Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20933 del 05/08/2019
Cassazione civile sez. II, 05/08/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 05/08/2019), n.20933
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18984-2015 proposto da:
C.C., M.M.G., elettivamente domiciliati
in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
FIORILLO, rappresentati e difesi dagli avvocati GAETANA ALLEGRA,
GAETANO GRANOZZI;
contro
D.S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANGEMINI
72, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO FRANCIOSA, rappresentato
e difeso dall’avvocato EMANUELE PASSANISI;
contro
i ricorrenti principali M.M.G. e C.C.;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
M.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 830/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 03/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/06/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI CARMELO;
udito l’Avvocato.
Fatto
RILEVATO
che:
la notifica del ricorso incidentale a M.G. non è andata a buon fine, in quanto l’ufficiale giudiziario ha riferito che all’indirizzo indicato il suddetto è risultato sconosciuto;
M.G. non si è costituito e non ha svolto difese e, pertanto, non vi è stata alcuna sanatoria della notifica (Cass., Sez. Un., n. 608 del 15/01/2015);
deve pertanto essere disposta ai sensi dell’art. 291 c.p.c., comma 1, entro il termine di cui al dispositivo, la rinnovazione della notifica del ricorso, da espletare personalmente nei confronti di M.G. affinchè il contraddittorio sia compiutamente integrato.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notifica del ricorso incidentale nei confronti di M.G. nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 7 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2019