Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20931 del 07/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2017, (ud. 03/04/2017, dep.07/09/2017),  n. 20931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 625-2016 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GUGLIELMO SAPORITO;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, – C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MACIOCI che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

FRANCESCA PREITE;

– controricorrente –

e contro

COMUNE NOVELLARA, INIZIATIVE AMBIENTALI S.R.L.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 2674/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ordinanza numero 2674 del 3 luglio 2015 la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato improponibile il ricorso con cui B.V. aveva proposto opposizione, nei confronti della Provincia di Reggio Emilia, all’indennità di espropriazione conseguente alla dichiarazione di pubblica utilità di un terreno di sua proprietà.

La Provincia di Reggio Emilia ha resistito con controricorso.

B.V. ha depositato memoria con cui ha sostenuto che il principio, di cui alla massima richiamata nella proposta, non sarebbe applicabile al caso di specie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I tre motivi di ricorso lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la corte territoriale erroneamente posto a carico del ricorrente le spese di lite senza considerare la circostanza che l’opposizione si era resa necessaria per il breve termine di decadenza per l’impugnazione e che vanamente esso B. aveva chiesto stragiudizialmente alla Provincia di prendere atto dell’avvenuto annullamento in sede amministrativa dei provvedimenti amministrativi preliminari all’espropriazione.

La controricorrente ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avversa impugnazione.

RITENUTO:

che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è infondato atteso che è principio costante di questa Corte che in tema di spese processuali il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 19 giugno 2013, numero 15317) e che nella specie è indubbio che il ricorrente sia totalmente soccombente nell’odierno giudizio, dovendo solo precisarsi che la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbano ripartirsi o eventualmente compensarsi tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. 31 gennaio 2014, numero 2149).

In applicazione di tali principi va rilevato che la sentenza impugnata ha diffusamente motivato la ritenuta sussistenza della soccombenza del B., ciò che legittima la condanna alla rifusione delle spese di lite.

Le spese seguono la soccombenza; unitamente al raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi Euro 1600,00, di cui 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Dà atto ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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