Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20933 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 17/10/2016), n.20933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21164-2013 proposto da:

PALADINI DI Z.M. & C S.N.C., in persona del legale

rappresentante p.t. Sig. Z.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANNITALO PAPA giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A., (già INA ASSITALIA S.P.A.), in persona del

procuratore M.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

V.CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato AUGUSTO SENESI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 874/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/06/2012, R.G.N. 2234/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato ANNA RUSSO per delega non scritta;

udito l’Avvocato FABRIZIO DE’ MARSI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità o

manifesta infondatezza del ricorso e condanna aggravata alle spese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Paladini di M.Z. & C. s.n.c. convenne in giudizio l’Assitalia S.p.A. per sentirla condannare all’indennizzo dei danni derivanti dall’allagamento del proprio magazzino, sito in (OMISSIS), verificatosi a seguito del violento nubifragio che nei giorni 24-25 novembre 1990 si abbattè sul territorio del detto Comune.

Nel contraddittorio con la società convenuta, l’adito Tribunale di Lucca, esperita consulenza tecnica al fine di verificare le cause e l’entità dei danni lamentati, con sentenza del 5 novembre 2004, accolse in parte la domanda attorea e condannò l’Assitalia S.p.A. al pagamento, in favore della Paladini s.n.c., della somma di Euro 17.000,00.

2. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione la Paladini di Moreno Zinanni & C. s.n.c., che la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza resa pubblica il 19 giugno 2012, rigettava.

2.1. – La Corte territoriale rilevava, anzitutto, che il rifiuto dell’Assitalia di dare seguito alla stima dei danni ai sensi degli artt. 18 e 19 della polizza era dipeso dal fatto che, a “seguito dell’intervento del proprio perito geom. B.”, la compagnia “ritenne che i denunciati danni esulassero dall’oggetto della polizza, in quanto l’allagamento del magazzino sarebbe stato, a giudizio dello stesso tecnico di parte, conseguenza delle intemperie naturali, e non di rottura della copertura del magazzino Stesso”.

Peraltro, il giudice di appello rilevava anche l’inammissibilità del motivo di appello “per indeterminatezza del suo contenuto giuridico e della conseguente richiesta di condanna”, posto che non era chiaro comprendere quali conseguenze l’appellante intendeva trarre dal mancato esperimento del citato procedimento stragiudiziale di stima, non potendo ad esso ascriversi l’effetto di abilitare il giudice a liquidare “de plano” il risarcimento, nè, tantomeno, di dispensare l’attore dall’onere di dimostrare la sussistenza e l’entità del danno lamentato.

2.2. – Quanto poi alle doglianza sull’operato del consulente tecnico d’ufficio, la Corte di merito, rilevata la adeguatezza dello svolgimento di detto incarico (sulla scorta degli “elementi presenti in atti”, delle “dichiarazioni a quel tempo raccolte dai Carabinieri”, della “perizia del Centro Tecnico Assicurativo S.a., incaricata nelle immediatezza dell’accaduto dalla società attrice”, della “relazione di stima del danno al tetto”, della “fattura relativa al costo delle riparazioni” e delle “fotografie del tempo”), riteneva di condividere le conclusioni esposte dallo stesso c.t.u., secondo le quali era “materialmente impossibile che la rottura di una porzione minima della copertura del magazzino, valutabile al massimo in 10 mq, avesse introdotto all’interno dei locali una massa d’acqua di 40 cm di altezza per una superficie di 1040 mq” (“un vero e proprio bacino idrico”), e, pertanto, affermava che la rottura del tetto doveva necessariamente aver contribuito ad immettere acqua nell’immobile, oltre a quella proveniente dall’inondazione eccezionale di tutta la zona circostante, ma che un tale contributo non poteva che essere stato modesto.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Paladini di M.Z. & C s.n.c., affidando le sorti dell’impugnazione ad un unico motivo.

Resiste con controricorso la Generali Italia S.p.A. (già Assitalia S.p.A.).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico mezzo è denunciata omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte territoriale, non tenendo conto del fatto che l’arbitrario rifiuto della compagnia assicuratrice di dare seguito alla procedura di stima stragiudiziale dei danni, ai sensi degli artt. 18 e 19 della polizza, aveva impedito alla società ricorrente di ottenere una quantificazione effettiva dei danni subiti nell’immediatezza del fatto da parte di un perito terzo ed imparziale, avrebbe erroneamente liquidato il “quantum dovuto”.

Inoltre, il giudice di secondo grado, come già il primo giudice, omettendo di considerare “tutta una serie di elementi probatori” (tra cui, le osservazioni formulate dal consulente di parte attrice, nonchè le dichiarazioni rese dai testi Ba. e I.) dai quali si evinceva chiaramente che l’allagamento dei locali era stato determinato, anzitutto, dalle ingenti infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto del magazzino, lesionatosi a causa del nubifragio allora in atto, avrebbe erroneamente concluso nel senso che l’acqua era penetrata, in massima parte, all’interno dell’immobile a seguito di fenomeni di alluvione e straripamento avvenuti all’esterno dell’edificio.

2. – Il motivo non può trovare accoglimento in tutta la sua articolazione.

2.1. – Quanto alle censure che attengono alla mancata/erronea considerazione, da parte della Corte territoriale, della procedura di stima giudiziale dei danni non attivata dall’Assitalia, esse non colgono affatto la duplice ratio decidendi che fonda la decisione impugnata, la quale si snoda attraverso una prima considerazione (già di per sè dirimente) sul fatto che detta procedura, concernente per l’appunto la stima dei danni, non era stata attivata dalla compagnia in ragione della contestazione sull’an stesso di operatività della polizza, per non ritenersi l’evento ascrivibile a quelli indennizzabili.

Inoltre, il giudice di appello ha rilevato comunque la indeterminatezza del motivo di gravame, quale ragione di inammissibilità che come tale non è stata in alcun modo fatta oggetto di impugnazione in questa sede, non avendone la società ricorrente dedotto l'(eventuale) erroneità in guisa di error in procedendo, rispetto ad un impianto dell’atto di appello che avrebbe dovuto allegarsi come completo e intelligibile.

2.2. – Quanto alle restanti censure, esse, oltre ad estendersi inammissibilmente a criticare la sentenza di primo grado, non danno contezza di quale fosse l’esatto devolutum in sede di appello, posto che, attingendo anche ad altre fonti probatorie, si scontrano con quanto dalla Corte territoriale è stato indicato essere il motivo di appello, ossia vertente soltanto sull'”operato del consulente tecnico d’ufficio, tacciato di “mancanza di professionalità””.

In ogni caso, è da soggiungere che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Casa., 21 agosto 2006, n. 18214; Cass., 26 gennaio 2007, n. 1754; Cass., 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608), la delibazione sulla motivazione, veicolabile in base all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione antecedente alla novella legislativa dell’agosto 2012 (applicabile ratione temporis per essere la sentenza impugnata in questa sede stata pubblicata il 19 giugno 2012), si configura come uno scrutinio sulla logicità del giudizio di fatto e non consente, dunque, un riesame del merito, dell’intera vicenda processuale, ma soltanto la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenzalogico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale, dunque, esclusiva il compito di individuare le E’ riservato in via fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere e bilanciare, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi.

Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza o contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia (vale a dire che, se esaminati, avrebbero portato ad una diversa soluzione della vertenza, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità), ovvero quando esista un insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.

Nella specie, il ricorrente si è discostato palesemente dal paradigma censorio anzidetto, in quanto le doglianze mosse avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, lungi dall’evidenziare l’incoerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di secondo grado, si risolvono, in realtà, in una critica relativa alla ricostruzione dei fatti dallo stesso operata, come tale preclusa in questa sede di legittimità.

Peraltro, la Corte territoriale, nell’affermare che era “materialmente impossibile che la rottura di una porzione minima della copertura, valutabile al massimo in 10 mq, avesse introdotto all’interno dell’immobile una massa d’acqua di 40 cm di altezza per una superficie di 1040 mq”, risulta aver dato adeguata contezza dell’iter logico-argomentativo da essa seguito per concludere nel senso della modestia del contributo apportato dalla rottura del tetto all’allagamento del magazzino, sicchè non può ravvisarsi alcun vizio della sentenza impugnata riconducibile al previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. – Il ricorso va, dunque, rigettato e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in complessivi euro 13.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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