Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20930 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 17/10/2016), n.20930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 518-2014 proposto da:

G.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 26, presso lo studio dell’avvocato

GABRIELE VALENTINI, che lo rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

GENERALI ITALIA SPA, P.S., P.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2458/2012 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 08/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA;

udito l’Avvocato PAGLIONE ALFIO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. G.P. citava dinanzi al giudice di pace di Lecce P.F., P.S. e Ina Assitalia S.p.A. perchè fossero condannati a risarcirgli i danni che avrebbe subito in un incidente stradale avvenuto il (OMISSIS), in cui l’auto Peugeot 205 guidata da P.F., di proprietà di P.S. e assicurata presso la suddetta compagnia, lo avrebbe tamponato mentre guidava la sua auto Audi TV, cagionandogli un testacoda sfociato poi in un impatto col guardarail. Con sentenza n. 6975/2008 il giudice di pace accoglieva la domanda. Proponeva appello Ina Assitalia, lamentando che il giudice di pace non aveva tenuto conto dei risultati della c.t.u. nel senso della incompatibilità dei danni rinvenuti sulle vetture con la dinamica dei fatti descritta in citazione. Il G. si costituiva resistendo, mentre i P. restavano contumaci. Con sentenza del 23 luglio – 8 novembre 2012 il Tribunale di Lecce accoglieva l’appello, rigettando così la domanda risarcitoria del G..

2. Ha presentato ricorso il G. sulla base di tre motivi, il primo denunciante, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 149 C.d.S. e art. 2054 c.c., il secondo denunciante, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, e il terzo denunciante, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 156 c.p.c., comma 2, art. 118 disp. att. c.p.c., e 111 Cost..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo lamenta che il giudice d’appello avrebbe cercato la prova dell’incolpevole condotta di guida del conducente del veicolo tamponato, giungendo a escluderla, e concludendo che “non è possibile attribuire con certezza la responsabilità dell’evento al P., piuttosto che al G. ovvero ad entrambi i conducenti”. In tal modo il Tribunale avrebbe violato l’art. 149 C.d.S., comma 1, il quale pone a carico del tamponante una presunzione di colpevolezza, salva la prova liberatoria, che rende inapplicabile la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2: e al riguardo il ricorrente invoca la giurisprudenza di questa Suprema Corte.

La giurisprudenza in tal senso effettivamente sussiste (v. Cass. sez. 3, 21 settembre 2007 n. 19493, per cui in forza dell’art. 149 C.d.S., comma 1, (D.Lgs. n. 285 del 1992) “il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”; conformi Cass. sez. 3, 13 luglio 2010 n. 16376 e Cass sez. 3 18 marzo 2014 n. 6193; sulla stessa linea, riguardo alla corrispondente norma (articolo 107) del previgente codice della strada, v. Cass sez. 3 15 febbraio 2006 n. 3282 e Cass. sez. 3, 23 maggio 2006 n. 12108), però presuppone, logicamente, l’accertamento che sia accaduto un tamponamento. Per dimostrare allora il suo presupposto, il ricorrente estrapola in modo artificioso dal contesto motivazionale una frase, cioè, come già si è visto, quella per cui “non è possibile attribuire con certezza la responsabilità dell’evento al P., piuttosto che al G. ovvero ad entrambi i conducenti”. Ma è del tutto ovvio che, per comprendere realmente e correttamente il significato di una frase, questa non può essere decontestualizzata, bensì deve essere intesa in sintonia con il tessuto argomentativo in cui è inserita. E nel caso in esame, la motivazione impugnata, letta nel suo complesso, lascia agevolmente intendere che la questione oggetto dell’appello era proprio l’accertamento se davvero era accaduto il tamponamento che l’attuale ricorrente aveva narrato nell’atto di citazione. Infatti, come sinteticamente il Tribunale lo ha rappresentato, il contenuto del gravame proposto dalla compagnia assicurativa si incentrava sull’avere il giudice di pace “ritenuto provato l’assunto attoreo sulla base delle dichiarazioni rese dai testi, nonchè da P.F., senza tenere in alcun conto, neanche al fine di confutarne le risultanze, la consulenza tecnica depositata, la quale ha escluso la compatibilità dei danni riscontrati sui veicoli interessati dal sinistro e la dinamica dei fatti come descritta nell’atto introduttivo”: il che significa mettere in discussione che il sinistro sia consistito in un tamponamento, e, a priori, che sia consistito comunque in un urto tra i veicoli.

Il giudice d’appello offre una motivazione stringata, però chiaramente nega di poter ricostruire “la dinamica dei fatti”: dopo avere sintetizzato, invero, alcuni elementi, ne desume che sussiste “l’impossibilità per il Giudicante di ritenere provata, nel senso voluto dall’attore, la dinamica dei fatti nonostante le dichiarazioni confermative fornite dai testi”, proseguendo con ulteriore spiegazione di tale impossibilità (motivazione, pagina 2). La frase estrapolata dal ricorrente, pertanto, è logicamente da intendersi proprio che è dubbio che vi sia stato uno scontro tra i veicoli, oppure che i danni siano stati cagionati alla propria auto solo dal G. con la sua condotta di guida: e infatti, subito dopo questa frase, il Tribunale rimarca che l’urto non è stato visto dai testi oculari, i quali invece dichiarano di avere visto il testacoda dell’Audi. Sempre su questa linea, poi, il Tribunale desume dalla c.t.u. che “non è possibile ritenere che si sia verificato un urto del tipo di quello descritto”, definendo altresì “inverosimile” che l’Audi stesse viaggiando sulla corsia di sorpasso ad una velocità tanto inferiore a quella tenuta dalla Peugeot 205 nella corsia di destra, tale da consentire alla Peugeot “di urtarla con il proprio frontale sinistro sul paraurti posteriore destro” (si noti, ad abundantiam, l’implicita sottolineatura che il Tribunale opera sul dato che l’auto che avrebbe cagionato il testacoda dell’altra era di dimensioni ad essa ben inferiori, trattandosi di una piccola utilitaria, per cui avrebbe potuto provocarlo solo urtando ad una velocità nettamente superiore). E’ dunque chiaro che il giudice d’appello non ha ritenuta certa l’esistenza di un tamponamento, o comunque di un qualunque urto o scontro tra le due vetture: non è pertanto sostenibile che abbia violato la normativa che ciò presuppone. Il motivo risulta, in conclusione, infondato.

Il secondo motivo si assorbe con facilità nel motivo precedente, perchè, sempre sulla base della stessa frase artificiosamente estrapolata da un contesto, come si è appena visto, quanto mai chiaro nel suo reale significato, lamenta che comunque il giudice d’appello non ha applicato l’art. 2054 c.c., comma 2, asserendo addirittura che “in nessuna parte della sentenza ha escluso il verificarsi dello scontro tra i due veicoli”. Si rimanda quindi a quanto appena osservato in ordine al primo motivo, che rende infondato anche il secondo.

3.2 Il terzo motivo cambia il punto di vista, adducendo che la sentenza sarebbe priva di “idonea motivazione”, così violando tanto le norme del codice di rito quanto l’art. 111 Cost.. Il Tribunale, infatti, si sarebbe limitato ad aderire alle risultanze della c.t.u. senza spiegarne il perchè; avrebbe ritenuto inverosimile che l’Audi viaggiasse nella corsia di sorpasso a una velocità inferiore a quella della Peugeot che viaggiava a destra così da consentire il tamponamento; non sarebbe ricostruibile il ragionamento di adesione alle risultanze della c.t.u.; e all’erronea valutazione di quest’ultima di incompatibilità dei danni con la dinamica del sinistro – “basate, tra le altre, anche sull’asserita integrità del gruppo ottico posteriore destro” dell’Audi che dalle fotografie risultava invece danneggiato – si sarebbero contrapposte le censure analitiche rese dalla difesa dell’attuale ricorrente all’udienza immediatamente successiva del 27 settembre 2007, trascritte nel motivo. E a ciò si aggiungerebbe quanto emerge dalla consulenza di parte del G., pure trascritta in vari stralci. Pertanto, considerate tali censure, il giudice d’appello avrebbe dovuto esplicitare le ragioni che lo avevano sostenuto nel raggiungere una determinata conclusione anzichè un’altra. Inoltre, le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, oltre ad essere state smentite dalla consulenza tecnica di parte, sarebbero state confliggenti con tutte le altre risultanze istruttorie: per evidenziarlo il ricorrente riporta vari passi delle testimonianze, adducendo infine che, visto il contenuto di queste, non sarebbe veritiera “la circostanza addotta dalla convenuta Compagnia di Assicurazioni secondo cui l’autovettura Audi fosse già danneggiata al momento del sinistro”.

Questo motivo è palesemente inammissibile. Da un lato, infatti, tenta di aggirare, con il riferimento alla normativa richiamata nella rubrica, l’incontrovertibile dato che la sentenza è assoggettata al testo vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; e dall’altro lato la critica che muove, come emerge dalla sintesi appena tracciata, non è neppure riconducibile al dettato previgente della suddetta norma, bensì è la classica proposizione di una versione alternativa degli esiti del compendio probatorio, diretta a perseguire dal giudice di legittimità una revisione dell’accertamento fattuale, ovvero un terzo grado di giudizio di merito.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, in difetto di controricorrenti non essendovi luogo a pronunciare sulle spese.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso e dichiara non esservi luogo a pronuncia sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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