Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20934 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. II, 01/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 01/10/2020), n.20934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20961-2019 proposto da:

O.E., rappresentato e difeso dall’Avvocato DAVIDE VERLATO

per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi

12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 1642/2019 della CORTE D’APPELLO DI MILANO,

depositata il 11/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/7/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.E., nato in Ghana nel 1992, ha proposto appello avverso l’ordinanza con la quale, in data 17/3/2017, il tribunale di Milano ha respinto la domanda di protezione internazione che lo stesso aveva proposto.

La corte d’appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello.

O.E. ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 3 e 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, da leggere in combinazione con gli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, in violazione delle norme che disciplinano l’esame e la valutazione del materiale probatorio, non ha provveduto all’acquisizione d’ufficio di tutte le informazioni necessarie ad integrare gli elementi non offerti dal richiedente il quale, infatti, in caso di impossibilità di procurarsi le prove nel suo Paese d’origine, può limitarsi a fornire gli indizi relativi alla veridicità del racconto svolto.

1.2. In particolare, ha osservato il ricorrente, la corte non ha acquisito alcuna informazione in merito al funzionamento del sistema giudiziario del Ghana, assai deficitario e privo di adeguate garanzie, ed alla grave situazione carceraria ivi esistente ed alle pene previste dal codice penale di quel Paese, che punisce numerosi reati con l’ergastolo ovvero con pene sproporzionate rispetto al nostro sistema, come quella di morte.

2.1. Il motivo è infondato.

In tema di protezione internazionale, in effetti, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (Cass. n. 27503 del 2018).

In sostanza, l’attenuazione del principio dispositivo, in cui la cooperazione istruttoria consiste, si colloca non sul versante dell’allegazione ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l’allegazione essere adeguatamente circostanziata: il richiedente, in effetti, ha l’onere di presentare “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la… domanda”, ivi compresi “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (D.Lgs. n. 251 cit., art. 3, commi 1 e 2), con la precisazione che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda medesima, sul piano probatorio, giacchè, in mancanza di altro sostegno, le dichiarazioni del richiedente sono considerati veritiere, tra l’altro, soltanto “se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi” (D.Lgs. n. 251 cit., art. 3, comma 5).

Solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge, pertanto, il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. n. 17069 del 2018; Cass. n. 29358 del 2018, in motiv.).

Il giudice, quindi, non può supplire, attraverso l’esercizio dei suoi poteri ufficiosi, alle deficienze probatorie del ricorrente sul quale grava, invece, l’onere (nella specie rimasto inadempiuto, a fronte dei fatti allegati dal richiedente innanzi ai giudici di merito, così come incontestatamente esposti nella sentenza impugnata e nello stesso ricorso) di indicare i fatti costitutivi del diritto circa l’individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza.

D’altra parte, una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e cioè di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente, essendo evidente che il giudice, mentre è tenuto a verificare anche d’ufficio se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, non può, per il resto, essere chiamato – nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti, come in precedenza esposto, la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal D.Lgs. n. 251 del 2007, già citato art. 3, comma 5 (Cass. n. 29358 del 2018, in motiv.).

In ogni caso, la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta essere assolutamente generica e, per conseguenza, priva di decisività: non solo il ricorrente manca di indicare quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso, ma fa riferimento, sempre generico, alla necessità di acquisire informazioni sullo stato e tutela dei diritti umani in Ghana e sulla relativa situazione giudiziaria e carceraria senza neppure spiegare l’incidenza di tali fatti nella fattispecie in esame.

3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e c), ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la possibilità di riconoscere al richiedente la protezione per motivi umanitari sulla base della ritenuta mancanza della sua integrazione sociale, desumendola per la gran parte da una valutazione negativa circa l’attività lavorativa svolta dallo stesso in Italia e la retribuzione percepita in quanto insufficiente ed inadeguata per poter sostenere una vita dignitosa.

3.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello non ha considerato che, a prescindere dalla credibilità della vicenda narrata, il buon livello di integrazione raggiunto dallo straniero in Italia non può essere provato soltanto dal mero svolgimento di un’attività lavorativa, più o meno stabile, con retribuzione proporzionata ma da numerosi e diversi elementi, compresa la positiva volontà di integrarsi. Tale aspetto, però, ha proseguito il ricorrente, è stato completamente disatteso dalla corte d’appello.

3.3. La corte d’appello, inoltre, avrebbe dovuto considerare la situazione generale relativa alla tutela dei diritti umani, assai deficitaria e carente in Ghana, con numerose violazioni dei diritti fondamentali ancora presenti in quello Stato e confermate da diverse fonti di informazione, come il rapporto Refworld Ghana del 2017, con la possibile menomazione o compromissione della possibilità di esercitare tali diritti anche nelle scelte della vita quotidiana, rispetto alla piena ed effettiva tutela delle libertà democratiche e dei diritti umani esistente in Italia.

3.4. La corte d’appello, infine, ha concluso il ricorrente, ha trascurato di considerare il periodo di tempo che il richiedente, come narrato in sede di audizione, ha trascorso in Libia o negli Stati intermedi di passaggio, con le vicende personali ivi affrontate.

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. La protezione umanitaria è, in effetti, una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017).

I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. 113 del 2018, erano, in effetti, accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero – che spetta al giudice di merito accertare in fatto – derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

4.3. Nel caso in esame, la corte d’appello ha ritenuto, in fatto, insussistente una situazione di vulnerabilità personale, meritevole di tutela, in capo al richiedente, ritenendo, in particolare, che, per un verso, nella zona di provenienza dello stesso non risultano una allarmante situazione socio-politica ed un clima di sicurezza che renderebbe particolarmente difficile il suo rientro e, per altro verso, che, nel nostro Paese, non è emerso che l’appellante abbia intrapreso e consolidato, nonostante la permanenza continuativa di quattro anni, rapporto personali significativi. La corte, peraltro, ha aggiunto che l’appellante non ha rilevato e dimostrato la sussistenza di alcuno degli elementi per ritenere sussistenti, a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 i seri motivi per il riconoscimento della protezione umanitaria.

4.4. Nè, ai fini in esame, possono rilevare i fatti, come sopra esposti, che la corte d’appello avrebbe trascurato di considerare. Com’è noto, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (n. 8053 del 2014), l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, consente di consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia, nella specie neppure invocata, si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (così, più di recente, Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.).

Pertanto, laddove non si contesti – come nel caso di specie – l’inesistenza, nei termini predetti, del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale, il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo piuttosto consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. n. 23940 del 2017, in motiv.).

Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente, che denuncia il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ha l’onere di indicare non una mera “questione” o un semplice “punto” della sentenza ma il “fatto storico”, principale (e cioè il fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) ovvero secondario (cioè dedotto in funzione di prova di un fatto principale) – vale a dire un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014; Cass. SU. n. 5745 del 2015) – il cui esame sia stato omesso, nonchè il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti ed, infine, la sua “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.): ciò che, nella specie, non è accaduto.

Il ricorrente, infatti, non ha specificamente indicato in quale atto processuale il richiedente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, aveva dedotto in giudizio i fatti storici che la corte d’appello, benchè decisivi ed oggetto di discussione tra le parti nel corso del giudizio, avrebbe omesso di esaminare.

Nè, del resto, può rilevare il dedotto inserimento del richiedente, nel periodo che va dal suo arrivo in Italia fino alla definizione del procedimento di protezione internazionale, nel contesto sociale e lavorativo italiano, anche quando ne sia conseguita la conoscenza della lingua e l’autonomia reddituale, il quale, al contrario, in mancanza di una situazione di oggettiva vulnerabilità che direttamente lo investa e ne impedisca il rimpatrio, non può di per sè costituire elemento idoneo a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari: non è, quindi, rilevante quanto dedotto dal ricorrente circa la sua integrazione sociale in ragione della buona conoscenza della lingua italiana e dello svolgimento di attività lavorativa in Italia, “trattandosi di profili non rilevanti come presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”, che consegue, al contrario, come stabilito dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, alla sussistenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” (Cass. n. 25075 del 2017, in motiv.).

5. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i motivi nei quali risulta articolato, dev’essere, quindi, rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al ministero dell’interno le spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00, per compenso, oltre accessori e spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

 

 

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