Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2093 del 30/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2093 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 14/01/14
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Troksi Admir, elett.te dom.to in Roma, v.le dei Parioli
24, presso lo studio dell’avv. Franco Barbera (p.e.c.
franco.barbera@cert.ordineavvocatibarcellona.it ) che lo
rappresenta e difende per mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente nei confronti di
Prefettura di Messina;
avverso il provvedimento del giudice di pace di
Messina, emesso il 29 marzo 2013, depositato il 2
aprile 2013, n. R.G. 1843/2013;

Rilevato che in data 21 novembre 2013 è stata
depositata relazione ex art. 380 bis che qui si
riporta:

615

Data pubblicazione: 30/01/2014

Rilevato che:
1. Il giudice di

di Messina ha respinto

pace

l’impugnazione del decreto di espulsione con
contestuale provvedimento di accompagnamento alla
frontiera di Admir Troksi, cittadino albanese,

data 11 marzo 2013. Ha ritenuto il Giudice di Pace
che il provvedimento di espulsione era stato
adottato legittimamente in forza del disposto
dell’art. 13 comma 2 lett. b) e comma 4 del d.lgs.
n. 286/1998 in quanto al momento della sua
adozione era già intervenuto, il 7 gennaio 2013,
il rigetto della domanda di rinnovo del permesso
di soggiorno, con intimazione ad allontanarsi
spontaneamente

dal

territorio

dello

Stato

italiano, ma anche la revoca del vigente permesso
di soggiorno in seguito alla condanna del Troksi
per violazione della legge sugli stupefacenti e di
tale ragione legittimante il provvedimento di
espulsione era stato dato atto nel provvedimento
impugnato.
2. Ricorre per cassazione Admir Troksi deducendo: a)
violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del
d.lgs.

n.

286/1998

e

insufficiente

o

contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia. Secondo il ricorrente il
giudice di pace ha omesso di indicare, ai fini
dell’accertamento della legittimità

2

emesso dal Prefetto della Provincia di Messina in

dell’espulsione, a quale categoria di soggetti
socialmente pericolosi essa era riferita (art. l
della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o art. l
della legge n. 575 del 31 maggio 1965) e
specificamente ha omesso di valutare

se

la

condanna penale riportata costituisse

pericolosità sociale laddove invece la ipotesi di
reato accertata era quella cd. di lieve entità di
cui all’art. 73 comma 5 del D.P.R. n. 309/1990; b)
violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa
pronuncia su un motivo di opposizione.

Il

ricorrente lamenta che il giudice di pace ha
omesso di pronunciarsi sulle doglianze relative
all’esistenza delle condizioni di inespellibilità
previste dall’art. 19 T.U. immigrazione legate
alla condizione di residenzialità italiana come
attestata dal certificato di stato di famiglia da
cui risulta la residenza in Italia oltre che del
ricorrente dei suoi genitori, fratelli e nipote.
3. Non svolge difese l’Amministrazione intimata.

Ritenuto che:
4. Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto
vi è nella motivazione del giudice di pace un
chiaro riferimento alle ragioni che hanno portato
a ritenere legittimo il provvedimento di
espulsione e che sono rappresentate dalla mancanza
di un titolo di soggiorno e dalla condanna per
violazione della legge stupefacenti. La gravità a
3

effettivamente causa di accertamento della

tal fine della condotta sanzionata è stata
valutata già in sede di revoca del permesso di
soggiorno che non risulta essere stata impugnata
dal Troksi. Né il ricorrente ha specificato in
quale difesa abbia contestato davanti al giudice
di pace la gravità del reato per cui è stato

incriminatrice pretesamente fraintesa dal
giudicante.
5. Il secondo motivo di ricorso appare inammissibile
perché si tratta di circostanza che non risulta
dedotta nel corso del giudizio di merito. Peraltro
la pericolosità sociale riferita alla condanna in
sede penale esclude la rilevanza di tale,
tardivamente

affermata,

residenzialità

dell’odierno ricorrente.
6. Sussistono pertanto i presupposti per la
trattazione della controversia in camera di
consiglio e, se l’impostazione della presente
relazione verrà condivisa dal Collegio, per il
rigetto del ricorso.

La Corte condivide pienamente tale relazione e
pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto
senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di
cassazione. Non sussistono i presupposti di cui
all’art. 13 coma l quater del D.P.R. n. 115/2002 per

il

riconoscimento dell’ulteriore importo del

contributo.

4

condannato deducendo una fattispecie

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del
giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma l
quater D.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della
insussistenza dei presupposti per il riconoscimento, da
parte del Consorzio, dell’ulteriore importo del

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
14 gennaio 2014.

contributo dovuto.

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