Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20931 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 17/10/2016), n.20931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23106-2012 proposto da:

F.R.K., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANGELO EMO 130, presso lo studio dell’avvocato MAURO CECCHETTI,

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore p.t. Dr.

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS

77, presso lo studio dell’avvocato LUCIO LAURITA LONGO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

e

L.G.; S.C.; G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2949/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/07/2011, R.G.N. 6149/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato MAURO CECCHETTI;

udito l’Avvocato LUCIO LAURITA LONGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del 2

motivo e il rigetto del 1 motivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Condominio di (OMISSIS) e i condomini in proprio S.C. e G.G. convennero in giudizio L.G. e F.H.K. per sentirli condannare in solido, previa definitiva conferma del provvedimento del Pretore di Roma del 16 luglio 1999, all’esecuzione dei lavori di consolidamento dello stabile condominiale e degli appartamenti di essi condomini, oltre al risarcimento dei danni.

Dedussero gli attori che il L. aveva intrapreso, nel febbraio/marzo 1998, lavori nell’immobile di sua proprietà, i quali avevano provocato vibrazioni nello stabile e lesioni sia nelle parti comuni dell’edificio, che nelle singole unità immobiliari.

A seguito di ricorso d’urgenza, il Pretore di Roma ordinò al L. di eseguire immediatamente le opere e i lavori di consolidamento, sulla scorta della perizia redatta dal Geom. Fl.Ca.. Nel successivo giudizio di merito gli attori, dunque, insistettero perchè il L. fosse condannato al risarcimento dei danni, estendendo tale domanda nei confronti di F.H.K., comproprietario dell’immobile del danneggiante.

Nel contraddittorio con i convenuti (che contestarono la fondatezza della domanda attorea), il Tribunale di Roma, espletata c.t.u. con relativo supplemento, condannò i convenuti al pagamento della spesa da sostenere per gli interventi necessari alle parti comuni, nella misura del 70% per la placcatura di strutture murarie al piano interrato e nella misura del 28% per la placcatura di strutture murarie al piano rialzato, per il risanamento di murature primarie, per le architravi, per la nuova intercapedine e per il solaio della intercapedine esistente; nonchè al pagamento del 28% del costo della tinteggiatura delle unità immobiliari di proprietà dei condomini attori.

Avverso tale decisione proponevano impugnazione principale il F.H. e il L. ed impugnazione incidentale il Condominio di (OMISSIS); rimanevano contumaci in grado di appello G.G. e S.C..

Disposta ed espletata nuova c.t.u., la Corte di appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 5 luglio 2011, rigettava l’appello principale ed accoglieva parzialmente quello incidentale, condannando L.G. e F.H.K. al pagamento della complessiva somma di Euro 134.480,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.

2.1. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale, esaminando prioritariamente il gravame incidentale, osservava, in adesione alle conclusioni del consulente d’ufficio nominato in grado di appello (il cui accertamento richiamava anche gli elaborati tecnici formatisi nella precedenti fasi del giudizio), che la causa primaria dello stato lesionativo/fessurativo del fabbricato e del conseguente dissesto statico, pur considerando il preesistente stato lesionativo, fosse ascrivibile alla condotta degli appellanti, che avevano effettuato interventi distruttivi sulle strutture murarie del piano interrato, interventi privi di qualsivoglia attività tecnica di progettazione, verifica e controllo di quanto realizzato, e avevano indotto un nuovo stato tensionale nelle strutture dell’edificio, peggiorando lo stato lesionativo preesistente.

Sicchè, gli originari convenuti erano responsabili per l’intero quanto alla “demolizione di parti degli archi di fondazione”, mentre erano responsabili nella misura del 60% “dell’attuale stato lesionativo del fabbricato in relazione all’incremento dallo stesso subito per effetto degli interventi eseguiti nel piano interrato”.

2.2. – La liquidazione del danno – soggiungeva la Corte di merito – andava effettuata, in riferimento alle predette percentuali di responsabilità, sulla scorta del costo delle opere di consolidamento indicato “nelle precedenti ctu, ovviamente ragguagliati all’attualità con un coefficiente di incremento pari al 20%”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre F.H.K. con ricorso articolato in due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Condominio di (OMISSIS).

4. – A seguito di ordinanza pronunciata all’udienza del 20 aprile 2016, il ricorrente ha depositato atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di L.G., S.C. e G.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, va osservato che l’integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza del 20 aprile 2016 è stata correttamente effettuata nei soli confronti di L.G., giacchè nei confronti di S.C. e G.G. la notificazione del ricorso è avvenuta presso il procuratore domiciliatario degli stessi in primo grado e non già personalmente, come invece avrebbe dovuto essere effettuata essendo costoro rimasti contumaci in grado di appello.

Tuttavia, può ritenersi sufficiente la sola integrazione del contraddittorio nei confronti del L., poichè il ricorso è rivolto a censurare unicamente la condanna, disposta dal giudice di appello, di pagamento della maggior somma in favore del solo Condominio di (OMISSIS), non essendo stata proposta alcuna impugnazione avverso la condanna al pagamento della minor somma stabilita dal primo giudice e rimasta confermata in appello, su cui, pertanto, si è formato il giudicato.

Del resto, nei confronti del solo L. l’integrazione era disposta in riferimento all’art. 331 c.p.c., in ragione del c.d. litisconsorzio necessario “processuale”, che si verifica quando sussista un’obiettiva relazione tra le distinte posizioni; ciò che avviene quando, tra più debitori, vi sia un collegamento tale che l’accertamento della responsabvilità dell’uno comporti necessariamente quella dell’altro e viceversa (Cass. 10 ottobre 2007, n. 21132; Cass., 14 luglio 2009, n. 16391). E nella specie, il fatto generativo di danno è unico ed ascrivibile tanto al L., quanto al F.H., comproprietari dell’immobile interessato dai lavori che hanno determinato i danni all’intero edificio.

2. – Sempre in via preliminare, è infondata l’eccezione della parte controricorrente circa la nullità del ricorso per carenza di “petitum nel merito”, in ragione della mancanza di ogni richiesta consequenziale alla eventuale cassazione della sentenza, giacchè l’art. 366 c.p.c. non impone alla parte di indicare alcuna “richiesta di merito”, essendo la stessa Corte di cassazione, investita dell’impugnazione, ad individuare le conseguenze della sua pronuncia in base agli artt. 382 c.p.c. e ss..

3. – Con il primo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, nonchè dedotto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione “relativamente all’aver il CTU rideterminato le percentuali di responsabilità nella causazione del sinistro senza esserne richiesto dalla Corte che ha disposto la rinnovazione della CTU, nonchè relativamente all’adesione della Corte medesima alle ultronee indicazioni del CTU in assenza della domanda dell’appellante incidentale di rideterminare le dette percentuali”.

Il ricorrente assume che il giudice di primo grado aveva disposto il risarcimento del danno per equivalente, anzichè, “come portato dalla domanda attorea”, solo in forma specifica, stabilendo una distribuzione dell’accollo delle spese necessarie al ripristino e consolidamento dello stabile in misura superiore a quella stabilita dal CTU Ing. Fi., all’epoca incaricato di redigere l’elaborato periziale. Quest’ultimo aveva stabilito che la percentuale dei costi andava attribuita per alcuni interventi nella misura del 40%, elevati dal Tribunale alla percentuale del 70%, e per altri nella misura del 16%, portati dal Tribunale al 28%. Il c.t.u. Ing. Gi., in sede di rinnovazione della consulenza in secondo grado, “benchè non richiesto nei quesiti”, rideterminava le percentuali nella misura del 100% per quelle stabilite nella misura del 70% dal Tribunale e del 60% per gli interventi le cui spese erano dovute, per il giudice di prime cure, nella percentuale del 28%.

Sicchè, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del giudicato interno formatosi sulla determinazione delle percentuali di responsabilità, posto che la relativa rideterminazione da parte del c.t.u. di secondo grado non era stata chiesta nè dalla Corte, nè dal Condominio, appellante incidentale.

3.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

3.1.1. – Esso è inammissibile quanto alla dedotta violazione di legge, poichè difetta assolutamente di qualsiasi riferimento alle norme che avrebbe violato la Corte di appello e in che termini l’avrebbe violate Cass., 15 gennaio 2015, n. 635).

Ciò, dunque, senza tenere conto che alcun “giudicato interno” formatosi sulle percentuali di rideterminazione della responsabilità degli originari convenuti, posto che l’appello incidentale del Condominio tendeva ad ottenere la condanna dei medesimi convenuti al pagamento “integrale” dei costi necessari al ripristino della stabilità dell’immobile.

3.1.2. – Quanto al veicolato il vizio di motivazione, trattasi di censura eccentrica così come prospettata, perchè la Corte territoriale ha espressamente motivato sul riparto di responsabilità e, dunque, non assume rilievo, art. 360 c.p.c., sub. n. 5 la circostanza di aver aderito a conclusioni del c.t.u. assunte oltre il mandato ricevuto, là dove, semmai, un vizio siffatto avrebbe dovuto essere dedotto in tal guisa e come error in procedendo, attinente alla validità della stessa c.t.u.

In ogni caso, anche riferimento all’indagine “ultra mandato”, la censura sarebbe in primo luogo inammissibile e, comunque, infondata.

Inammissibile, perchè “in materia di procedimento civile, tutte le ipotesi di nullità della consulenza tecnica ivi ricompresa quella dovuta all’eventuale allargamento dell’indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente – hanno carattere relativo e devono essere fatte valere nella prima udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate” (Cass., 15 aprile 2002, n. 5422; Cass., 31 gennaio 2013, n. 2251). E tal riguardo il ricorrente non deduce affatto di aver eccepito la (eventuale) nullità tempestivamente.

Infondata, perchè “il giudice del merito può trarre materia di convincimento anche dalla parte della consulenza tecnica che sia andata oltre i limiti del mandato conferito, purchè tali sconfinamenti non esulino sostanzialmente dall’oggetto dell’indagine per la quale è stata disposta la consulenza” (Cass., 10 febbraio 1987, n. 1414; Cass., 18 dicembre 1999, n. 14272; Cass., 25 marzo 2004, n. 5965). E nella specie non vi è stato sconfinamento alcuno, posto che il riparto di responsabilità si correlava intimamente all’oggetto della c.t.u., che era quello di accertare i danni all’immobile ed i costi per il relativo ripristino.

4. – Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, nonchè dedotto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione “relativamente alla decorrenza degli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di risarcimento”.

Il giudice d’appello condannando l’odierno ricorrente al pagamento di Euro 134.480,00 “con gli interessi maturati, nella misura legale, dalla domanda al soddisfo”, sarebbe incorso in errore poichè gli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno sono stati, per espressa precisazione del c.t.u., “ovviamente ragguagliati all’attualità con un coefficiente di incremento pari al 20%”, sicchè agli stessi importi andavano aggiunti gli interessi non dalla data del fatto, ma dalla data della pronuncia o al più dalla momento del rinnovo della c.t.u. (aprile 2009), trattandosi di interessi di natura esclusivamente moratoria. La Corte territoriale avrebbe così violato il principio di non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetarie nelle obbligazioni pecuniarie, ex art. 1224 c.c..

4.1. – Il motivo è inammissibile.

Sebbene il ricorrente erri nel qualificare la natura degli interessi liquidati dal giudice di appello e, conseguentemente, nella prospettazione in iure della censura, trattandosi, nella specie, di credito risarcitorio – e, dunque, di obbligazione di valore e non già obbligazione pecuniaria, ossia di credito di valuta, i fatti, per come dedotti, potrebbero anche consentire una delibazione del motivo, da parte di questa Corte, nell’ottica, giuridicamente corretta, dell’obbligazione risarcitoria e del quomodo della liquidazione del danno da ritardato adempimento di tale obbligazione di valore.

Tuttavia, il ricorrente (anche in ragione della errata prospettiva da cui muove) non deduce alcunchè in ordine all’utilità concreta che gli deriverebbe dall’accoglimento del motivo (utilità che radica l’interesse all’impugnazione: tra le tante, Cass., 28 aprile 2006, n. 9877; Cass., 19 marzo 2008, n. 7394), posto che la liquidazione “all’attualità” stata fatta in relazione a c.t.u. depositata nell’aprile del 2009 (come affermato in controricorso, senza che in ricorso nulla si puntualizzi al riguardo) e, dunque, sarebbe stato necessario (cfr. Cass., 10 ottobre 2014, n. 21396) operare una rivalutazione sino alla data di liquidazione (5 luglio 2011) per poi applicare il tasso di interessi sulla cd. semisomma, oppure devalutare il credito alla data dell’illecito ((OMISSIS)) e poi applicare rivalutazione anno per anno e interessi legali. Dunque, la parte ricorrente avrebbe dovuto precisare (o, comunque, ciò desumersi in modo chiaro dal ricorso) se l’applicazione degli interessi dalla domanda giudiziale (quale data, anch’essa, non precisata) su somma liquidata nel 2009 (e non sul 2011) fosse effettivamente pregiudizievole rispetto al calcolo corretto in diritto.

In ragione delle sue carenze strutturali, ridondanti anche sull’evidenziazione di un effettivo interesse all’impugnazione, il motivo è, pertanto, inammissibile.

5. – Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione di dette spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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