Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20931 del 03/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20931 Anno 2014
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 26565-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lq rappresenta e difende;
– ricorrente 2014
2497

contro
STEANT SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliatq,„ in ROMA PIAZZA
CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentatck e difesq. dall’Avvocato
PASANISI GIOVANNI con studio in L’AQUILA VIA CHIETI

Data pubblicazione: 03/10/2014

16 (avviso postale ex art. 135) giusta delega a
margine;
– controricarrente –

avverso la sentenza n. 8412008 della COMM.TRIB.REG.
di L’AQUILA, depositata il 01/07/2008;

udienza del 30/06/2014 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per la cessata materia del contendere.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

3

RITENUTO IN FATTO
1. A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza
dell’Aquila in data 10.12.04 notificato alla Steant SRL, l’Agenzia delle Entrate
con l’avviso di accertamento n. 878032100433 recuperava maggiori imposte per
l’anno di imposta 2002 ai fini IRPEG, IRAP ed IVA, ed applicava altresì sanzioni
ed interessi.

– €.13.944,60 per spese di pubblicità, qualificate come spese di rappresentanza;
– €.95.660,00 per prestazioni di servizio su fatture emesse dalla Steant
Refrigerazioni SNC, ritenute prive di elementi di riferimento relativi a luogo e
soggetti delle prestazioni;
– €.9.000,00 per ricavi non dichiarati.
2. Il ricorso, proposto avverso tale atto impositivo dalla società contribuente
Steant SRL per carenza di motivazione, veniva parzialmente accolto dalla
Commissione Tributaria Provinciale dell’Aquila in relazione alla ripresa relativa
alle spese di pubblicità, con la sentenza n.117/02/06.
Avverso tale decisione proponeva appello principale la società contribuente ed
appello incidentale la Agenzia delle Entrate.
Con l’appello principale la società contribuente rappresentava che, dopo
l’accertamento oggetto della controversia, la Guardia di Finanza aveva iniziato
una nuova verifica terminata con p.v.c. notificato in data 01.06.06, cui aveva fatto
seguito un nuovo accertamento notificato in data 28.09.06, con cui erano state
contestate fatture per operazioni inesistenti, oggetto di autonoma impugnazione:
in proposito la società contribuente deduceva l’illegittimità di tale modus operandi
in quanto aveva per presupposto il recupero a tassazione per la stessa annualità
2002, senza provvedere ad annullare il precedente atto di accertamento.
Sosteneva, quindi, la regolarità delle fatture ricevute. L’Agenzia delle Entrate
insisteva per il disconoscimento della qualifica di spese di pubblicità.
Respinta l’eccezione preliminare della contribuente, l’appello principale veniva
parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo con la
sentenza n.84/02/08, con riferimento alla ripresa delle spese per prestazioni di
servizio, ritenute inerenti, mentre veniva respinto l’appello incidentale.
3. A sostegno di tale decisione, il giudice di seconde cure affermava, quanto
all’eccezione preliminare, che non vi era prova dell’identità del rapporto dedotto
in giudizio con quello conseguente al secondo accertamento, oggetto di autonoma
impugnazione, identità necessaria per far valere un eventuale giudicato.

Ric. R.G.N. 26565/2009
Cons. est. Laura Tricorni

In particolare l’avviso di accertamento recuperava a tassazione:

,

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle
Entrate affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso la società Steant
SRL.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Con un unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta la
insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo in relazione
all’art.360, comma 1 n.5, cpc, che individua nella deducibilità dei costi
documentati con le fatture nn. 48/02, 150/02, 221/02, 254/02 e 255/02 – emesse
dalla Steant Refrigerazione SNC nei confronti della Steant SRL per prestazioni di
servizio riconducibili ad assistenza tecnica, assemblaggio, assistenza, montaggio e
collaudo di beni in garanzia e lavori commissionati alla Steant SRL – per
l’importo complessivo di £.109.605,00, e nella deducibilità delle spese di
pubblicità nel periodo dal 20.08.02 al 18.11.02, pari ad €.13.9444,60, di cui alla
fattura n.27/02 emessa dalla ditta D.J. Ross di Rosa Humberto Nino.
A parere della ricorrente Agenzia delle Entrate la sentenza impugnata è priva della
precisa e puntuale valutazione degli elementi riportati nell’avviso di accertamento
e non ha illustrato il giudizio dinamico posto alla base della decisione, in relazione
alle emergenze risultanti dal p.v.c., ampiamente riportato nei passi relativi alla
contestata mancanza di un contratto o accordo scritto da cui emergesse l’impegno
con altri soggetti economici per attività di pubblicizzazione, propaganda o
sponsorizzazione ed alla circostanza che le fatture emesse dalla Steant
Refrigerazioni SNC nei confronti della Steant SRL erano risultate, nella parte
descrittiva, prive di alcun dettaglio o elemento di riferimento dei luoghi e dei
soggetti presso cui e nei confronti dei quali tali servizi erano stati resi per conto
della Steant SRL. In proposito l’Agenzia delle Entrate ha ribadito, a suo avviso,
che tali documenti erano redatti in modo generico, tanto da non soddisfare i
requisiti di analiticità richiesti dall’art.21 del DPR n.633/72 ed erano privi degli
elementi sufficienti a soddisfare i criteri di cui all’art.75 TUIR.
1.2. Il motivo è inammissibile e va respinto, perché, con lo stesso, in realtà, non
tanto si denuncia un vizio motivazionale, ai sensi dell’alt 360 c.p.c., comma 1, n.
5, bensì si censura, appunto inammissibilmente, l’apprezzamento, da parte della

Ric« R.G_AL 26565/2009
Cons. est. Laura Tricorni

Nel merito evidenziava che, nel caso in esame, si era in presenza di un gruppo di
fatto, composto da aziende di famiglia, gruppo che, pur non rilevando
giuridicamente ai fini della presentazione di un bilancio consolidato, giustificava
le prestazioni effettuate da aziende del gruppo nell’interesse del gruppo stesso.
Conclusivamente la CTR riteneva che le operazioni, di cui alle fatture oggetto
della ripresa, non erano né inesistenti, né fittizie, né elusive e confermava solo la
ripresa relativa al disconoscimento di oneri pari ad £.9.000,00, in quanto nessuna
fattura risultava versata in atti a comprova di detto onere.

5

CTR, della concludenza delle prove presuntive, che è tipica valutazione di merito
sottratta a questa Corte (Cass. SS.UU. sent. N. 24148/2013, sent. n. 8315/2013,
sent. n. 7921/2011; sent. n. 6288/2011).

Afferma la sentenza impugnata “In sostanza si è in presenza di un gruppo di
fatto, composto da aziende di famiglia, che non rileva giuridicamente i fini della
presentazione di un bilancio consolidato, ma che giustifica le prestazioni
effettuate da aziende del gruppo nell’interesse del gruppo stesso. Sul punto la
Cassazione, sentenza n. 10062/2000, osserva che ai fini della valutazione del
reddito di impresa, in ipotesi di impresa cd “capogruppo” il concetto di inerenza
dei costi e degli oneri deve essere riferito non ai ricavi, bensì all’oggetto
dell’impresa”.
Orbene la formulazione del motivo non censura questa statuizione resa nella
sentenza impugnata, né la statuizione è censurata sotto il profilo del vizio di
violazione e/o falsa applicazione di legge.
1.3. Il motivo pertanto, così come formulato è inidoneo a produrre la caducazione
della decisione, anche perché non impugnata nella pienezza della sua ratio
decidendi. Come affermato dalle Sezioni Unite, infatti, “Il ricorso per cassazione
non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera
ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio
impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della
denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione
impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome,
ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è
inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali
“rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione.” (Cass.
SS.UU. sent. n. 7931/2013).
2.1. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
2.2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano
nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione,
– dichiara inammissibile il ricorso;

Ric. R.G.N. 26555/2009
Cons. est. Laura Tricorni

Peraltro la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza, che fonda la
detraibilità dei costi, ritenendoli inerenti, sulla qualificazione del “gruppo di fatto”
tra le società, parti delle operazioni.

6

– condanna la ricorrente alla refusione delle rese del gilidizio di legittimità
che liquida nel compenso di €.7.000,00, oltrWfV. -A
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 30 giugno 2014.

a,

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