Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20932 del 13/09/2013


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20932 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

ORDINANZA

TER LO CuTD

sul ricorso iscritto al numero 17166 del ruolo generale
dell’anno 2008, proposto

da
Passanisi Angelino,

rappresentato e difeso, giusta

mandato in calce al ricorso, dall’avv. Camillo Loriedo,
presso lo studio del quale in Roma, alla via Alfredo Fusco,
n. 59, elettivamente domicilia

ricorrente contro
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro
tempore,

in persona del direttore

pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura dello
Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, domicilia;

RG n. 17166/2008

Angelina-Maria Perrino estensore

Data pubblicazione: 13/09/2013

controricorrente —
contro
Equitalia Gerit, in persona del legale rappresentante pro tempore
intimata —

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del

Trentino Alto Adige, sezione 1°, depositata in data 6 marzo 2008, n. 23/1/07;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 8 gennaio 2013
dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
uditi per il ricorrente l’avv. Camillo Loriedo e per l’Agenzia delle dogane l’avv.
dello Stato Roberta Tortora;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott.
Pasquale Fimiani, che ha concluso per il rigetto del ricorso, previa correzione
della motivazione della sentenza impugnata
***

rilevato che il concessionario per la riscossione dei tributi ha notificato ad
Angelino Passanisi, per conto dell’Agenzia delle dogane, una cartella di
pagamento volta al recupero della somma oggetto di una condanna emessa in via
provvisionale dal giudice penale, con sentenza passata in giudicato, in relazione
ad un processo per frode fiscale, incardinato per importazioni di carne, in virtù
di dichiarazioni d’intento presentate in dogana e reputate false, perché riferibili a
società che non potevano usufruire del beneficio d’importare senza pagamento
di iva;
considerato che, a seguito dell’impugnazione della cartella, la commissione
tributaria provinciale di Bolzano ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice
tributario e che la commissione tributaria regionale con la sentenza impugnata
ha confermato quella di primo grado;
constatato che col primo, col quarto e col quinto motivo da ricorso,
prodromici rispetto agli altri motivi, il ricorrente ha denunciato:
RG n. 17166/2008

Angelina-Maria Perrino estensore

2

-ex art. 360, 1 0 comma, n. 1, c.p.c., la violazione di norme attinenti alla
giurisdizione, in relazione all’articolo 19, punto D del decreto legislativo n. 546
del 1992, in quanto, nonostante la cartella di pagamento impugnata rientri nel
novero degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario e sebbene essa abbia
ad oggetto una somma riguardante IVA relativa ad importazioni, con la sentenza
impugnata la commissione tributaria provinciale ha declinato la propria

giurisdizione —primo motivo;
-ex art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., in relazione all’articolo 112 del codice di
procedura civile, l’omessa pronuncia sui motivi di gravame concernenti
giustappunto, tra l’altro, l’erroneità della dichiarazione del difetto di
giurisdizione — quarto motivo;
-ex art. 360, 10 co., n. 5, c.p.c., l’omessa ed insufficiente motivazione su punti
decisivi della controversia, relativamente alla statuizione di conferma integrale
della sentenza di primo grado —quinto motivo;
rilevato che entrambe le parti non dubitano che l’oggetto della condanna
provvisionale emessa dal giudice penale si riferisca ad Iva d’importazione evasa:
anche l’agenzia delle dogane, pur chiedendo la conferma della sentenza
impugnata, riconosce che «…trattandosi di provvisionale immediatamente
esecutiva è stato correttamente indicato il capitolo di bilancio relativo all’Iva di
importazione»;
constatato che sulla questione di giurisdizione in ordine alla controversia
instaurata per effetto dell’impugnazione di una cartella esattoriale conseguente
all’iscrizione a ruolo di una somma oggetto di condanna provvisionale emessa
dal giudice penale con sentenza passata in giudicato, concernente Iva
d’importazione evasa, non si sono pronunciate le sezioni unite;
letti gli articoli 374 e 376 del codice di procedura civile;
per questi motivi
La Corte

RG n. 17166/2008

Angelina-Maria Perrino estensore

3

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-dispone la rimessione degli atti al Primo Presidente, affinché ne voglia valutare
la rimessione alle sezioni unite.

Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2013.

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