Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20932 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. II, 01/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 01/10/2020), n.20932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20752/2019 proposto da:

I.D., elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL PODESTA’ N.

10 – ROVERETO, – presso l’avv. NICOLA CANESTRINI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENRALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– resistente –

Avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositata il 08/06/2020;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

(Ndr: testo originale non comprensibile) dal Consigliere Dott.

SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.D. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione in relazione a tutti gli istituti disciplinati dalla relativa normativa.

Il Tribunale di Trento adito ebbe a rigettare il ricorso poichè effettivamente le ragioni dell’abbandono del suo Paese d’origine addotte dal richiedente asilo non credibili e non sussistenti le condizioni prescritte dalla normativa per il riconoscimento di alcuno degli istituti correlati alla protezione internazionale. L’ I. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Collegio tridentino articolando due ragioni di censura.

Il Ministero degli Interni ha depositato nota d’intervento ex art. 370 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da I.D. s’appalesa siccome inammissibile.

Il ricorrente con il primo mezzo d’impugnazione lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonchè omesso esame di fatto decisivo in relazione alla situazione socio-politica esistente nella regione della Nigeria di sua provenienza, non avendo il Tribunale nemmeno provveduto ad acquisire adeguate ed attuali informazioni al riguardo, siccome previsto dall’istituto della cooperazione istruttoria.

Con la seconda ragione di doglianza l’ I. deduce la violazione delle norme D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 19, art. 8, comma 3 e art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19, comma 2 nonchè omesso esame di fatto decisivo poichè il Collegio tridentino non ha considerato adeguatamente e la sua vicenda personale di violenze subite e gli sforzi di suo inserimento nel tessuto sociale italiano.

In limine deve la Corte rilevare come concorrano due autonome ragioni per dichiarare inammissibile il ricorso.

Anzitutto non risulta rispettato il disposto ex art. 366 c.p.c., n. 3 posto che nel ricorso risulta mancante la prescritta esposizione sommaria dei fatti di causa.

Difatti nell’apposito passaggio de ricorso dedicato allo “svolgimento del processo” il ricorrente si limita a riportare esclusivamente le conclusioni fissate nel giudizio di merito e richiamare gli estremi del decreto di rigetto emesso.

All’evidenza appare la carenza del ricorso sul punto – Cass. su n. 22575/19, Cass. sez. 5 n. 29093/18 – poichè difetta appunto la prescritta esposizione dei fatti sui quali si innesta la decisione sulla scorta delle norme conseguentemente applicabili; esposizione dei fatti che nemmeno può esser desunta aliunde rispetto al ricorso.

La sanzione dell’inammissibilità per il difetto ricordato è stabilita positivamente dalla norma ex art. 366 c.p.c..

Inoltre – ulteriore autonoma ragione d’inammissibilità – la procura ad litem, apposta a margine della prima pagina del ricorso, risulta priva della data di suo rilascio ed un tanto in contrasto con il puntuale disposto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 13, quinto periodo, omissione che risulta sanzionata dall’inammissibilità del ricorso.

Difatti la citata norma, innovando con riguardo alle caratteristiche proprie della procura al difensore per il giudizio di legittimità – specialità della procura -, ha introdotto lo specifico requisito della certificazione, da parte del difensore, oltre che della firma del cliente – vera di firma -, anche ed appositamente, della data di rilascio della procura stessa.

Data che deve esser successiva alla comunicazione del provvedimento che s’impugna con il ricorso per cassazione.

Quindi la norma, non già, interviene in punto specialità della procura – assicurata dalla sua incorporazione con l’atto d’impugnazione ex Cass. sez. 1 n. 5722/02 Cass. sez. 1 n. 24670/19 -, bensì prescrive nuovo e speciale requisito correlato in modo peculiare alla natura della controversia in materia di immigrazione – Cass. sez. 1 n. 2342/20 – che va ad aggiungersi al principio della specialità. Difatti il Legislatore ha stabilito la specifica attestazione del difensore circa la data di rilascio della procura, per giunta in momento successivo alla comunicazione del provvedimento impugnato, per evitare che la procura al difensore sia rilasciata in momento anteriore alla conoscenza della decisione da impugnare, ossia sia manifestazione di una programmata litigiosità, che prescinde dalle motivazioni esposte dal Giudice a sostegno della sua decisione. Tali ragioni supportano la conclusione dogmatica cui è pervenuto questo Collegio poichè una diversa ricostruzione della valenza di detta norma, ossia mero rafforzamento del requisito della specialità della procura, comporterebbe la sostanziale nullificazione d’ogni ragione di emanazione della norma speciale in questione.

L’assenza della data cronologica in calce alla procura portata sull’atto d’impugnazione di causa importa anche che nemmeno sia intervenuta la prescritta apposita certificazione del difensore circa la data di suo rilascio con il conseguente vizio comportante positivamente l’inammissibilità del ricorso – Cass. sez. 1 n. 1047/20 -.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità stante la mancata rituale resistenza dell’Amministrazione.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

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