1973 e successive varianti del 1975. Al momento dell’atto di compravendita i titoli edilizi erano ampiamente decaduti e sarebbe occorsa una nuova concessione. In ogni caso, il trasferimento giudiziale non avrebbe potuto essere disposto senza l’esatta indicazione dei titoli edificatori.

5. Reputa il Collegio doversi trasmettere gli atti al Primo Presidente, per le sue valutazioni in ordine al disposto dell’art. 374 c.p.c., comma 2 sia per l’esistenza di indirizzi giurisprudenziali di legittimità non sovrapponibili, sia in ragione della natura stessa della questione, ampiamente dibattuta in dottrina, la quale merita un intervento nomifilattico, che nel rispetto della “causa fiduciae”, persegua la tutela degli interessi sottesi alla scelta legislativa di assicurare alla forma scritta la disposizione dei diritti reali immobiliari. A tal fine osserva quanto segue.

5.1. Con il primo motivo, come si è visto, il ricorso impone soffermarsi sulla forma del negozio fiduciario.

Attraverso il negozio fiduciario, la proprietà di un bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l’intesa (pactum fiduciae) che il secondo, dopo essersene servito per un dato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante (cd. patto fiduciario di tipo dinamico); oppure un determinato bene viene acquistato (interposizione reale) dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l’accordo il bene dovrà essere, in un tempo successivo, trasferito (cd. patto fiduciario di tipo dinamico).

Dalla constatazione che l’ordinamento prescrive la forma solenne scritta per i negozi che incidono sui diritti immobiliari, in via diretta e indiretta (è bastevole ricordare che alla disposizione di base di cui all’art. 1350 c.c., fa da pendant, senza pretesa di esaustività, la disciplina del contratto preliminare – art. 1351 c.p.c. -, della procura – art. 1392 c.c. -, del contratto in favore di persona da nominare – art. 1403 c.c. -), si è dedotto che il negozio fiduciario, ove involga diritti reali immobiliari, debba rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.

5.2.Per il tema che di qui in poi verrà affrontato è utile ricordare che alla tesi tradizionale, che ha ritenuto di intravedere una causa fiduciaria in senso proprio, si è opposto che negli ordinamenti che negano dignità alla causa in senso astratto, una tale giustificazione non può che ridursi a mero motivo negoziale, mentre risulterebbe più confacente parlare di un collegamento negoziale, attraverso il quale la causa tipica dei negozi posti in essere viene indirizzata allo scopo fiduciario perseguito (la causa concreta) e il fenomeno viene rappresentato come un collegamento negoziale, o, se si vuole, un programma negoziale, attraverso il quale le parti mirano a raggiungere la causa fiduciae; di talchè l’interno vincolo obbligatorio (con il quale il fiduciario si obbliga, nel rispetto della fiducia al compimento del negozio che ne costituisce adempimento), non autonomamente isolabile, interagisce con l’effetto reale esterno.

5.3. Ora, per quel che qui immediatamente rileva, deve ricordarsi che una parte della giurisprudenza di questa Corte, pur avendo da tempo mostrato di preferire il secondo profilo ricostruttivo, resta ferma nel pretendere che il negozio, o patto, fiduciario, che concerna diritti reali immobiliari debba essere redatto per iscritto a pena di nullità (fra le ultime, cfr. Sez. 2, n. 13216, 25/5/2017).

Per contro, altro orientamento (Sez. 3, n. 10633, 15/5/2014), enfatizzato l’aspetto teleologico del fenomeno, vero e proprio programma fiduciario, per realizzare il quale le parti pongono in essere una pluralità di negozi e qualificato il trasferimento al fiduciante come “segmento negoziale” finale, ha ritenuto che possa sussistere un “pactum fiduciae concluso oralmente”. Da qui gli ulteriori precipitati:

a) la dichiarazione con la quale il fiduciario si impegna unilateralmente al trasferimento realizza la conservazione del preesistente rapporto (la causa fiduciae) – fenomeno assimilato alla promessa di pagamento e alla ricognizione del debito -;

b) essa “può costituire autonoma fonte dell’obbligazione ivi descritta per il soggetto che la sottoscrive, qualora essa contenga la chiara enunciazione dell’impegno attuale del soggetto ad effettuare una determinata prestazione in favore di altro soggetto, ai sensi dell’art. 1174 c.c.”;

c) sulla base di essa, costituente impegno unilaterale, può essere chiesto emettersi sentenza che faccia luogo del consenso mancante, ai sensi dell’art. 2932 c.c., dovendosi reputare la norma predetta applicabile in tutti i casi in cui si versi in presenza di un obbligo a stipulare, anche al di fuori dell’ipotesi del contratto preliminare.

5.4. Questo secondo orientamento, pur riccamente argomentato, a parere del Collegio presta il fianco ad alcune decisive critiche, peraltro, in larga parte, già evidenziate in dottrina:

a) proprio in ragione del fatto che la dichiarazione con la quale la parte riconosce la sussistenza dell’obbligazione avrebbe natura ricognitiva o conservativa, che dir si voglia, la fonte (che non può risolversi tautologicamente nel mero richiamo all’art. 1174 c.c.) deve rinvenirsi nello scopo fiduciario, alla cui attuazione è diretta la dichiarazione in parola; stando così le cose, spostata l’attenzione in avanti, il problema resta comunque irrisolto, poichè il patto fiduciario, nel caso esso incida su diritti reali immobiliari, non si vede come possa sfuggire alla forma scritta;

b) nel caso in esame la dichiarazione della M., recante la data del 28/3/2002, segue di quasi un ventennio la stipula della compravendita immobiliare (18/6/1982) e il contenuto della stessa (“riconosco che mio cognato D.B. è l’unico proprietario dell’intero complesso immobiliare sito in (OMISSIS), (OMISSIS)”) non richiama in alcun modo l’addotto patto fiduciario, con la conseguenza che la stessa, apparentemente priva di un sostegno causale, si atteggia a mera ricognizione di un obbligo, a sua volta, acausale;

c) occorre, allora, chiedersi se, come è propenso a credere il Collegio, pur ad ammettersi che il rispetto della forma del patto fiduciario coinvolgente diritti reali immobiliari (disattesa la soluzione estrema, sopra riportata, che ne predica ammissibile l’oralità) possa essere soddisfatto dalla dichiarazione unilaterale del fiduciario, una tale dichiarazione non possa avere natura ricognitiva retrospettiva e ancor meno ridursi alla confessione di un diritto reale altrui (che, come noto, è priva di effetto in materia di diritti reali immobiliari – cfr., ex multis, Sez. 2, n. 2853/2016 -), ma, per contro, debba apparire, e nitidamente, attraverso il compiuto esame della vicenda fattuale (nel quale anche il dato temporale assume un significato niente affatto secondario), il precipitato della causa fiduciaria concreta;

d) solo a questa condizione, allora, la volontà del fiduciante di valersi di una tale dichiarazione (anche in giudizio) potrebbe integrare lo scritto.

P.Q.M.

dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2019

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