Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20932 del 07/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2017, (ud. 15/05/2017, dep.07/09/2017), n. 20932
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1161-2014 proposto da:
COMUNE DI BRACCIANO, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato UGO MORELLI;
– ricorrente –
contro
T.L., T.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DELLA MERCEDE, 33, presso lo studio dell’avvocato SIMONE VENEZIANO,
che li rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3059/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 24/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere d.ssa MAGDA CRISTIANO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Il Tribunale di Civitavecchia dichiarò d’ufficio il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda, avanzata dal Comune di Bracciano nei confronti di L. e T.P., eredi di P.R., di esecuzione, ex art. 2932 c.c., di un atto d’obbligo sottoscritto dalla de cuius.
La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello principale proposto dal Comune contro la decisione; ha inoltre respinto la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dagli eredi P. in via di appello incidentale, e ritenuta corretta la condanna dell’ente territoriale al pagamento delle spese del primo grado del giudizio, ha interamente compensato fra le parti quelle del secondo grado.
La sentenza, pubblicata il 24.5.013, è stata impugnata dal Comune di Bracciano, nel solo capo in cui ha confermato la sua condanna alle spese del primo grado del giudizio, con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui gli eredi T. hanno resistito con controricorso.
Le parti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposti e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c.
I controricorrenti hanno depositato memoria.
Diritto
RILEVATO
CHE:
1) E’ infondata l’eccezione pregiudiziale svolta dai controricorrenti, di inammissibilità del ricorso per difetto di procura, atteso che l’originale dell’atto è corredato, in calce, della procura speciale rilasciata dal Sindaco al difensore, avv. Ugo Morelli.
2) Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, sostiene che, poichè la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. era già stata proposta in via riconvenzionale dagli eredi P. dinanzi al tribunale, ed era stata respinta, il giudice d’appello avrebbe dovuto compensare anche le spese del primo grado del giudizio in virtù del principio della soccombenza reciproca.
2.1) Col secondo deduce che, in ogni caso, ricorrevano giusti motivi per la compensazione, tenuto conto che all’epoca della notifica della citazione la questione di giurisdizione era controversa e che il primo giudice aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione d’ufficio.
2.2) Con il terzo denuncia il vizio di motivazione in ordine al capo della decisione impugnato.
3) I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili, in quanto non risulta (nè dalla lettura della sentenza, nè dal ricorso) che il Comune abbia svolto un apposito motivo d’appello per censurare il capo della decisione di primo grado che lo aveva condannato alle spese.
Il rigetto dell’appello comportava, pertanto, il passaggio in giudicato anche di tale capo e precludeva alla corte del merito di pronunciare nuovamente sul medesimo.
La sentenza d’appello va in conseguenza cassata senza rinvio laddove ha “confermato” la statuizione del primo giudice sulle spese, dovendosi rilevare d’ufficio che, sul punto, il giudizio non poteva proseguire.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata nel capo in cui ha pronunciato sulle spese del giudizio di primo grado, atteso che, sul punto, il giudizio non poteva essere proseguito; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500, di cui 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017