Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20930 del 07/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2017, (ud. 03/04/2017, dep.07/09/2017),  n. 20930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAN1ORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 531/2016 proposto da:

B.C., T.C.M.T., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLA MARIANI, rappresentati e difesi dagli

avvocati DOMENICO MARCO MARIA CHINDAMO e MARIA REPICE;

– ricorrenti –

contro

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SIRTE 55,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO LUIGI EPIFANIO che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 746/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 04/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

B.C. e T.C.M.T. ricorrono per la cassazione della sentenza numero 746 del 4 giugno 2015 con cui la Corte d’appello di Catanzaro ha accolto l’impugnazione proposta nei loro confronti da T.L. contro l’accoglimento, da parte del Tribunale di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea, dell’opposizione a decreto ingiuntivo da esse stesse proposta nei confronti del medesimo T.L..

Quest’ultimo ha resistito con controricorso.

Considerato che:

Il primo motivo del ricorso lamenta omesso esame circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto provata la società di fatto tra le odierne ricorrenti e il loro defunto dante causa T.V., avendo valorizzato esclusivamente una scrittura privata prima della loro sottoscrizione e ed avendo invece omesso di considerare le altre prove (testimonianze e documenti prodotti) che evidenziavano l’esistenza di una società, come peraltro aveva ritenuto il giudice di prime cure.

Il secondo motivo del ricorso lamenta omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva omesso di rilevare l’esistenza di crediti di esse ricorrenti nei confronti del T.L., sì da far ritenere operante la compensazione.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

I due motivi di ricorso, che per la loro complementarietà possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili poichè contengono una critica alla motivazione del provvedimento impugnato che si basa su una diversa ricostruzione del giudizio di idoneità degli elementi probatori a dimostrare l’assunto della sussistenza di una società di fatto, in tal modo tuttavia incorrendo nella declaratoria di inammissibilità ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che limita il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità al cosiddetto minimo costituzionale (Sezioni Unite n. 19881/2014.

Ulteriore inammissibilità è collegata al fatto che l’allegazione delle fonti probatorie (testimonianze, documenti) è fatta in modo assolutamente generico, non soddisfacendo dunque ai criteri previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non avendo riportato, nè specificamente indicato, gli atti processuali ed i documenti cui far riferimento per argomentare la fondatezza di quanto censurato, così da non consentire a questa Corte di procedere alla verifica di quanto lamentato (Sezione Unite n. 8077/2012).

Da ultimo, la allegazione della pretesa compensabilità dei crediti contenuta nel secondo motivo è inoltre nuova, non risultando riportata nelle conclusioni in appello indicate nella sentenza in questa sede impugnata, tanto da operare le ricorrenti di indicare in quale momento processuale una simile domanda sarebbe stata introdotta, onere che il motivo non soddisfa.

Le spese seguono la soccombenza, così come l’attuazione del raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

la corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Dà inoltre atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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