Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20930 del 05/08/2019

Cassazione civile sez. II, 05/08/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 05/08/2019), n.20930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2514-2015 proposto da:

R.A., RO.ST., FALL. A.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FORNOVO, 3, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO PROIETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato

MICHELE IDOLO CASALE;

– ricorrenti –

contro

COSMO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, V.VITO 574 GIUSEPPE GALATI 100-C,

presso lo studio dell’avvocato ENZO GIARDIELLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO ROCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 665/2014 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata

il 21/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Cosmo Srl, con citazione 24/11/2010, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n 7431/2010 con il quale il Tribunale di Brescia le aveva ingiunto il pagamento in favore dei signori R.A., Ro.Ci., Ro.St., Fall. A.G., nello loro qualità di eredi dell’avv. Ro.Lu. deceduto il (OMISSIS), dell’importo complessivo richiesto di Euro 57.187,88, oltre interessi e spese, a saldo di prestazioni professionali rese dal loro dante causa e analiticamente riportate nel ricorso per ingiunzione di pagamento.

Rilevava l’opponente l’insussistenza dei presupposti per la emissione del decreto ingiuntivo, l’estinzione di ogni obbligazione nei confronti del de cuius degli opposti per assenta compensazione, comunque, per intervenuta prescrizione ex art. 2956 c.c.

Si costituivano gli opposti rilevando come in realtà l’opponente affermando di aver “tenuto una condotta puntualmente adempiente al proprio onere di pagare” per aver reso in favore dell’avv. Ro. “diverse prestazioni ed elargizioni di notevole valore patrimoniale, tali da compensare del tutto, ed anzi superare, l’importo che altrimenti sarebbe stato dovuto al professionista” avesse riconosciuto quantomeno implicitamente la non avvenuta estinzione dell’obbligazione. Chiedevano quindi il rigetto della opposizione e, in via subordinata, “nella denegata ipotesi di un qualche risultato favorevole all’opponente, dichiararsi ogni presunto avverso diritto estinto per intervenuta prescrizione e per l’effetto rigettare ogni contestata eccezione di compensazione”.

Il Tribunale di Brescia con sentenza n. 665/2014 del 21/02/2014, accoglieva l’opposizione e per l’effetto revocava il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia in data 05.10.2010; condannava parte opposta al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’opponente. Secondo il Tribunale l’opponente non aveva opposto la compensazione ma aveva eccepito l’estinzione dei crediti fatti valere dagli eredi dell’avv. Ro.Lu. per compensazioni avvenute in passato tra le parti. A sua volta proprio in quanto l’opponente aveva dedotto di avere adempiuto non si poteva affermare che avesse riconosciuto che l’obbligazione non fosse stata estinta.

Avverso questa sentenza interponevano appello i signori R.A., Ro.Ci., Ro.St., Fall A.G.: “andava escluso che l’opponente avesse eccepito la compensazione” avendo invece “sostenuto l’avvenuta estinzione dei crediti fatti valere dagli ingiungenti, per effetto di compensazioni già operate tra le parti in passato “non coglieva nel segno il rilievo dell’opposta secondo cui dalle stesse argomentazioni avversarie emergeva come nessun pagamento fosse stato effettuato dalla società Cosmo Srl per le prestazioni professionali rese in suo favore “non coglieva nel segno l’eccezione di prescrizione estintiva formulata dall’opposta, essendo sufficiente rilevare che nessuna domanda riconvenzionale e/o eccezione di compensazione è stata proposta dagli opponenti. Chiedevano, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e l’accoglimento della domanda introdotta con la richiesta del decreto ingiuntivo.

Si costituiva la Cosmo Srl chiedendo dichiararsi la inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. e, comunque, il rigetto dell’appello.

La Corte di Appello di Brescia, con ordinanza depositata il 09/07/2014, dichiarava inammissibile l’appello avendo ritenuto che il gravame non presentasse ragionevoli probabilità di accoglimento e condannava gli appellanti alle spese del grado.

La cassazione della sentenza del Tribunale di Brescia è stata chiesta dagli eredi dell’avv. Ro.Lu. ( R.A., Ro.St., Fall A.G.) con ricorso affidato a tre motivi. Gli eredi dell’avv. Ro.Lu. lamentano: a) con il primo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione degli artt. 348 bis e 348 ter, ex artt. 111 e 7 Cost. e art. 360 c.p.c., u.c. in relazione agli artt. 2943,2956 e 2959 c.c. e art. 115 c.p.c.; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 348 bis e 348 ter, ex artt. 111 e 7 Cost. e art. 360 c.p.c., u.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2736 c.c.artt. 112 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 348 bis e 348 ter, ex artt. 111 e 7 Cost. e art. 360 c.p.c., u.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione agli artt. 2943,2956 e 2057 c.c. e artt. 112 e 345 c.p.c.

La società Cosmo srl ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Si pone, anzitutto, un problema di tempestività dell’impugnazione. Infatti, quando la Corte d’appello dichiara l’inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., può essere proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado, ma il relativo termine decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello (art. 348-ter c.p.c., comma 3).

Questa Corte ha già chiarito che il termine cui allude l’art. 348-ter c.p.c., comma 3, secondo inciso, è quello previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2 (c.d. termine breve). Solo qualora la cancelleria ometta la comunicazione dell’ordinanza e la controparte non provveda alla notificazione, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (Cass. n. 18622 del 22/09/200)

Ora, nel caso in esame, risulta dagli atti che l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. emessa dalla Corte di Appello di Brescia sia stata comunicata alle parti interessati e, dunque, anche, agli attuali ricorrenti, tramite PEC, il 9 luglio 2014. Pertanto, il termine per l’impugnazione (cioè, per la presentazione del ricorso in cassazione) veniva a scadere l’8 ottobre 2014. Epperò, il ricorso risulta consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notifica il 22 gennaio 2015 e dunque tardivamente.

Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rimborsare alla parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione che liquida, in Euro 4.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge; dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2019

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