Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20933 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. un., 12/10/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 12/10/2011), n.20933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19507-2010 proposto da:

CONI SERVIZI S.P.A., in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso

lo studio dell’avvocato ANGELETTI ALBERTO, che lo rappresenta e

difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato COSSU BRUNO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARIOLI IVAN, per

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FREZZA 17, presso l’Avvocatura dell’Istituto stesso, rappresentato e

difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI,

per delega in calce al ricorso notificato;

– resistente con procura –

contro

C.O.N.I. – COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELETTI

ALBERTO, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale adesivo –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FREZZA 17, presso l’Avvocatura dell’Istituto stesso, rappresentato e

difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI,

per delega in calce al ricorso e controricorso incidentale;

– resistente con procura –

contro

INPDAP;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

863/2010 del TRIBUNALE di FORLI’;

uditi gli avvocati Alberto ANGELETTI, Lelio MARITATO, Bruno COSSU;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

Massimo FEDELI, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a sezioni

unite dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo per il

periodo anteriore al 30 giugno 1998 e del giudice ordinario per il

periodo successivo con le conseguenze di legge.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

C.M.B. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì il CONI e la CONI servizi s.p.a., quest’ultima quale successore del primo ex lege 8 agosto 2002, n. 178, esponendo di aver lavorato per il Comitato provinciale del CONI dal 1 marzo 1966 con mansioni impiegatizie, seguendo un orario di lavoro secondo le direttive dello stesso Comitato, ricevendo un compenso fisso mensile, poi trasformato, dal gennaio 1988, ad evidente scopo elusivo, in compenso annuale distribuito in rate mensili di diverso importo, di avere goduto di ferie annuali retribuite, di esser stata sottoposta a controllo gerarchico e alle direttive del Presidente del Comitato, di aver chiesto invano in via extragiudiziale la formale costituzione del rapporto di pubblico impiego dal 1966, di essersi rivolta quindi a tale scopo al giudice amministrativo, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione riconoscendo nel comportamento dell’amministrazione un illecito permanente protrattosi oltre la data de 30 giugno 1998, di aver reagito con successo in sede giudiziaria al successivo licenziamento intimatole dal CONI, il 23 dicembre 1999, avendo il giudice del lavoro di Forlì dichiarato illegittimo il licenziamento e condannato il CONI alla riassunzione o al risarcimento del danno, con conseguente formazione del giudicato sulla giurisdizione del g.o. e sull’esistenza e sulla natura del rapporto.

Su tali premesse la C. ha chiesto l’accertamento del rapporto di pubblico impiego con il CONI dal 1 gennaio 1966 e la condanna del CONI e della CONI s.p.a al pagamento delle relative differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione previdenziale o al risarcimento del danno da omessa regolarizzazione contributiva, svolgendo in via subordinata ulteriori domande.

In relazione a detta causa la CONI servizi s.p.a con atto notificato alla C., al CONI e all’INPS, ha proposto regolamento di giurisdizione chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario nel giudizio promosso nei suoi confronti dalla C. per tutte le domande riferite al periodo del rapporto di lavoro anteriori al 30 giugno 1998.

Il CONI ha depositato controricorso, aderendo in via principale al ricorso della CONI Servizi s.p.a e chiedendo in via incidentale la declaratoria della giurisdizione amministrativa per tutte le domande nei propri confronti riferite al periodo del rapporto di lavoro anteriore a 30 giugno 1998.

La C. resiste con controricorso ad entrambi i ricorsi, principale ed incidentale.

La C. ed la CONI Servizi s.p.a hanno presentato memorie.

L’INPS non ha svolto attività difensiva.

Il P.G. ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo per il periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 e quella del giudice ordinario per il periodo successivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO Va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia fra la C. e il CONI con riferimento alle domande concernenti il periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 e la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alle domande svolte nei confronti della CONI servizi s.p.a..

In relazione alle domande nei confronti del CONI va anzitutto escluso che sulla giurisdizione del giudice ordinario in relazione al periodo anteriore al 30 giugno 1998 si sia formato il giudicato in conseguenza della sentenza resa dal Tribunale di Forlì in data 2 marzo – 11 aprile 2001, sull’impugnativa del licenziamento.

Il licenziamento è stato intimato il 23 dicembre 1999, periodo certamente ricadente nella giurisdizione del g.o.. Quindi la qualificazione del rapporto svoltosi anteriormente alla data del 30 giugno 1998, essendo inidonea ad influenzare la questione di giurisdizione, deve considerarsi del tutto irrilevante.

E’ poi vero che nel lavoro pubblico cosiddetto privatizzato, ai sensi della norma transitoria contenuta nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, ove il lavoratore-attore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la regola del frazionamento della competenza giurisdizionale tra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due periodi interessati, trova temperamento in caso di illecito permanente, sicchè, qualora la lesione del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, occorre fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario allorchè tale cessazione sia successiva al 30 giugno 1998 (Sez.Un. 31 marzo 2009, n. 7768) ma è anche vero che ai fini del riparto di giurisdizione in forza della norma transitoria dettata dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, (per cui restano attribuite al giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, mentre sono attribuite al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro successivo a detta data), non può essere invocata la fattispecie dell’illecito permanente – che nasce da un unico fatto generatore, verificatosi in un preciso momento, prolungandosi nel tempo gli effetti relativi, sicchè rispetto ad essa è il momento della cessazione della permanenza che rileva per l’individuazione del giudice munito di giurisdizione sul rapporto in contestazione – in controversia in cui sia dedotta l’illiceità della condotta datoriale per il mancato riconoscimento della pretesa natura subordinata del rapporto lavorativo, giacchè la anzidetta pretesa è originata non da un unico fatto generatore, ma da comportamenti – e cioè prestazioni di lavoro subordinato – che si esplicano in distinte unità temporali, ciascuna della quali va considerata a sè stante (posto che i modi di esplicazione dell’una nulla possono dire sui modi di esplicazione di quella successiva) ai fini della verifica che ciascuna di esse sia stata svolta in maniera effettivamente idonea ad integrare il requisito della subordinazione. (Sez. Un.,11 maggio 2009, n. 10669, particolarmente rilevante nel caso ora in esame, dal momento che in una controversia promossa nei confronti di un Comune per ottenere l’accertamento della natura subordinata del servizio prestato dai ricorrenti come messi di conciliazione presso gli uffici del giudice di pace, le S.U. hanno confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto tutte le circostanze invocate per dimostrare l’esistenza della subordinazione si riferivano a periodo anteriore al 30 giugno 1998).

In relazione alle domande nei confronti della CONI s.p.a quale successore del CONI trattandosi di controversia fra privati deve essere esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo ed affermata quella del giudice ordinario (v., fra le più recenti, Sez. Un., 11 gennaio 2011, n. 392).

In conclusione va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande nei confronti del CONI e le parti vanno rimesse dinanzi a detto giudice. Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande nei confronti della CONI Servizi s.p.a..

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande nei confronti del CONI e rimette le parti dinanzi al TAR competente;

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande nei confronti della CONI Servizi s.p.a.; condanna la parte resistente al pagamento delle spese liquidate in Euro 200 per esborsi e in Euro 3000 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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