Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20933 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20933 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 11979-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

RISERIA MONFERRATO SPA IN LIQUIDAZIONE, EQUITALIA
ALESSANDRIA SPA, VIGNOLA FRANCESCO;
– intimati –

Nonché da:

Data pubblicazione: 13/09/2013

RISERIA MONFERRATO SPA IN LIQUIDAZIONE in persona del
Liquidatore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA
PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato
CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende

delega a margine;
– controri corrente incidentale contro

EQUITALIA ALESSANDRIA SPA, VIGNOLA FRANCESCO, AGENZIA
DELLE DOGANE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 13/2008 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 07/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2013 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato LORENZELLI
delega Avvocato CONTALDI che insiste negli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento
del ricorso incidentale condizionato.

unitamente all’avvocato GAIDANO FABRIZIO giusta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A. In fattispecie di recupero di diritti doganali per
false dichiarazioni di riesportazione di riso lavorato (e temporaneamente importato in sospensione di da-

volazioni previste per il cd. “perfezionamento attivo” nonostante l’immissione al consumo nel territorio
nazionale, la CTR-Piemonte, con sentenza del 7 aprile
2008 resa nei confronti della Soc. Riseria Monferrato
e del suo legale rappresentante Vignola F.sco, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Dogane, confermando l’annullamento delle cartelle esattoriali emesse dalla soc. concessionaria Caralt (ora Equitalia
Alessandria) in forza d’inviti di pagamento notificati in data 9 aprile 2001.
B. Ha motivato la decisione ritenendo che, siccome gli
atti impositivi – costituiti dagli inviti di pagamento – erano stati impugnati dalla contribuente dinanzi
al TAR, essi erano ancora “sub judice” e l’iscrizione
a ruolo, consentita sul presupposto della definitività degli impositivi, era dunque illegittima.
C. Il 18 maggio 2009 propone ricorso per cassazione, affidato quattro motivi e memoria, l’Agenzia delle Dogane; la contribuente resiste, unitamente al suo le-

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zio), fatte per avvalersi illegittimamente delle age-

gale rappresentante in proprio, con controricorso e
ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi e memoria. La concessionaria Equitalia Alessandria S.p.A. non svolge attività difensiva.

D. L’eccezione preliminare di tardività del ricorso

principale è infondata: la sentenza d’appello è del 7
aprile 2008, il termine lungo scadeva il 23 maggio
2009, il ricorso per cassazione è stato depositato
per la notifica il 18 maggio 2009 e, per taluni mutamenti d’indirizzo, il procedimento notificatorio è
ripreso con nuovo deposito all’ufficiale giudiziario
in data 25 giugno 2009. Le notifiche sono andate a
uOlk

buon fine Vricezione dei plichi postali in data 25
maggio 2009 (Soc. Riseria Monferrato, Vignola F.sco)
e 30 giugno 2009 (Soc. Equitalia Alessandria).
E. I primi due motivi di ricorso principale dell’agenzia

(art. 360 n.3 e n.4 c.p.c.), sull’eccezione di novità
o di ultrapetizione riguardo agli inviti al pagamento
notificati il 9 aprile 2001 (e alla natura impositiva
o meno degli stessi), non sono fondati, atteso che
sin dal ricorso introduttivo la parte contribuente ha
contestato che l’iscrizione a ruolo, posta a fonda-

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MOTIVI DELLA DECISIONE

mento della cartella impugnata, fosse priva di titolo.
F. Invece, gli altri due motivi sono fondati e decisivi:

1) l’uno, per violazione di norme di diritto (proc.
art.19;

D.Lg.

46/99,

artt.4,11,17,19,21;

D.P.R. 602/73, artt.12,15,25; D.P.R. 43/88, art.67
co.2 — lett. a), afferma che la cartella esattoriale
recante intimazione di pagamento di credito doganale
poteva essere contestata dinanzi al giudice tributario solo per vizi propri e non per vizi inerenti il
presupposto

invito

al

pagamento

(impugnabile

all’epoca dinanzi al giudice civile, ma impugnato di
fatto dinanzi al giudice amministrativo);
2) l’altro, per violazione di norme di diritto (proc.
trib., art.68; D.Lg.

46/99, artt.4,11,17,19,21;

D.P.R. 602/73, artt.12,15,25; D.P.R.

43/88, art.67

co.2 — lett. a; D.Lg. 374/90, artt. 9,11,12,22; cod.
dog. com ., artt. 7,222,244; c.p.c. art.9), afferma
che l’impugnazione giudiziale (dinanzi al G.A.)
dell’invito al pagamento non preclude l’azione esecutiva poiché l’art.68 proc. trib. non si applica alla
materia doganale e il codice doganale comunitario
(artt.7-222-244) prescrive che la presentazione di un
ricorso non sospende l’esecuzione della decisione

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trib.,

dell’autorità doganale contestata dall’operatore interessato.
G. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte
(Cass. 13889/08, 15548/10), solo il ruolo costitui-

la previgente ingiunzione (cfr. DPR 43/1988,artt. 63
e 67), in armonia con quanto stabilito dal DPR
602/1973 (art. 49), che lo indica quale strumento di
legittimazione del concessionario per procedere ad
espropriazione forzata ai fini della riscossione delle somme insolute. L’invito di pagamento, emesso ai
sensi dell’art. 93 RD 65/1896, rappresenta l’atto attraverso il quale l’Amministrazione doganale, conclusa la propria attività di accertamento, esteriorizza
gli esiti di tale controllo rendendo edotta la parte
contribuente della pretesa avanzata nei suoi confronti e invitandola ad assolvere il proprio debito verso
il Fisco, pena l’avvio della procedura esecutiva sulla base (una volta della consequenziale ingiunzione e
ora) del ruolo espresso nella cartella.
H. L’invito costituisce, dunque, il veicolo per l’esercizio dell’azione di accertamento negativo del debito
d’imposta dinanzi al giudice civile, competente sino
al 31 dicembre 2001 (art. 9 c.p.c.), con introduzione

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sce titolo esecutivo sostituendosi in tale natura al-

in quella sede esclusiva delle contestazioni di forma
e di merito avverso la pretesa tributaria in
quell’invito contenuta. Che tale atto trascenda la
mera funzione interruttiva della prescrizione del

gislativo sopra richiamato, sia nel fatto che, dopo
l’ampliamento della giurisdizione tributaria a seguito della riformulazione dell’art.2 proc. trib.
(art.12 della legge 448/2001), la diretta impugnabilità avanti al giudice tributario, a sensi dell’art.
19 proc. trib., trova riscontro nella giurisprudenza
che riconosce il diritto al ricorso contro qualsiasi
atto che — indipendentemente dal “nomen iuris” – rappresenti nella sostanza la volontà impositiva dello
Stato (Cass. 16293/07). Ne consegue che, in sede
d’impugnativa della successiva cartella esattoriale,
non possono trovare ingresso questioni sul merito
della pretesa tributaria (Cass. 12194/08), mentre resta ferma l’autonoma impugnabilità dell’invito al pagamento dinanzi al giudice civile, secondo il riparto
di attribuzioni vigente sino al 31 dicembre 2001
(Cass. 15548/10).
I. Non rileva il fatto che avverso l’invito sia stato
proposto ricorso dinanzi al giudice amministrativo,

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credito erariale trova riscontro sia nel dettato le-

anziché dinanzi al giudice civile, stante la riduzione a unità del processo dalla fase della domanda a
quella della decisione, con la connessa esclusione di
ogni rilevanza impeditiva dell’eventuale errore ini-

provvisto di giurisdizione (SU 14428/10).
Comunque, nel frattempo detto ricorso è stato dichiarato improcedibile dal TAR-Piemonte (sent. 5 dicembre
2008), per sopravvenuta carenza d’interesse denunciata dalla difesa della parte ricorrente.
J. Inoltre, in tesi generale, è da escludere che la de-

finitività dell’atto impositivo (perché non più impugnabile o non sub judice) sia requisito per il riconoscimento della sua esecutorietà, atteso che gli
scopi di garanzia del gettito fiscale “…rendono legittimo il potere di riscuotere tributi iscritti a
ruolo senza che sia necessario un previo accertamento
della legittimità della loro imposizione ed autorizzano, in caso di mancato adempimento, l’esecuzione
forzata nei modi previsti dalla legge” (C.
Cost.13/1970).
Invece, l’art. 68 proc. trib. disciplina la “riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio” allorquando ciò sia “previsto dalle singole leggi

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ziale della parte nella individuazione del giudice

d’imposta” e “anche in deroga”. Ciò riguarda, ad esempio le imposte dirette, l’IVA, l’imposte di registro e quelle assimilate.
Restano fuori la TARSU (Cass. 28091/09), l’ICI (Cass.

e, in generale, tutti i tributi “…cui non si applicava … il DPR n. 602 del 1973, art.15, comma 2, essendo
disciplinati da norme proprie in materia di riscossione coattiva” (così in dottrina).
K. In quest’ultimo caso rientrano i tributi doganali,
che, come si è visto, sono dotati di un sistema autonomo. Sdip di esso incide, quanto alla definizione
dell’accertamento, anche l’art.9 D.Lg. 374/1990, secondo cui, una volta perfezionatosi il procedimento
di rettifica (in questo senso definitivo), l’ufficio
recupera i maggiori diritti dovuti.
Sicché non è conforme a tale complesso sistema
normativo ritenere che sia non ancora definitivo,
cioè non ancora perfezionato ed esecutivo,
l’accertamento doganale contro cui siano stati
presentati ricorsi (Cass. 17602/2010).
L. Ciò risponde alle esigenze comunitarie del codice doganale (artt.7-222-244), il quale prescrive che “la

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15473/10), l’imposta sulla pubblicità (Cass. 7785/07)

presentazione di un ricorso non sospende l’esecuzione
della decisione contestata”.
L’invito di pagamento, emesso ai sensi dell’art. 93
del RD cit., è pacificamente inquadrabile nell’ambito

n. 5 CDC, ricomprendono qualsiasi determinazione che
intervenga su un caso particolare in funzione impositiva o provvedimentale (Cass. 3918/08).
Né può dirsi che la parte contribuente resti senza
tutela interinale, attesi i poteri di sospensione
giudiziale (art.47 proc. trib.) o amministrativa
(art. 244 CDC), oltre a quelli cautelari del giudice
civile nell’assetto processuale previgente (SU
14692/05).
M. Infine, va precisato che se l’amministrazione dogana-

le dovesse attendere per l’iscrizione a ruolo delle
somme accertate una sentenza favorevole, correrebbe
il rischio, ove la prima pronunzia fosse sfavorevole
e la sentenza d’appello di segno contrario non intervenisse in tempo utile, di decadere dal potere di riscossione per scadenza del termine.
Invece, iscrivendo tempestivamente a ruolo il tributo
accertato, l’eventuale sentenza sfavorevole di prime
cure, al più, potrebbe comportare un rimborso, la-

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delle “decisioni doganali”, che, ai sensi dell’art. 4

sciando intatta la possibilità di riscossione per il
caso di riconoscimento del debito d’imposta nelle fasi ulteriori del giudizio (Cass.

15473/10,

in

motiv.).

ha cassato l’ordinanza della Commissione tributaria
provinciale di Alessandria, che aveva disposto la sospensione del processo sull’impugnazione della cartella di pagamento in ragione di un’assunta pregiudizialità della pronuncia del giudice amministrativo
sul presupposto invito di pagamento.
Nella circostanza questa Corte ha stabilito:

-_è da

escludere che il processo tributario possa essere sospeso in ragione di una ritenuta, necessità della risoluzione, in funzione della relativa definizione, di
questioni (diverse da quelle correlate a presentazione di querela di falso, ovvero concernenti lo stato o
la capacità delle persone, salvo che si tratti della
capacità di stare in giudizio), ravvisate pregiudiziali, da intendersi devolute, di norma, alla cognizione del giudice ordinario o di quello amministrativo, dovendo, invece, il giudice tributario dar, comunque, corso alla definizione della controversia
sottoposta al suo esame, previa risoluzione, inciden-

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N. E’ vero che questa Corte, con la pronunzia 11140/05,

ter tantum, delle questioni in argomento (e ciò, indipendentemente dal fatto che in ordine a tali questioni penda, o non, autonoma vertenza dinanzi ad altro giudice)”.

l’oggetto specifico del giudizio tributario in materia doganale che, nell’assetto normativo processuale
anteriore al 31 dicembre 2001, può riguardare i vizi
della cartella e non quelli del presupposto atto impositivo della dogana (cfr. SU 14692/05), da conoscersi ilincidenter tantum” al solo fine di verificarne l’esistenza e la notificazione, nonché l’attinenza
con la cartella.
O. Nella specie, essendo pacifici i suddetti tre requisiti, gli ultimi due motivi di ricorso principale sono fondati e la sentenza d’appello va cassata senza
rinvio, dovendosi disattendere anche il ricorso incidentale condizionato.
Il primo motivo, censurando per difetto di motivazione la sentenza d’appello nella parte in cui qualifica
come atto impositivo l’invito al pagamento, è inammissibile poiché il mezzo non attinge un fatto storico (principale o secondario) controverso, ma una

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Tale affermazione, tuttavia, va correlata con

”quaestio iuris” costituente mero “punto” della decisione (Cass. 16655/11).
Il secondo motivo, censurando per violazione
dell’art.7 dello statuto del contribuente la sentenza

pagamento (pag. 38, lett. b), formula rilievi estranei al perimetro dei vizi della cartella, né vale il
solo generico riferimento alla cartella esattoriale
contenuto nel quesito (pag.40, lett. b).
P. Accolti gli ultimi due motivi di ricorso principale,
rigettati gli altri e il ricorso incidentale, la sentenza d’appello deve essere cassata senza rinvio, con
immediato rigetto ex art.384 c.p.c. del ricorso introduttivo non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Q. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soc-

combenza e sono liquidate in dispositivo (cfr. S.U.
n.17405 del 2012), mentre si stima equo compensare
quelle dei gradi di merito, in ragione dell’evolversi
della vicenda e dalle peculiarità della stessa.
P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricor-

so principale, rigetta gli altri e il ricorso incidentale, cassa senza rinvio la sentenza d’appello e, deci-

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d’appello riguardo a lacune formali dell’invito al

reritiTE DA REGISTRAZIONE
AISENSI DFIr iA
N. 131
IVIAIE,41iA.

dendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; condanna la parte ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate a favore dell’Agenzia
delle Dogane in Euro 20.000 per compensi, oltre alle

Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2013.

spese prenotate a debito

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