Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20931 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. I, 30/09/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 30/09/2020), n.20931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12417/2019 proposto da:

O.C., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Bozzoli Caterina, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2020 dal Consigliere Paola Vella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Venezia ha respinto le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria o umanitaria, proposte dal cittadino nigeriano O.C., nato a (OMISSIS), il quale aveva narrato di aver lasciato il proprio Paese il 29/08/2014 (per arrivare in Italia il 30/11/2016) “a causa delle intimidazioni ricevute dai musulmani del gruppo di Boko Haram i quali, venuti a sapere che il padre del ricorrente voleva convertire alcuni uomini alla religione cristiana, avevano bombardato la casa del ricorrente uccidendo la sua famiglia”.

2. Avverso detta decisione il sig. O. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione”, senza svolgere difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si deduce complessivamente, con riguardo al mancato accoglimento della domanda di protezione internazionale: la violazione dell’art. 1, lett. a), p.to 2 della Convezione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 3, e art. 8, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27; la mancanza o apparenza della motivazione; la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,113 e 156 c.p.c.; il tutto sul presupposto che il ricorrente rientrerebbe “sicuramente nel novero dei soggetti che possono beneficiare del riconoscimento dello status di rifugiato” e della protezione sussidiaria, a fronte delle minacce subite e dell’uccisione del padre, essendo “indiscussa la credibilità delle dichiarazioni rese”, tenuto conto che “la redazione Ansa alla voce news ha pubblicato un articolo che evidenzia come recentemente, e precisamente in data 23 febbraio 2019, c’è stato un attacco terroristico da parte degli estremisti islamici di Boko Harama contro Maidaguri”, luogo dove il ricorrente ha riferito di aver vissuto entrando in contatto proprio con appartenenti a quel gruppo.

3.1. La censura è infondata, poichè il tribunale, dopo aver proceduto a nuova audizione del ricorrente, ha puntualmente esposto le ragioni della ritenuta non credibilità delle dichiarazioni rese, in quanto generiche, incoerenti, non circostanziate, incongruenti e contraddittorie (v. pag. 3 del decreto impugnato), tenendo conto anche del fatto che, avendo egli “ottenuto la cittadinanza del Benin

in caso di rimpatrio verrebbe per l’appunto condotto in Benin”, piuttosto che a Maidaguri.

3.2. Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si tratta di valutazioni di merito non sindacabili in questa sede (ex multis, Cass. 5114/2020, 21142/2019, 3340/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018), poichè “l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ò ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 33858/2019).

3.3. Vi è da aggiungere, peraltro, che dette valutazioni non sono state nemmeno adeguatamente censurate secondo i canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che rende l’apparato argomentativo sindacabile in sede di legittimità solo entro precisi limiti (ex plurimis Cass. 17247/2006, 18587/2014), non avendo il ricorrente assolto l’onere di indicare – ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020), ferma restando l’inammissibilità della denunzia di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez. U, 33017/2018).

3.4. D’altro canto, nel decreto impugnato non è riscontrabile alcuna delle ipotesi cui si è ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione, quali la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, 8053/2014).

3.5. In ogni caso, le sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente ribadito l’inammissibilità di un “ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019).

4. Con il secondo mezzo si censura (testualmente) la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998 in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008”, invocandosi in via subordinata il riconoscimento della protezione umanitaria vigente ratione temporis, anche tenuto conto che, contrariamente a quanto osservato dal tribunale circa la mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’integrazione del ricorrente in Italia, questi vi lavorerebbe “regolarmente con contratto a tempo determinato con la qualifica di magazziniere (doc. 5)”.

4.1. La censura è inammissibile perchè del tutto generica, avendo questa Corte più volte evidenziato che, ai fini della protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, – astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019) – occorre “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019, 1040/2020); al riguardo le Sezioni Unite, pur ribadendo che “l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”, hanno tuttavia precisato che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 4455/2018, 630/2020).

4.2. Tali considerazioni rendono irrilevante l’allegazione del documento (verosimilmente nuovo) sull’esistenza di un contratto di lavoro a tempo determinato come magazziniere, a fronte della documentazione esaminata dal tribunale “relativa all’attività lavorativa svolta dal 4 al 30 settembre 2018 come operaio agricolo addetto alla raccolta”.

5. L’assenza di difese del Ministero intimato esonera dalla pronuncia sulle spese.

6. Sussistono invece i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020), se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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