Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20930 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20930 Anno 2013
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 13910-2008 proposto da:
VE PLASTICS SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
NIZZA N. 53, presso lo studio dell’avvocato EFRATI
CARLA VIRGILIA, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE DOGANE, EQUITALIA ESATRI SPA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 78/2007 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 13/09/2013

di MILANO, depositata il 05/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/12/2012 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per l’inammissibilità del ricorso.

A

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso

Svolgimento del processo

Con sentenza 5.11.2007 n. 78 la CTR della Lombardia sez. 6 Milano
rigettava l’appello proposto da V.E. PLASTICS s.r.l. e confermava la

pagamento emessa dall’ UTF di Pavia della Agenzia delle Dogane ed
avente ad oggetto il contributo di riciclaggio sul polietilene vergine dovuto
dalla società ai sensi dell’art. 29 bis DL 30.8.1993 n. 331 conv. con
modificazioni in legge 29.10.1993 n. 427 e dall’art. 4 del regolamento di
esecuzione emanato con DM 18.3.1994.
Pt”
I Giudici di appello rigettavano la eccezione decadenza (recte di
prescrizione) triennale -ex art. 84 Dpr n. 43/1973 TULD, come modificato
dall’art. 29co1 legge n. 428/1990- del diritto alla riscossione della imposta,
ritenendo che il contributo in questione doveva ricomprendersi tra le accise
non armonizzate, con conseguente applicazione del termine prescrizionale
quinquennale; inoltre rilevavano la infondatezza della eccezione della
contribuente volta a contestare il presupposto di imposta, in quanto
l’utilizzo di polietilene “rigenerato” (esente da accisa) avrebbe dovuto
essere comprovata con documentazione preventivamente richiesta dalla
ditta di trasformazione e rilasciata da enti od istituzioni a ciò autorizzati,
ovvero, in caso di polietilene di importazione, dietro presentazione di
certificazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese di origine.
Avverso la sentenza, con atti tempestivamente spediti in data 17 e
19.5.2008 per la notifica a mezzo posta, eseguita dal procuratore abilitato ai
sensi della legge n. 53/1994, ha proposto ricorso per cassazione la società
contribuente deducendo due motivi corredati di quesiti di diritto ex art. 366
bis c.p.c.
1
RG n. 13910/2008
ric. VE Plstic s.r.l. c/ Ag. Dogane + l

C
Stefan

est.
tvieri

sentenza di prime cure dichiarando legittimo il ruolo e la cartella di

Non si sono costituiti la Agenzia delle Dogane nè Equitalia Esatri s.p.a.
La causa, già chiamata in precedenza e poi rinviata a nuovo ruolo in
attesa della scadenza dei termini per il deposito della istanza ai sensi
dell’art. 26 della legge n. 183/2011 , è stata richiamata all’odierna udienza
di discussione una volta spirato inutilmente il termine predetto.

Deve essere esaminata ex officio la questione pregiudiziale attinente alla
regolare costituzione del contraddittorio atteso che la società ricorrente non
ha prodotto la prova (cartolina AR) della ricezione del ricorso notificato a
mezzo posta, a cura del procuratore abilitato ai sensi della legge n. 53/1994,
con atti tempestivamente spediti alle parti intimate con raccomandate n.
76311636197 — 6 (indirizzato ad Agenzia delle Dogane) e n. 76311636198
— 7 (diretto ad Equitalia Esatri), rispettivamente, in data 17.5.2008 ed in
data 19.5.2008.
Occorre premettere che, con riferimento all’onere posto a carico del
notificante di depositare in giudizio l’avviso di ricevimento della notifica
eseguita a mezzo posta, costituisce principio ripetutamente affermato da
questa Corte che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce
con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo
plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod.
proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 8902 è il
solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data
di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata
eseguita (cfr. Corte cass. Sez. lav. 24.7.2007 n. 16354).
La mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera
nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto, cui tende la
notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai
2
RG n. 13910/2008
ric. VE Plstic s.r.l. c/ Ag. Dogane + I

Motivi della decisione

sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.), con la conseguente inammissibilità del

ricorso medesimo, in quanto, in difetto di spontanea costituzione in giudizio
della parte destinataria della notifica, non è dato in alcun modo accertare
l’effettiva e valida integrazione del contraddittorio, anche se -come nel caso
di specie- risulta provata la tempestività della proposizione
dell’impugnazione (cfr. Corte cass. sez. lav. 29.3.1995 n. 3764; id. II sez.
ricorso per cassazione-; id. V sez. 8.5.2006 n. 10506, con riferimento alla notifica
dell’atto di appello; vedi sez. lav. 24.7.2007 n. 16354).
I principi affermati escludono, pertanto, di ravvisare nel caso di specie,

un mero vizio di “nullità” della notifica, precludendo in conseguenza
l’applicabilità dell’istituto della “rinnovazione” dell’atto ex art. 291 c.p.c.
con conseguente “sanatoria” dell’atto nullo ex art. 156co3 c.p.c., in quanto
l’omesso deposito del’avviso di ricevimento si risolve in una difformità dal
modello legale che deve piuttosto identificarsi con il difettoso
completamento della sequenza procedimentale (idest: con il mancato “evento
finale” della conoscenza -o della conoscibilità legale- dell’atto da parte del

destinatario), per il resto del tutto conforme alla descrizione del paradigma

legale, dovendo in proposito essere condiviso il principio affermato da
Corte cass. sez. lav. 24.7.2007 n. 16354 secondo cui “l’omessa produzione
di tale avviso, non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il
meccanismo di rinnovazione di cui all’art. 291 cod. proc. civ. ma neppure
impedisce che l’intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente
avvenuta… “, rimanendo quindi confinata la sanzione della inammissibilità
del ricorso -per mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimentoalla ipotesi in cui la parte destinataria della notifica non si sia costituita in
giudizio, essendo definitivamente preclusa in tal caso al Giudice la
possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio
(cfr. Corte cass. n. 11257/2003 cit.).
3
RG n. 13910/2008
ric. VE Plstic s.r.l. c/ Ag. Dogane + 1

18.7.2003 n. 11257; id. I sez. 10.2.2005 n. 2722 —con riferimento alla notifica del

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Il difensore della parte ricorrente non ha inteso, peraltro, partecipare alla
udienza di discussione rinunciando pertanto a fornire valide ragioni
giustificative della omessa ripresa del procedimento notificatorio mediante
iniziativa diretta del richiedente da attuarsi in un ragionevole lasso di tempo
e, comunque, in tempo utile rispetto alla trattazione del ricorso alla data

Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile non
dovendo procedersi a liquidazione delle spese di lite non avendo svolto
difese le parti intimate.

P.Q.M.
La Corte :

– dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio 21.12.2012

fissata per la pubblica udienza onde impedirne l’inutile rinvio.

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