Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2093 del 29/01/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2093 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ABETE LUIGI

SENTENZA
sui ricorsi riuniti n. 2890/2012 R.G. e n. 18329/2014 R.G. proposti da:
PERRELLA FRANCESCO – c.f. PRRFNC37D30A930B – elettivamente domiciliato in
Roma, alla via di Donna Olimpia, n. 6, presso lo studio dell’avvocato Michele
Petrella che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Vincenzo Piparo lo
rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
RICORRENTE PRINCIPALE (nel procedimento iscritto al n. 2890 – 2012 R.G.)
contro
ROMANO NICOLA – c.f. RMNNCL37A17A930X – elettivamente domiciliato in
Roma, alla via San Sebastianello, n. 9, presso lo studio degli avvocati Fulvio
Mellucci, Andrea Passalacqua e Osvaldo Lombardi, che congiuntamente
disgiuntamente lo rappresentano e difende in virtù di procura speciale in atti.
CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE (nel procedimento iscritto al
n. 2890 – 2012 R.G.)
e

1

Data pubblicazione: 29/01/2018

RANAUDO ANTONIO, COSTANZO ANTONIO, FAUSTOFERRI AMEDEO, GRANO
DOMENICO, FUSCO MARIA ANTONIETTA, PARISI ANTONIO, NOTTE MARIO,
SPINA FILOMENA, STAZZONE CATERINA (in proprio e quale erede di Antonio
Buontempo), DI CRISTINO IVONNE, REALE TERESA (in proprio e quale erede di
Amedeo Spina), PRIOLO MARIA GRAZIA, TRIVISONNO DOMENICO.

e
D’ANDREA MARIACONCETTA

(quale erede di Silvio D’Andrea),

D’ANDREA

GIANLUCA (quale erede di Silvio D’Andrea), D’ANDREA PIA (quale erede di Silvio
D’Andrea), GENTILE ELIO FRANCO (quale erede di Umberto Tedesco), GENTILE
VITTORIO (quale erede di Umberto Tedesco), GENTILE CARLO BRUNO (quale
erede di Umberto Tedesco),

SPINA ADA, CAPRA SALVATORE, CIALLELLA

GIACOMO ANTONIO, CIALLELLA ASSUNTINA, GARGANO ANTONIO, PERRELLA
ANTONIO MARIO, SPINA VALENTINO (quale erede di Amedeo Spina), SPINA
ANGELO

(quale erede di Amedeo Spina),

DI BIASE MARIA DOMENICA,

SVERDIGLIOZZI CARLO, DE CARLO GIOVANNINA, DI NUNZIO MARIA ROSARIA,
ROMANO MARIO PASQUALE, RAMPONE FERNANDO, BARBIERI TERESA

(in

proprio e quale erede di Silvio D’Andrea), BUONTEMPO SALVATORE EUGENIO
CARLO (in proprio e quale erede di Antonio Buontempo), LUONGO ANTONELLO
(quale erede di Carmine Luongo), IULIANO MARIA GIUDITTA (in proprio e quale
erede di Carmine Luongo),

DI IORIO MARIO, PALERMO IRENE, GIANCOLA

LUCIANO, COLELLA MARIA CARMELA, CIAMPITTI NICOLA, IANNETTA MARIA
ANNUNZIATA, CANALE IOLANDA (in proprio e quale erede di Giuseppe Gigliucci).
INTIMATI (nel procedimento iscritto al n. 2890 – 2012 R.G.)
e

2

INTIMATI (nel procedimento iscritto al n. 2890 – 2012 R.G.)

I

BANDELLI ANTONIO, DI RE MARIA DOLORES, DOGANIERI SILVANA, FARINA
ANTONIO, GRANO ALBERTO (quale erede di Giuseppe Grano), MASTROMONACO
GIUSEPPE, RITOTA ANNA (in proprio e quale erede di Mario Del Bianco), DEL
BIANCO ROSANNA (quale erede di Mario Del Bianco), TRAMONTANO LUCIA,
PERRELLA LUIGI (anche quale erede di Giuseppe Perrella e di Maria Fabrizia De

Fabrizia De Fabritiis), D’EGIDIO AMATO, CAMPANARO ENIA RITA.
INTIMATI (nel procedimento iscritto al n. 2890 – 2012 R.G.)
e
MAINELLA ANNA MARIA, RUSCETTA ANDREA, RUSCETTA AURORA, SEBASTIANO
RAIMONDO, SPINA ALESSANDRA IMMACOLATA, BUZZO GIOVANNI, CIARLITTO
PASQUALINA, OLIVOLA ANNAMARIA.
INTIMATI (nel procedimento iscritto al n. 2890 – 2012 R.G.)
******************************
ROMANO NICOLA – c.f. RMNNCL37A17A930X – elettivamente domiciliato in
Roma, alla via Po, n. 45, presso lo studio dell’avvocato Roberta Gambelli e
dell’avvocato Andrea Passalacqua che congiuntamente e disgiuntamente lo
rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
RICORRENTE PRINCIPALE (nel procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G.)
e
BARBIERI TERESA

(in proprio e quale erede di Silvio D’Andrea) –

c.f.

BRBTRS40C47B519D – CANALE IOLANDA (in proprio e quale erede di Giuseppe
Gigliucci) –

c.f. CNLLND35T65G964N – CAPRA SALVATORE –

c.f.

CPRSVT51P11I122E – COSTANZO ANTONIO – c.f. CSTNTN56P16A930K FAUSTOFERRI AMEDEO – c.f. FSTMDA44S07E722E – GENTILE ELIO FRANCO –

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Fabritiis), PERRELLA CAMILLA (anche quale erede di Giuseppe Perrella e di Maria

c.f. GNTLRN42P16A930Z – NOTTE MARIO – c.f. NTTMRA55S19C246V – PARISI
ANTONIO – c.f. PRSNTN51C15C854K – PRIOLO MARIA GRAZIA – c.f.
PRLMGR54E43A930A – RANAUDO ANTONIO – c.f. RNDNTN38S02A930V – REALE
TERESA (in proprio e quale erede di Amedeo Spína) – c.f. RLETRS47S41D550X RISI ITALO – c.f. RSITLI4OH30A930B – SPINA FILOMENA – c.f.

dall’avvocato Mauro Luciani e dall’avvocato Lorenza Cuccaro in virtù di procura
speciale in calce al controricorso ed elettivamente domiciliati in Roma, al viale G.
Mazzini, n. 25, presso lo studio dell’avvocato Paola Cocco.
CONTRORICORRENTI – RICORRENTI INCIDENTALI (nel procedimento iscritto al
n. 18329 – 2014 R.G.)
contro
PERRELLA FRANCESCO – c.f. PRRFNC37D30A9308 – elettivamente domiciliato in
Roma, alla via di Donna Olimpia, n. 6, presso lo studio dell’avvocato Michele
Petrella che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Vincenzo Piparo lo
rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE (nel procedimento iscritto al
n. 18329 – 2014 R.G.)
e
GRANO DOMENICO, FUSCO MARIA ANTONIETTA, STAZZONE CATERINA (anche
quale erede di Antonio Buontempo),

DI CRISTINO IVONNE, TRIVISONNO

DOMENICO.
INTIMATI (nel procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G.)
e

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SPNFMN37C50A930D – rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente

CIAMPITTI NICOLA, D’ANDREA MARIACONCETTA

(quale erede di Silvio

D’Andrea), D’ANDREA GIANLUCA (quale erede di Silvio D’Andrea), D’ANDREA PIA
(quale erede di Silvio D’Andrea), GENTILE VITTORIO (quale erede di Umberto
Tedesco), GENTILE CARLO BRUNO (quale erede di Umberto Tedesco), SPINA
ADA, CIALLELLA VINCENZO

(quale erede dí Giacomo Antonio Ciallella),

GARGANO ANTONIO, PERRELLA ANTONIO MARIO, SPINA VALENTINO

(quale

erede di Amedeo Spina), SPINA ANGELO (quale erede di Amedeo Spina), DI
BIASE MARIA DOMENICA, SVERDIGLIOZZI CARLO, DE CARLO GIOVANNINA, DI
NUNZIO MARIA ROSARIA, ROMANO MARIO PASQUALE, RAMPONE FERNANDO,
BUONTEMPO SALVATORE EUGENIO CARLO (in proprio e quale erede di Antonio
Buontempo), LUONGO ANTONELLO (quale erede di Luongo Carmine), IULIANO
MARIA GIUDITTA (in proprio e quale erede di Luongo Carmine), DI IORIO MARIO
(in proprio e quale erede di Irene Palermo), DI IORIO LUCIA (quale erede di
Irene Palermo), DI IORIO GIUSEPPE (quale erede di Irene Palermo), DI IORIO
ITALO (quale erede di Irene Palermo), GIANCOLA LUCIANO, COLELLA MARIA
CARMELA, IANNETTA MARIA ANNUNZIATA.
INTIMATI (nel procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G.)
e
BANDELLI ANTONIO, DI RE MARIA DOLORES, DOGANIERI SILVANA, FARINA
ANTONIO, GRANO ALBERTO (quale erede di Giuseppe Grano), MASTROMONACO
GIUSEPPE, RITOTA ANNA (in proprio e quale erede di Mario Del Bianco), DEL
BIANCO ROSANNA (quale erede di Mario Del Bianco), TRAMONTANO LUCIA,
PERRELLA LUIGI (anche quale erede di Giuseppe Perrella e di Maria Fabrizia De
Fabritiis), PERRELLA CAMILLA (anche quale erede di Giuseppe Perrella e dí Maria
Fabrizia De Fabritiis), D’EGIDIO AMATO, CAMPANARO ENIA RITA.
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CIALLELLA ASSUNTINA (in proprio e quale erede di Giacomo Antonio Ciallella),

INTIMATI (nel procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G.)
e
MAINELLA ANNA MARIA, RUSCETTA ANDREA, RUSCETTA AURORA, SEBASTIANO
RAIMONDO, SPINA ALESSANDRA IMMACOLATA, BUZZO GIOVANNI, CIARLITTO
PASQUALINA, OLIVOLA ANNAMARIA.

avverso, il ricorso iscritto al n. 2890/2012 R.G., la sentenza non definitiva n. 204
dei 14/23.12.2010 della corte d’appello di Campobasso,
avverso, il ricorso iscritto al n. 18329/2014 R.G., la sentenza definitiva n. 134 dei
30.4/7.6.2013 della corte d’appello di Campobasso,
udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 10 luglio 2017 dal
consigliere dott. Luigi Abete,
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott.
Lucio Capasso, che, previa riunione del ricorso iscritto al n. 18329/2014 R.G. del
ricorso iscritto al n. 2890/2012 R.G., ha concluso per il rigetto dei ricorsi tutti,
principali ed incidentali,
udito l’avvocato Vincenzo Piparo, anche per delega dell’avvocato Michele Petrella,
per Francesco Perrella,
udito l’avvocato Giuseppe Pinto, per delega dell’avvocato Fulvio Mellucci e per
delega dell’avvocato Roberta Gambelli, per Nicola Romano,
udito l’avvocato Giuseppe Pinto, per delega dell’avvocato Lorenza Cuccaro, per
Teresa Barbieri “ed altri”,
FATTI DI CAUSA

Con atto notificato nei giorni tra il 5 ed il 22 dicembre 1980 Francesco
Perrella, proprietario per acquisto fattone con rogito notar Colalillo del 23.1.1970

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INTIMATI (nel procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G.)

di terreno edificatorio in Bojano, in catasto al foglio n. 50, particella 1330, citava
a comparire innanzi al tribunale di Campobasso Nicola Romano, Salvatore Capra,
Maria Antonietta Fusco, Giacomo Antonio Ciallella, Assuntina Ciallella, Carmine
Luongo, Maria Giuditta Iuliano, Antonio Parisi, Maria Grazia Priolo, Mario Di Iorio,
Irene Palermo, Umberto Tedesco, Luciano Giancola, Maria Carmela Colella, Nicola

Cristino, Amedeo Spina, Teresa Reale, Antonio Costanzo, Maria Domenica Di
Biase, Mario Notte, Carlo Sverdigliozzi, Giovannina De Carlo, Amedeo Faustoferri,
Maria Rosaria Di Nunzio, Mario Pasquale Romano, Maria Annunziata Iannetta,
Giuseppe Gigliucci, Iolanda Canale, Fernando Rampone, Filomena Spina, Silvio
D’Andrea, Teresa Barbieri, Antonio Ranaudo, Ada Spina, Antonio Buontempo,
Caterina Stazzone, Domenico Trivisonno.
Esponeva che Nicola Romano con rogito dell’1.4.1977 del pari per notar
Colalillo aveva acquistato da Filomena ed Ada Spina il terreno confinante, in
catasto al foglio n. 50, particella 581 (poi n. 1584), vi aveva costruito negli anni
1979 e 1980 un edificio composto da piano seminterrato, piano rialzato e da
ulteriori quattro piani – suddiviso, da un lato

(scala “A”),

in quattordici

appartamenti, dall’altro (scala “8”), in dodici appartamenti e dotato al piano
seminterrato di venti garages e dieci ripostigli – ed aveva poi alienato i singoli
cespiti eccezion fatta per un unico appartamento.
Esponeva altresì che il limitrofo edificio era posizionato a distanza dalla sua
proprietà inferiore a quella legale.
Chiedeva che l’adito giudice accertasse l’esatta linea di confine tra le contigue
proprietà, ordinasse l’arretramento dell’adiacente fabbricato, sì che risultassero
osservate le distanze legali sia dal proprio fabbricato sia dal confine, facesse
luogo alla condanna al risarcimento dei danni sofferti.
7

Ciampitti, Antonio Gargano, Domenico Grano, Antonio Mario Perrella, Ivonne Di

Si costituiva, tra gli altri, Nicola Romano.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda.
Espletata una prima c.t.u., espletata una seconda c.t.u., con sentenza n.
233/1998 il tribunale adito accoglieva per quanto di ragione la domanda di parte
attrice e conseguentemente dichiarava che il fabbricato dei convenuti era stato

e ne ordinava l’arretramento, rigettava la pretesa risarcitoria e compensava nei
limiti di 1/2 le spese di lite, comprese quelle di c.t.u..
Interponeva appello Nicola Romano.
Resisteva Francesco Perrella; esperiva inoltre appello incidentale avverso la
reiezione della domanda risarcitoria.
Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci Nicola Ciampitti, Silvio
D’Andrea e Ada Spina.
Interponevano separato appello Antonio Ranaudo, Maria Antonietta Fusco,
Antonio Parisi, Maria Grazia Priolo, Domenico Grano, Ivonne Di Cristino, Teresa
Reale, Mario Notte, Amedeo Faustoferri, Giuseppe Gigliucci, Filomena Spina,
Silvio D’Andrea, Caterina Stazzone, Domenico Trivisonno, Italo Risi, Umberto
Tedesco e Antonio Costanzo.
Resisteva Francesco Perrella.
Si costituiva Nicola Romano.
Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci Salvatore Capra,
Giacomo Antonio Ciallella, Assuntina Ciallella, Antonio Gargano, Antonio Mario
Perrella, Amedeo Spina, Maria Domenica Di Biase, Carlo Sverdigliozzi,
Giovannina De Carlo, Maria Rosaria Di Nunzio, Mario Pasquale Romano, Fernando
Rampone, Teresa Barbieri, Salvatore Eugenio Carlo Buontempo (quale erede di

edificato a distanza non legale dal fabbricato e dal confine con il fondo dell’attore

Antonio Buontempo), Antonello Luongo (quale erede di Carmine Luongo) e Maria
Giuditta Iuliano (in proprio e quale erede di Carmine Luongo).
Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci altresì Mario Di Iorio,
Irene Palermo, Luciano Giancola, Maria Carmela Colella, Maria Annunziata
Iannetta e Iolanda Canale.

63/2007 la corte d’appello estrometteva dal giudizio Italo Risi e Nicola Ciampitti,
omonimo, quest’ultimo, del legittimato passivo, Nicola Ciampitti, poi ritualmente
evocato in giudizio.
Disposta l’acquisizione della variante approvata con d.c.r. n. 348/2002 alle
n.t.a. del piano regolatore generale del comune di Bojano, con sentenza non
definitiva n. 204 dei 14/23.12.2010 la corte di Campobasso dichiarava
inammissibile l’appello proposto da Nicola Romano; dichiarava che Francesco
Perrella aveva diritto a solidale carico delle altre parti al risarcimento del danno
sofferto, disponendo con separata ordinanza per l’ulteriore corso ai fini della
relativa quantificazione; dichiarava applicabile al caso di specie la variante
approvata con d.c.r. n. 348/2002 alle n.t.a. del piano regolatore generale del
comune di Bojano, parimenti disponendo con separata ordinanza per l’ulteriore
corso ai fini dell’accertamento della conformità alla disciplina in tema di distanze
dettata da tale normativa dell’edificio realizzato da Nicola Romano.
Evidenziava, la corte di merito, in ordine all’appello esperito da Nicola
Romano, che la richiesta da costui formulata in prime cure di regolamento del
confine era stata dal primo giudice intesa come rinunciata, “perché non
riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni” (così sentenza d’appello
non definitiva, pag. 11),

che dunque Nicola Romano, “onde riproporre la

questione del confine, avrebbe dovuto censurare in maniera specifica detta
9

Riuniti i gravami separatamente proposti, con sentenza non definitiva n.

statuizione” (così sentenza d’appello non definitiva, pag. 11); che Nicola Romano
inoltre avverso la determinazione del confine operata dal primo giudice si era
limitato a chiedere accertarsi l’esatto confine tra i fondi, “con la sola motivazione,
(…) del tutto generica, che è che il c.t.u. dubiti della
posizione del confine fra i terreni” (così sentenza d’appello non definitiva, pag.

precisazione delle conclusioni aveva “completamente mutato la propria domanda,
riferendosi nelle proprie difese unicamente alla controversa questione relativa
alla violazione delle distanze legali” (così sentenza d’appello non definitiva, pag.
12); che l’operata mutatio era inammissibile alla stregua del divieto di cui all’art.
345 cod. proc. civ. appieno operante pur nel sistema, applicabile

ratione

temporis, antecedente alla novella di cui alla legge n. 353/1990.
Evidenziava, la corte, in ordine all’appello esperito, tra gli altri, da Antonio
Ranaudo, che in merito alla domanda nuova spiegata da Francesco Perrella ovvero alla domanda di accertamento della violazione delle distanze legali in
luogo della iniziale domanda di accertamento della violazione delle distanze dal
confine – vi era stata accettazione del contraddittorio, sicché la sua proposizione,
segnatamente nel rito antecedente alla novella di cui alla legge n. 353/1990, non
era in alcun modo sanzionabile; che non aveva alcuna valenza la circostanza che
l’edificio del Perrella fosse stato costruito in assenza di concessione edilizia né
che potesse essere eventualmente demolito; che il primo giudice aveva
diversificato la distanza da rispettare, individuandola in m. 16,80, limitatamente
alle porzioni della costruzione del Romano fronteggianti la costruzione del
Perrella, ed in m. 8,50 dal confine, limitatamente alle porzioni della costruzione
del Romano non fronteggianti la contigua costruzione; che con riferimento ai
balconi ed agli aggetti gli esiti dell’istruttoria svolta in primo grado avevano
10

12); che al contempo Nicola Romano nel corso del giudizio d’appello ed in sede di

palesato che trattavasi di elementi funzionali e non meramente ornamentali ed il
motivo di gravame svolto al riguardo era generico “perché non smentisce con
concretezza detto assunto” (così sentenza d’appello non definitiva, pag. 16).
Evidenziava, in ordine all’appello incidentale esperito da Francesco Perrella,
che, contrariamente all’assunto del tribunale, l’incidentale appellante aveva

sentenza d’appello non definitiva, pag. 17);

che invero il pregiudizio doveva

reputarsi in re ipsa ed il suo accertamento non postulava una specifica attività
probatoria; che nondimeno, in dipendenza del mutamento della disciplina
urbanistica sopravvenuta in corso di lite, ai fini della quantificazione del
pregiudizio occorreva accertare se la violazione delle distanze perdurasse.
Evidenziava per altro verso che, analogamente, a motivo della variazione
nella pendenza della lite del piano regolatore, occorreva verificare “se allo stato è
legittimo (…) l’ordine di arretramento pronunciato dal primo giudice (…) e
applicare la norma sopravvenuta qualora risulti meno aspra” (così sentenza
d’appello non definitiva, pagg. 17

18); che in particolare rivestiva notevole

incidenza la circostanza per cui la nuova normativa comunale, a differenza di
quella precedente, non prevedeva “il calcolo degli aggetti o dei balconi nel
computo delle distanze legali” (così sentenza d’appello non definitiva, pag. 18);
che in pari tempo i consulenti officiati in prime cure non avevano indicato
l’estensione della superficie balconata, sicché non era possibile vagliare
l’eccezione dell’incidentale appellante, “secondo il quale la superficie dei
è talmente elevata da escludere l’applicabilità della nuova normativa”
(così sentenza d’appello non definitiva, pag. 18); che ulteriormente occorreva
accertare se la costruzione edificata dal Romano fosse “gradonata”, giacché
circostanza influente alla luce della nuova regolamentazione.
11

diritto “a vedersi accolta la proposta domanda di risarcimento del danno” (così

Evidenziava infine che era destituita di fondamento l’eccezione dell’appellante
incidentale secondo cui la nuova disciplina, siccome in contrasto con la disciplina,
di rango superiore, di cui all’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, era da disapplicare
nella parte in cui escludeva i balconi dal computo delle distanze; che infatti sia la
normativa codicistica sia quella di cui al menzionato d.m. avrebbero potuto

disciplina” (così sentenza d’appello non definitiva, pag. 19); che di conseguenza
andava ribadita l’ordinanza istruttoria già assunta, tuttavia con il compito
ulteriore per l’officiando c.t.u. di verificare se l’edificio costruito dal Romano fosse
“gradonato”, quale fosse la superficie dei balconi e degli aggetti e “se lo spazio
compreso tra i due edifici (…) sia pubblico, e da quando” (così sentenza d’appello
non definitiva, pag. 19).
Avverso la sentenza non definitiva n. 204/2010 ha proposto ricorso Francesco
Perrella; ne ha chiesto sulla scorta di ventuno motivi la cassazione con ogni
susseguente pronuncia in ordine alle spese di lite.
Nicola Romano ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale
articolato in due motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso
ricorso ed, in accoglimento del ricorso incidentale, cassarsi la sentenza della
corte di Campobasso con il favore delle spese di lite.
Francesco Perrella ha depositato controricorso onde resistere all’avverso
ricorso incidentale.
Non hanno svolto difese Antonio Ranaudo, Antonio Costanzo, Amedeo
Faustoferri, Domenico Grano, Maria Antonietta Fusco, Antonio Parisi, Mario
Notte, Filomena Spina, Caterina Stazzone (in proprio e quale erede di Antonio
Buontempo), Ivonne Di Cristino, Teresa Reale (in proprio e quale erede di
Amedeo Spina),

Maria Grazia Priolo, Domenico Trivisonno, Mariaconcetta
12

ricevere applicazione “solo se il piano regolatore locale non detti una diversa

„0.
D’Andrea (quale erede di Silvio D’Andrea), Gianluca D’Andrea (quale erede di
Silvio D’Andrea), Pia D’Andrea (quale erede di Silvio D’Andrea),

Elio Franco

Gentile (quale erede di Umberto Tedesco), Vittorio Gentile (quale erede di
Umberto Tedesco), Carlo Bruno Gentile (quale erede di Umberto Tedesco), Ada
Spina, Salvatore Capra, Giacomo Antonio Ciallella, Assuntina Ciallella, Antonio

Angelo Spina (quale erede di Amedeo Spina), Maria Domenica Di Biase, Carlo
Sverdigliozzi, Giovannina De Carlo, Maria Rosaria Di Nunzio, Mario Pasquale
Romano, Fernando Rampone, Teresa Barbieri (in proprio e quale erede di Silvio
D’Andrea),

Salvatore Eugenio Carlo Buontempo

(quale erede di Antonio

Buontempo), Antonello Luongo (quale erede di Carmine Luongo), Maria Giuditta
Iuliano (in proprio e quale erede di Carmine Luongo),

Mario Di Iorio, Irene

Palermo, Luciano Giancola, Maria Carmela Colella, Nicola Ciampitti, Maria
Annunziata Iannetta, Iolanda Canale (in proprio e quale erede di Giuseppe
Gigliucci), Antonio Bandelli, Maria Dolores Di Re, Silvana Doganieri, Antonio
Farina, Alberto Grano (quale erede di Giuseppe Grano), Giuseppe Mastromonaco,
Anna Ritota (in proprio e quale erede di Mario Del Bianco), Rosanna Del Bianco
(quale erede di Mario Del Bianco), Lucia Tramontano, Luigi Perrella (quale erede
di Giuseppe Perrella e di Maria Fabrizia De Fabritiis), Camilla Perrella (quale
erede di Giuseppe Perrella e di Maria Fabrizia De Fabritiis), Amato D’Egidio, Enia
Rita Campanaro, Anna Maria Mainella, Andrea Ruscetta, Aurora Ruscetta,
Raimondo Sebastiano, Alessandra Immacolata Spina, Giovanni Buzzo, Pasqualina
Ciarlitto, Annamaria Olivola.
Il controricorrente Nicola Romano ha depositato memoria.
Espletata la c.t.u. disposta con ordinanza in data 14.12.2010, la corte
molisana con sentenza definitiva n. 134 dei 30.4/7.6.2013 così provvedeva:
13

Gargano, Antonio Mario Perrella, Valentino Spina (quale erede di Amedeo Spina),

„tr
“A) in parziale riforma dell’impugnata decisione:
– dispone che la tra le costruzioni di cui al punto 1) del
dispositivo della sentenza gravata, da misurarsi dai punti di massima sporgenza,
anche se a bow-windows, e da raggiungersi con il disposto arretramento, deve
calcolarsi tra le pareti esterne (chiusure verticali) dei fabbricati lungo le linee

parte eccedente il limite di ml. 1,40, anche dei balconi;
– la , da raggiungersi mediante arretramento e che deve
intercorrere tra la parte del fabbricato dei convenuti (lato ovest) ed il confine con
il fondo dell’attore, è pari a mt. 8,40 e deve essere misurata nei punti di
massima sporgenza (sbalzi chiusi e/o bow-windows), con inclusione dei balconi
solo per la parte eccedente il limite di ml. 1,40;
– liquida il danno subito dal Francesco Perrella in euro 40.000,00, condannando
tutte le altre parti di cui in epigrafe (…) in solido al pagamento, in favore del
citato Francesco Perrella, di detta somma, oltre interessi legali come da
motivazione” (così sentenza d’appello definitiva, pag. 42).
Altresì condannava le parti soccombenti a rimborsare a Francesco Perrella le
spese del primo grado e delle cc.tt.uu. espletate in prime cure; condannava le
parti soccombenti a rimborsare a Francesco Perrella le spese del secondo grado e
della c.t.u. espletata in seconde cure nei limiti dei 2/3, compensando il residuo
1/3.
Evidenziava – la corte di merito – in ordine alla prima questione rimasta
irrisolta all’esito della sentenza non definitiva n. 204/2010, concernente il
possibile arretramento del fabbricato “Romano” in dipendenza della normativa

14

perpendicolari alle pareti stesse, tenendo conto dei bow-windows e, solo per la

secondaria sopravvenuta e dell’eventuale applicabilità dell’art. 879 cod. civ.,
quanto segue.
In primo luogo, che era da escludere l’applicabilità dell’art. 879, 2° co., cod.
civ.; che invero in assenza di opere pubbliche di irreversibile trasformazione e
della susseguente appropriazione acquisitiva dell’immobile da parte della P.A.

privati.
In secondo luogo, e limitatamente all’applicabilità della variante approvata
con d.c.r. n. 348/2002 alle n.t.a. del p.r.g. del comune di Bojano, che,
disconosciuta ogni valenza agli esiti della disposta c.t.u., “lacunosa, fumosa e per
certi versi incomprensibile” (così sentenza d’appello definitiva, pag. 32),

il

letterale tenore dell’art. 6 della medesima “variante” poneva chiari limiti per
“bow-windows e balconi” in misura pari ad 1/10 dello spazio libero fronteggiante
e con un massimo di ml. 1,40; che, ferma in dipendenza della disposizione
transitoria di cui alla “variante” la distanza di m. 16,80 tra i due fabbricati, quale
individuata dal primo giudice, ai fini delle misurazioni andava “applicata invece la
nuova normativa che valorizza le (…) ed esclude i balconi” (così
sentenza d’appello definitiva, pag. 35); che tuttavia i balconi, nei limiti di quanto
consentito dall’art. 6.4 della “variante”, “saranno intangibili solo fino a mt. lineari
1,40, da misurarsi, ovviamente, partendo dalla linea di attacco balcone facciata” (così sentenza d’appello definitiva, pag. 35).
In terzo luogo, quanto alla distanza “dal confine in relazione alla parte della
costruzione dei convenuti che non presenta edifici fronteggianti (lato ovest)”
(così sentenza d’appello definitiva, pag. 35),

distanza pari a m. 8,40 in

considerazione dell’altezza – m. 16,80 – del fabbricato, altezza, quest’ultima,
rilevante a sua volta ai sensi della disposizione transitoria, che il distacco dal
15

non si era determinata una modificazione del regime dei diritti immobiliari dei

confine era da calcolare comunque alla stregua della normativa sopravvenuta,
“ossia avuto riguardo allo spazio intercorrente tra la chiusura verticale del
fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza (sbalzi chiusi e/o bowwindows e non balconi) e la linea di confine” (così sentenza d’appello definitiva,
pag. 36), ma anche in questo caso dovevasi tener conto dei balconi per la

In quarto luogo, che le distanze in virtù della disciplina del 2002 andavano in
ogni caso rispettate, sicché era del tutto irrilevante il carattere “gradonato” o
meno degli edifici in questione.
Evidenziava – la corte distrettuale – in ordine alla seconda questione rimasta
irrisolta all’esito della sentenza non definitiva n. 204/2010, concernente la
quantificazione in via equitativa del danno sofferto dal Perrella, che in assenza di
altri elementi il dies a quo del pregiudizio poteva farsi risalire al maggio del 1979,
epoca in cui i lavori di costruzione dell’edificio “Romano” erano stati ultimati, ed il
dies ad quem

poteva individuarsi nella data della decisione, sicché l’arco

temporale da considerare era pari a 34 anni.
Evidenziava inoltre che la distanza tra i due fabbricati era comunque
apprezzabile, sicché vi era stata una limitata deminutio in termini di aria e luce,
tanto più che i balconi erano di per sé meno “invasivi”; che al contempo il
nocumento lamentato si riduceva significativamente quanto alla zona non
edificata; che di conseguenza il danno all’attualità poteva esser equitativamente
quantificato in euro 40.000,00, oltre interessi a far data dalli 1.5.1992, escluso
ogni ulteriore risarcimento attesa l’accordata tutela in forma specifica.
Avverso la sentenza definitiva n. 134/2013 ha proposto ricorso Nicola
Romano; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni
susseguente pronuncia in ordine alle spese di lite.
16

porzione eccedente i limiti di cui all’art. 6.4 della “variante”.

Teresa Barbieri (in proprio e quale erede di Silvio D’Andrea), Iolanda Canale
(in proprio e quale erede di Giuseppe Gigliucci),

Salvatore Capra, Antonio

Costanzo, Amedeo Faustoferri, Elio Franco Gentile, Mario Notte, Antonio Parisi,
Maria Grazia Priolo, Antonio Ranaudo, Teresa Reale (in proprio e quale erede di
Amedeo Spina), Italo Risi e Filomena Spina hanno depositato controricorso

cassazione della sentenza definitiva n. 134/2013 della corte d’appello di
Campobasso con ogni susseguente pronuncia in ordine alle spese di lite.
Francesco Perrella ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale
articolato in quattro motivi autonomi ed in due motivi condizionati; ha chiesto
preliminarmente disporsi l’estromissione di Italo Risi, indi dichiararsi
inammissibili o rigettarsi gli avversi ricorsi ed accogliersi i motivi di ricorso
autonomi ed, in ipotesi di accoglimento degli avversi ricorsi, i motivi di ricorso
condizionati; in ogni caso con il favore delle spese di lite.
Non hanno svolto difese Domenico Grano, Maria Antonietta Fusco, Caterina
Stazzone (quale erede di Antonio Buontempo), Ivonne Di Cristino, Domenico
Trivisonno, Mariaconcetta D’Andrea (quale erede di Silvio D’Andrea), Gianluca
D’Andrea (quale erede di Silvio D’Andrea), Pia D’Andrea (quale erede di Silvio
D’Andrea), Vittorio Gentile (quale erede di Umberto Tedesco), Carlo Bruno
Gentile (quale erede di Umberto Tedesco), Ada Spina, Vincenzo Ciallella (quale
erede di Giacomo Antonio Ciallella), Assuntina Ciallella (in proprio e quale erede
di Giacomo Antonio Ciallella), Antonio Gargano, Antonio Mario Perrella, Valentino
Spina (quale erede di Amedeo Spina), Angelo Spina (quale erede di Amedeo
Spina), Maria Domenica Di Biase, Carlo Sverdigliozzi, Giovannina De Carlo, Maria
Rosaria Di Nunzio, Mario Pasquale Romano, Fernando Rampone, Salvatore
Eugenio Carlo Buontempo (in proprio e quale erede di Antonio Buontempo),
17

contenente ricorso incidentale articolato in sei motivi; hanno parimenti chiesto la

Antonello Luongo (quale erede di Luongo Carmine), Maria Giuditta Iuliano (in
proprio e quale erede di Luongo Carmine), Mario Di Iorio (in proprio e quale
erede di Irene Palermo), Irene Palermo, Lucia Di Iorio (quale erede di Irene
Palermo), Giuseppe Di Iorio (quale erede di Irene Palermo), Italo Di Iorio (quale
erede di Irene Palermo),

Luciano Giancola, Maria Carmela Colella, Nicola

Antonio Farina, Alberto Grano

(quale erede di Giuseppe Grano),

Giuseppe

Mastromonaco, Anna Ritota (in proprio e quale erede di Mario Del Bianco),
Antonio Bandelli, Rosanna Del Bianco (quale erede di Mario Del Bianco), Lucia
Tramontano, Luigi Perrella (anche quale erede di Giuseppe Perrella e di Maria
Fabrizia De Fabritiis), Camilla Perrella (anche quale erede di Giuseppe Perrella e
di Maria Fabrizia De Fabritiis), Amato D’Egidio, Enia Rita Campanaro.
Del pari non hanno svolto difese Anna Maria Mainella, Andrea Ruscetta,
Aurora Ruscetta, Raimondo Sebastiano, Alessandra Immacolata Spina, Giovanni
Buzzo, Pasqualina Ciarlitto, Annamaria Olivola.
Nicola Romano ha depositato memoria.
Hanno depositato memoria altresì Teresa Barbieri “ed altri”.
Francesco Perrella analogamente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente principale (nel procedimento iscritto al n.
2890 – 2012 R.G.) denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la
violazione o falsa applicazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968.
Deduce che, contrariamente all’assunto della corte d’appello, la normativa
urbanistica locale sopravvenuta si applica “esclusivamente nell’ipotesi in cui essa
sia, comunque, rispettosa degli standard minimi previsti dalla normativa vigente”

18

Ciampitti, Maria Annunziata Iannetta, Maria Dolores Di Re, Silvana Doganieri,

(così ricorso principale, pag. 48), segnatamente dalla norma di rango superiore
di cui all’art. 9 del d.m. n. 1444/1968; che conseguentemente sono illegittime e
vanno disapplicate le disposizioni delle n.t.a. del piano regolatore generale del
Comune di Bojano che “esentano nel calcolo delle distanze tra fabbricati i balconi
ed ogni eventuale altro aggetto, in quanto violano la normativa di rango
di cui all’art. 9 del d.m. n.

1444/1968; che in ogni caso l’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 deve reputarsi
immediatamente operante nei rapporti tra privati, tanto più che risulta
integralmente recepito all’art. 6, punto 12, delle n.t.a. del p.r.g. del comune di
Bojano.
Con il secondo motivo il ricorrente principale (nel procedimento iscritto al
n. 2890 – 2012 R.G.) denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ.
violazione e falsa applicazione dell’art. 873 cod. civ..
Deduce che la nozione di costruzione, agli effetti di cui all’art. 873 cod. civ., è
unica ed è stabilita dalla legge dello Stato e comprende i corpi avanzati cosiddetti
“aggettanti”, come i balconi; che di conseguenza la distanza minima assoluta
che, in ogni punto, deve intercorrere tra i fabbricati “deve essere pari a ml.
16,80, in quanto il d.m. 1444/68, art. 9, impone di calcolare, sempre, tutti gli
aggetti che non abbiano funzione meramente ornamentale”

(così ricorso

principale, pag. 51).
Con il terzo motivo il ricorrente principale (nel procedimento iscritto al n.
2890 – 2012 R.G.) denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la
violazione o falsa applicazione “di principi di diritto contenuti in norme o elaborati
dalla giurisprudenza. Travisamento del contenuto delle n.t.a. vigenti”
ricorso principale, pag. 52).

19

(così

superiore” (così ricorso principale, pag. 49)

Deduce che la sentenza impugnata ha violato i principi in tema di distanza
minima tra fabbricati, da rapportarsi all’altezza, raggiunta o raggiungibile, dalla
costruzione più alta; i principi in tema di misurazione della distanza minima, da
computarsi non già piano per piano, ma dalla e fino alla proiezione al suolo della
porzione più sporgente; i principi parimenti in tema di computo della distanza ed

destinate ad ampliare la parte ad uso abitativo; i principi in tema di calcolo della
volumetria; i principi in tema di riscontro delle distanze in presenza di una strada
pubblica.
Con il quarto motivo il ricorrente principale (nel procedimento iscritto al
n. 2890

2012 R.G.) denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ.

la violazione o falsa applicazione “dei criteri legali di ermeneutica delle n.t.a. (art.
1362 cod. civ. e segg.); erronea lettura delle disposizioni contenute nelle vigenti
n.t.a.” (così ricorso principale, pag. 55).
Deduce che, contrariamente all’affermazione della corte di merito, nessuna
delle nuove n.t.a. “è più favorevole rispetto a quelle previgenti, ad eccezione di
quella attinente alla esclusione dei balconi, che, in quanto illegittima, deve essere
disapplicata” (così ricorso principale, pag. 58); che pertanto il fabbricato edificato
da Nicola Romano deve reputarsi “del tutto irregolare anche alla luce delle vigenti
n.t.a.” (così ricorso principale, pag. 58), atteso che anche al cospetto delle n.t.a.
sopravvenute ai fini del riscontro delle distanze occorre tener conto di balconi ed
aggetti, calcolare la distanza dalla e fino alla proiezione al suolo della porzione
più sporgente, computare la distanza minima tra fabbricati ragguagliandola
all’altezza, raggiunta o raggiungibile, dalla costruzione più alta, considerare
irrilevante la presenza di una strada privata pur se soggetta a servitù di uso
pubblico.
20

alla cui stregua vanno considerate tutte le sporgenze di particolare dimensione

Con il quinto motivo il ricorrente principale (nel procedimento iscritto al
n. 2890 – 2012 R.G.) denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.
la violazione degli artt. 61, 112 e 191 cod. proc. civ., segnatamente l’
“abdicazione della funzione giudicate demandata al c.t.u.”

(così ricorso

principale, pag. 59).

consulente la soluzione non già di questioni tecniche, sibbene di questioni
giuridiche, quali la individuazione del contenuto delle n.t.a.; che gli accertamenti
tecnici disposti dalla corte territoriale sono del tutto inutili.
Con il sesto motivo il ricorrente principale (nel procedimento iscritto al n.
2890 – 2012 R.G.) denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la
violazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968.
Deduce che, contrariamente all’assunto della corte di Campobasso, nessuna
delle disposizioni delle vigenti n.t.a. esclude dal calcolo delle distanze gli aggetti,
che perciò vanno considerati nel calcolo delle distanze.
Con il settimo motivo il ricorrente principale (nel procedimento iscritto al
n. 2890 – 2012 R.G.) denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ.
la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione in ordine ad un fatto
controverso e decisivo.
Deduce che non è supportata da alcuna motivazione l’affermazione della corte
molisana secondo cui dal computo della distanza tra i fabbricati vanno esclusi
balconi ed aggetti.
Con l’ottavo motivo il ricorrente principale (nel procedimento iscritto al n.
2890 – 2012 R.G.) denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. la

21

Deduce che la corte distrettuale ha irritualmente demandato al nominato

violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la violazione del principio della domanda e
la conseguente nullità dell’impugnata sentenza.
Deduce che le controparti, principali appellanti, per nulla avevano sollecitato
la riforma della statuizione di primo grado nella parte in cui aveva disposto che ai
fini del computo delle distanze doveva tenersi conto degli aggetti; che al riguardo

Con il nono motivo il ricorrente principale (nel procedimento iscritto al n.
2890 – 2012 R.G.) denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. il
difetto di motivazione.
Deduce che la statuizione impugnata è del tutto priva di motivazione nella
parte in cui ha ritenuto che gli aggetti presenti ai vari piani siano semplici
“balconi” e non già “balconate”, “balconate” in relazione alle quali le
sopravvenute n.t.a. nulla innovano.
Con il decimo motivo il ricorrente principale (nel procedimento iscritto al
n. 2890 – 2012 R.G.) denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.
la violazione e falsa applicazione dell’art. 6.4 delle vigenti n.t.a..
Deduce che l’art. 6.4 delle vigenti n.t.a. dispone che i balconi possono avere
una profondità massima assoluta di m. 1,40; che, “nella fattispecie, risulta
provato dalle c.t.u. in atti (…) che le balconate hanno, tutte, dimensioni superiori
a ml. 1,40” (così ricorso principale, pag. 63); che, contrariamente all’assunto
della corte di appello, vanno in ogni caso considerati nel calcolo delle distanze i
balconi di dimensioni superiori a m. 1,40.
Con

l’undicesimo motivo il ricorrente principale

(nel procedimento

iscritto al n. 2890 – 2012 R.G.) denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 4, cod.

22

quindi la corte di seconde cure ha pronunciato ex officio.

proc. civ. la violazione degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.; la
violazione del giudicato “interno”.
Deduce che alcuni capi della sentenza di primo grado non sono stati oggetto
dei motivi di appello, sicché al riguardo si è formato il giudicato; che la corte di
merito ha violato il giudicato “interno” in tal guisa formatosi.

natura degli aggetti, all’altezza del fabbricato edificato dal Romano,
all’individuazione della linea di confine, alla distanza tra le costruzioni delle parti,
alla profondità delle “balconate”; che invero nessuna doglianza in relazione agli
esiti cui in proposito sono pervenuti i consulenti d’ufficio “è stata mai sollevata
(…) dagli appellanti nel primo e nel secondo grado e tantomeno dalla Corte locale
nella impugnata sentenza (…) con evidente accettazione del risultato delle c.t.u.”
(così ricorso principale, pag. 68).
Deduce in particolare che il giudicato “interno” si è formato in ordine alla
natura “non gradonata” dell’edificio “Romano”, in quanto, da un canto, la
sentenza del primo giudice, sulla scorta delle consulenze tecniche d’ufficio, ha
affermato che tale costruzione “si sviluppa con strutture in allineamento,
piuttosto che in arretramento” (così ricorso principale, pag.

69), in quanto,

dall’altro, Antonio Ranaudo e gli altri appellanti si sono limitati “a sostenere
apoditticamente che si tratta di edificio gradonato, senza dimostrare tale tesi in
alcun modo” (così ricorso principale, pag. 68); che pertanto l’accertamento che la
corte distrettuale sul punto ha demandato al c.t.u., è irrilevante ed inutile.
Deduce in particolare che il giudicato “interno” si è formato in ordine alla
natura della strada interposta tra gli edifici de quibus; che la sentenza di primo
grado ha postulato l’inesistenza di una strada pubblica tra le costruzioni delle
parti in lite; che in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. “solo nel corso del
23

Deduce in particolare che il giudicato “interno” si è formato in ordine alla

giudizio di appello gli appellanti hanno sostenuto, inammissibilmente, che tra gli
edifici vi fosse una strada pubblica” (così ricorso principale, pag.

69); che

viceversa, giusta certificato in data 28.4.2011, trattasi di strada che il Comune di
Bojano ha attestato essere privata.
Con il dodicesimo motivo il ricorrente principale (nel procedimento

2012 R.G.) denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 3, cod.

proc. civ. la violazione delle norme di diritto disciplinanti gli edifici “gradonati”, la
violazione dell’art. 6.9 delle vigenti n.t.a. del Comune di Bojano.
Deduce che l’art. 6.9 delle vigenti n.t.a. del Comune di Bojano qualifica
“gradonato” “l’edificio che ha le fronti (gradoni) in ritiro rispetto al filo delle
facciate perimetrali” (così ricorso principale, pag. 70); che la corte territoriale
non ha rettamente interpretato tale disposizione, giacché altrimenti non avrebbe
dato mandato all’officiato c.t.u.; che deve reputarsi “gradonato” l’edificio che ha
le pareti “nei piani superiori interamente arretrate rispetto a quelle dei piani
sottostanti” (così ricorso, pag. 71); che comunque le distanze non possono
computarsi “piano per piano e (…) dovrà considerarsi, ai fini della distanza, la
parte più sporgente che è quella posta al piano di calpestio” (così ricorso, pag.
71).
Con il tredicesimo motivo il ricorrente principale (nel procedimento
iscritto al n. 2890

2012 R.G.) denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 5, cod.

proc. civ. il difetto di motivazione, l’erronea valutazione dei documenti allegati,
delle c.t.u. e delle c.t.p. in atti.
Deduce che dalla documentazione, segnatamente fotografica, allegata e dagli
accertamenti tecnici espletati si desume univocamente che l’edificio del Romano
si sviluppa verticalmente e non in arretramento, sicché non è “gradonato”.

24

iscritto al n. 2890

Con il quattordicesimo motivo il ricorrente principale (nel procedimento
iscritto al n. 2890 – 2012 R.G.) denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 3, cod.
proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968,
degli artt. 6.12, 6.14 e 14 delle vigenti n.t.a. del Comune di Bojano, dell’art. 10
delle previgenti n.t.a. del Comune di Bojano, dell’art. 879 cod. civ..

l’eventuale natura pubblica dello spazio ricompreso tra i due edifici; che in tal
guisa ha recepito la prospettazione degli appellanti secondo cui “tra i fabbricati
de quibus esiste una strada pubblica e che, conseguentemente, non debbano
essere rispettate le distanze legali tra gli edifici in forza del disposto dell’art. 879
c.c.” (così ricorso principale, pag. 73); che nondimeno l’art. 879, 2° co., cod. civ.
“non esonera (…) dal rispetto delle distanze legali le costruzioni a confine con le
piazze e pubbliche vie, ma prevede espressamente l’obbligo di osservare

” (così ricorso principale, pag. 73); che in
virtù sia dello strumento urbanistico vigente sia dello strumento urbanistico
previgente le distanze legali devono essere in ogni caso rispettate, sicché è
irrilevante ed inutile accertare l’esistenza e la natura, pubblica o privata, della
strada interposta tra gli edifici.
Deduce altresì che risulta a vario titolo univocamente che “l’area in questione
non è soggetta a (servitù di) uso pubblico” (così ricorso principale, pag. 75).
Con il quindicesimo motivo il ricorrente principale (nel procedimento
iscritto al n. 2890 – 2012 R.G.) denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod.
proc. civ. la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.; la nullità della sentenza e del
procedimento.
Deduce che la sentenza di prime cure “si fonda sull’accertamento e
sull’ammissione delle parti che tra i fondi in questione vi è un confine di proprietà
25

Deduce che la sentenza impugnata ha disposto l’accertamento circa

e, quindi, non una strada pubblica” (così ricorso principale, pagg. 77 – 78); che
del resto “l’area circostante gli edifici è stata asfaltata dalle parti (…) e non dal
Comune” (così ricorso principale, pag. 78).
Con il sedicesimo motivo il ricorrente principale (nel procedimento
iscritto al n. 2890 – 2012 R.G.) denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod.

Deduce che l’art. 879 cod. civ. esonera dal computo delle distanze
unicamente le piazze e le pubbliche vie; che la sentenza impugnata viola siffatta
disposizione, giacché demanda all’officiando c.t.u. il compito di accertare
l’esistenza di uno “spazio pubblico”, che è nozione più ampia di piazza o pubblica
via.
Con il diciassettesimo motivo (erroneamente indicato come quindicesimo)
il ricorrente principale (nel procedimento iscritto al n. 2890 – 2012 R.G.)
denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art.
115 cod. proc. civ..
Deduce che le controparti hanno sempre sostenuto ed ammesso che tra gli
edifici corre un confine tra due proprietà private; che tale circostanza – per nulla
“contestata” – avrebbe dovuto senz’altro indurre al rigetto dell’eccezione di parte
avversa correlata alla previsione del 2° co. dell’art. 879 cod. civ..
Con il diciottesimo motivo (erroneamente indicato come sedicesimo) il
ricorrente principale (nel procedimento iscritto al n. 2890 – 2012 R.G.)
denuncia ai sensi dell’art. 360, l° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt.
112 e 345 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.; denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co.,
n. 5, cod. proc. civ. il difetto di motivazione.

26

proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 879 cod. civ.

Deduce che l’eccezione circa la natura pubblica dello spazio interposto tra gli
edifici è infondata, siccome si evince dalla certificazione in data 28.4.2011
all’uopo prodotta.
Deduce inoltre che la disposta c.t.u. è diretta a colmare le carenze istruttorie
in cui le controparti sono incorse e “nulla potrà aggiungere agli accertamenti ed

principale, pagg. 82

83); che conseguentemente la statuizione impugnata

difetta di qualsivoglia motivazione in ordine alla necessità ed utilità degli
accertamenti demandati all’officiando c.t.u. ed in ordine alla rilevanza
dell’esistenza di una strada eventualmente pubblica interposta tra i fabbricati.
Con il

diciannovesimo motivo

(erroneamente indicato come

diciassettesimo) il ricorrente principale (nel procedimento iscritto al n. 2890 2012 R.G.) denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la
contraddittorietà della motivazione.
Deduce che, per un verso, la sentenza impugnata “postula che tra i fabbricati
in discussione non esista una strada o piazza pubblica ma un confine” (così
ricorso principale, pag. 83), per altro verso, reputa “debba essere accertata
l’esistenza (…) di un confine o di una strada o piazza pubblica” (così ricorso
principale, pag. 84).
Con il ventesimo motivo (erroneamente indicato come diciottesimo)

il

ricorrente principale (nel procedimento iscritto al n. 2890 – 2012 R.G.)
denuncia “violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: difetto di motivazione in
ordine al discostamento della corte di appello rispetto al consolidato
orientamento interpretativo della Suprema Corte” (così ricorso principale, pag.
84).

27

ai dati (necessari e sufficienti) già acquisiti agli atti di causa” (così ricorso

Con il ventunesimo motivo (erroneamente indicato come diciannovesimo) il
ricorrente principale (nel procedimento iscritto al n. 2890 – 2012 R.G.)
denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. “violazione principi
giuridici e difetto di motivazione” (così ricorso principale, pag. 85).
Con il primo motivo il ricorrente incidentale (nel procedimento iscritto al

cod. proc. civ..
Deduce che l’oggetto del giudizio concerneva anche l’accertamento della
legittimità delle distanze intercorrenti tra i due edifici.
Con il secondo motivo il ricorrente incidentale (nel procedimento iscritto
al n. 2890 – 2012 R.G.) denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc.
civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 delle n.t.a. del p.r.g./1975 e
dell’art. 2697 cod. civ..
Deduce che la distanza che intercorre tra gli edifici per cui è controversia,
deve considerarsi legittima sia alla stregua della disciplina vigente all’epoca della
costruzione dell’edificio “Romano” sia alla stregua della disciplina sopravvenuta;
che in pari tempo la distanza tra i due edifici deve reputarsi legittima in
dipendenza della natura pubblica dello spazio che vi è interposto.
Deduce perciò che nessun risarcimento è dovuto a Francesco Perrella.
Deduce che in ogni caso controparte non ha dato prova dell’ontologica
esistenza del pregiudizio, sicché non vi è margine per far luogo alla liquidazione
equitativa.
Con il primo motivo il ricorrente principale (nel procedimento iscritto al n.
18329 – 2014 R.G.) denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la
violazione e falsa applicazione dell’art. 279, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dei

28

n. 2890 – 2012 R.G.) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345

principi attinenti ai rapporti tra sentenza non definitiva e sentenza definitiva;
denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione della
preclusione correlata agli accertamenti già compiuti con la sentenza non
definitiva.
Deduce che la corte territoriale ha rinnegato gli accertamenti operati con la

Con il secondo motivo il ricorrente principale (nel procedimento iscritto al
n. 18329 – 2014 R.G.) denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.
la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 punto 12, 4 cpv., delle vigenti n.t.a.
del p.r.g. del Comune di Bojano approvate con d.c.r. n. 348/2002.
Deduce che la corte di Campobasso ha ancorato la sua decisione all’iniziale
versione dell’art. 6 punto 12, 4 cpv., delle n.t.a. e non già alla versione poi
effettivamente approvata con d.c.r. n. 348/2002, versione, quest’ultima, che più
non contempla la disposizione transitoria.
Deduce in particolare che il criterio di riferimento è quello dell’altezza del
fabbricato da costruire, altezza tuttavia che giammai può essere superiore a
quella massima, pari ad 11 m., consentita dall’art. 6.9 delle n.t.a. del 2002; che
dunque in dipendenza della versione finale dell’art. 6 punto

12, 4 cpv., delle

nuove n.t.a. l’altezza da assumere ai fini del computo dei distacchi è
rigorosamente pari a m. 11.
Deduce ancora che pur a reputare inapplicabile la disciplina sopravvenuta,
siccome riferita unicamente ad edifici costruendi e non già ad edifici già costruiti,
il computo della distanza deve essere operato alla stregua del d.m. n. 1444/1968
ovvero alla stregua dell’art. 873 cod. civ..
Con il terzo motivo il ricorrente principale (nel procedimento iscritto al n.
18329 – 2014 R.G.) denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la
29

sentenza non definitiva.

violazione dell’art. 6 punto 12, 1 cpv., dell’art. 6 punto 13, 1 cpv., dell’art. 6
punto 4, ult. cpv., delle vigenti n.t.a. del p.r.g. del Comune di Bojano approvate
con d.c.r. n. 348/2002; ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la
violazione o falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi.
Deduce che “inequivocabilmente (…) la normativa del 2002 esclude

sede stradale” (così ricorso principale, pag. 26);

che in conformità a siffatta

normativa il c.t.u. “ha escluso i balconi dal computo dei distacchi ed ha quindi
accertato che l’edificio Romano non viola (…) la nuova normativa in materia di
distanze” (così ricorso principale, pagg. 26 – 27).
Deduce che l’interpretazione della normativa secondaria dalla corte molisana
fatta propria “è erronea, illogica ed irragionevole” (così ricorso principale, pag.
27); che la corte d’appello non ha tenuto conto che il limite di cui all’art. 6.4 delle
nuove n.t.a. “riguarda solo ed esclusivamente la determinazione dell’area coperta
degli edifici” (così ricorso principale, pag. 28) e “non incide minimamente sul
principio (…) dell’irrilevanza dei balconi ai fini della misurazione dei distacchi”
(così ricorso principale, pag. 27).
Con il quarto motivo il ricorrente principale (nel procedimento iscritto al
n. 18329 – 2014 R.G.) denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.
la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 punto 12, 3 cpv. (seconda parte),
delle n.t.a. del p.r.g. del Comune di Boiano approvate con d.c.r. n. 348/2002; ai
sensi dell’art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 12 delle
preleggi.
Deduce che il c.t.u. nominato in seconde cure ha accertato che “i due edifici
(…) risultano entrambi

(ovvero

progressivamente arretrati, nei diversi piani, rispetto alla proiezione verticale del
30

completamente i balconi dal calcolo delle distanze tra edifici, dal confine o dalla

fronte) nella loro parte centrale, nella quale si fronteggiano” (così ricorso
principale, pag. 29).
Deduce dunque che la verifica del rispetto delle distanze, siccome ha
esplicitato il consulente d’ufficio, “va fatta con riferimento a ciascun gradone
rispetto al fronte del corrispondente gradone dell’edificio prospiciente”

(così

del Settore Urbanistica del Comune di Bojano” (così ricorso, pag. 30).
Deduce quindi che ha errato la corte di merito a reputare ininfluente la
circostanza che ambedue gli edifici sono “gradonati”; che difatti l’opzione
ermeneutica recepita dalla corte distrettuale rende del tutto superflua la
disposizione delle n.t.a. in materia di edifici “gradonati”, atteso che occorrerebbe
calcolare i distacchi “in ogni caso dalle proiezioni verticali dei due punti di
massima sporgenza” (così ricorso principale, pag. 31).
Con il quinto motivo il ricorrente principale (nel procedimento iscritto al
n. 18329 – 2014 R.G.) denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.
la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 punto 13, 4° cpv., delle n.t.a. del
p.r.g. del Comune di Bojano approvate con d.c.r. n. 348/2002; ai sensi dell’art.
360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di
discussione.
Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale e così
come ha riscontrato il consulente officiato in seconde cure, la parte ovest
dell’edificio “Romano” fronteggia un “lotto” edificato sin dal 1982; che
conseguentemente diversa è la disposizione normativa applicabile al caso di
specie – il secondo alinea e non già il terzo del 4° cpv. dell’art. 6.13 della n.t.a. ed ulteriormente, siccome ha correttamente concluso il c.t.u., che “l’edificio

ricorso principale, pag. 29); che in tal senso si è espresso pure “il responsabile

Romano rispetta le distanze sul lato ovest (ovviamente non considerando i
balconi, per i motivi già ampiamente illustrati)” (così ricorso principale, pag. 33).
Con il sesto motivo il ricorrente principale (nel procedimento iscritto al n.
18329 – 2014 R.G.) denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la
violazione e falsa applicazione dell’art. 879 cod. civ., dell’art. 14 delle vigenti

dell’art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisivo
oggetto di discussione.
Deduce che il c.t.u. ha accertato che lo spazio interposto tra i due edifici, al
servizio di un supermercato e della caserma dei carabinieri di Boiano, “pur
catastalmente privato, è urbanisticamente definito come , ai
sensi dell’art. 14 delle n.t.a. del 2002″ (così ricorso principale, pag. 34); che la
corte di seconde cure “ha omesso di considerare le numerose circostanze dì fatto
(…) che (…) nel caso di specie avrebbero dovuto far concludere per l’applicabilità
dell’art. 14 delle n.t.a. del 2002 e, comunque, dell’esenzione di cui all’art. 879
c.c.” (così ricorso principale, pag. 35).
Deduce che propriamente lo spazio interposto tra gli edifici ha natura di
strada vicinale ovvero di strada di “uso pubblico”; che “numerosi sono (…) gli
elementi sintomatici – tutti rilevati dal c.t.u. (…) – dai quali si ricava il carattere
pubblico della strada de qua” (così ricorso principale, pag. 38).
Con il primo motivo i ricorrenti incidentali (nel procedimento iscritto al n.
18329 – 2014 R.G.) Teresa Barbieri “ed altri” denunciano ai sensi dell’art. 360,
10 co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
su punto decisivo della controversia “rappresentato dall’uso pubblico della via
interposta tra i due edifici ai fini dell’inapplicabilità delle norme relative alle
distanze” (così ricorso incidentale, pag. 20).
32

n.t.a. del p.r.g. del Comune di Bojano approvate con d.c.r. n. 348/2002; ai sensi

Deducono che la corte d’appello ha omesso di considerare i numerosi indici
sintomatici che giustificano la classificazione dello spazio interposto tra i due
edifici quale area irreversibilmente destinata sin dal 1976 all’uso pubblico e
dunque legittimano l’operatività nella fattispecie della previsione dell’art. 879, 2°
co., cod. civ..

Romano con il sesto motivo del ricorso principale.
Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali (nel procedimento iscritto al
n. 18329 – 2014 R.G.) Teresa Barbieri “ed altri” denunciano ai sensi dell’art.
360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 6.4
della variante alle n.t.a. del p.r.g. del Comune di Bojano approvata con d.c.r. n.
348/2002, segnatamente delle disposizioni concernenti il criterio di calcolo delle
distanze tra edifici con balconi.
Deducono che il p.r.g. del Comune di Bojano ha escluso dal calcolo delle
distanze legali le balconate; che l’art. 6.4, di cui la corte d’appello ha fatto
applicazione, siccome ha evidenziato lo stesso c.t.u., “disciplina una diversa
fattispecie (…) che nulla ha a che vedere con il calcolo delle distanze tra edifici”
(così ricorso incidentale, pag. 37).
Deducono in ogni caso di aderire alle prospettazioni formulate da Nicola
Romano con il terzo motivo del ricorso principale.
Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali (nel procedimento iscritto al n.
18329 – 2014 R.G.) Teresa Barbieri “ed altri” denunciano ai sensi dell’art. 360,
1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 6.12, 4 cpv.,
e dell’art. 6.13, 4 cpv., della variante alle n.t.a. del p.r.g. del Comune di Bojano

33

Deducono in ogni caso di aderire alle prospettazioni formulate da Nicola

approvate con d.c.r. n. 348/2002, segnatamente delle disposizioni concernenti la
disciplina delle distanze tra edifici.
Deducono che la corte di merito, ai fini della determinazione dell’altezza sulla
cui scorta computare il distacco, ha erroneamente applicato, così come si
desume pur dalle conclusioni del c.t.u., l’art. 6 delle n.t.a. “nella sua versione

12 e 13” (così ricorso incidentale, pag. 39); che di conseguenza l’altezza di
riferimento è pari ad m. 11 e non già a m. 16,80 e le distanze che ne derivano
sono state dall’edificio “Romano” senz’altro rispettate.
Deducono inoltre che la violazione denunciata “ha riverberato i suoi effetti
anche nella ulteriore parte della sentenza gravata in cui (…) dispone
l’arretramento del lato ovest dell’edificio per 8,40 mt., erroneamente
ritenendo il lotto fronteggiante tale lato come inedificato, lotto invece edificato
sin dal 1982″ (così ricorso incidentale, pag. 46).
Deducono in ogni caso di aderire alle prospettazioni formulate da Nicola
Romano con i motivi secondo e quinto del ricorso principale.
Con il quarto motivo i ricorrenti incidentali (nel procedimento iscritto al n.
18329 – 2014 R.G.) Teresa Barbieri “ed altri” denunciano ai sensi dell’art. 360,
10 co., n. 3, cod. proc. civ. l’errata applicazione dell’art. 6.12, 4° co., della
variante alle n.t.a. del p.r.g. del Comune di Bojano approvata con d.c.r. n.
348/2002, disciplinante le distanze tra edifici “gradonati”.
Premettono che ambedue gli edifici sono “gradonati”, siccome acclarato sulla
scorta delle espletate c.t.u. e della documentazione, anche fotografica, allegata.

34

ante modifica del 2002, senza cioè tenere conto dei capoversi aggiunti ai punti n.

Indi deducono che la corte distrettuale ha erroneamente applicato alla
fattispecie la prima anziché la seconda parte dell’art. 6.14, 4 0 co., della variante
alle n.t.a..
Deducono altresì che il distacco previsto dalla seconda parte dell’art. 6.14, 40
co., della variante alle n.t.a. è stato nel caso di specie, siccome ha riscontrato il

Deducono in ogni caso di aderire alle prospettazioni formulate da Nicola
Romano con il quarto motivo del ricorso principale.
Con il quinto motivo i ricorrenti incidentali (nel procedimento iscritto al n.
18329 – 2014 R.G.) Teresa Barbieri “ed altri” denunciano ai sensi dell’art. 360,
1° co., n. 5, cod. proc. civ. la contraddittorietà della motivazione in ordine alla
liquidazione equitativa del danno.
Deducono che il periodo temporale da considerare ai fini della liquidazione
equitativa del danno coincide con gli anni compresi tra il 1986 ed il 1989 e non
già con gli anni compresi tra il 1979 e la data della impugnata statuizione.
Deducono in particolare che solo a decorrere dal 1986 Francesco Perrella ha
ottenuto per il suo edificio la licenza in sanatoria ed il cambio di destinazione
d’uso da opificio industriale a civile abitazione; che a decorrere dal 1989
Francesco Perrella non è più proprietario dell’intero edificio; che il Perrella non ha
mai abitato il fabbricato di sua proprietà, giacché ha concesso in locazione a terzi
i singoli cespiti.
Con il sesto motivo i ricorrenti incidentali (nel procedimento iscritto al n.
18329 – 2014 R.G.) Teresa Barbieri “ed altri” denunciano ai sensi dell’art. 360,
1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 279, 2° co.,
n. 4, cod. proc. civ. e dei principi attinenti al rapporto tra sentenza non definitiva

35

c.t.u., ampiamente rispettato.

e sentenza definitiva; denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc.
civ.

error in procedendo

per violazione della preclusione correlata agli

accertamenti compiuti con la sentenza non definitiva.
Deducono di aderire alle prospettazioni formulate da Nicola Romano con il
primo motivo del ricorso principale.

n. 18329 – 2014 R.G.) Francesco Perrella denuncia in relazione all’art. 360, 1°
co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ. e
dell’art. 2909 cod. civ.; la nullità della sentenza per violazione del giudicato
interno.
Deduce che sono passati in giudicato i capi della sentenza di prime cure
concernenti, tra l’altro, l’altezza – pari a m. 16,80 – dell’edificio “Romano”, la
natura non edificata del lotto di proprietà “Perrella” frontistante nella parte ovest
il fabbricato “Romano”, le modalità di misurazione delle distanze, l’individuazione
della linea di confine tra le proprietà de quibus, le dimensioni degli aggetti, dei
balconi e delle balconate, le distanze tra il fabbricato “Romano” ed il fabbricato
“Perrella”, la presenza di un confine di proprietà nell’area interposta tra i
fabbricati.
Deduce che sono passati in giudicato i capi della sentenza n. 204/2010 della
corte di Campobasso concernenti la dichiarazione di illegalità della distanza tra gli
edifici de quibus e la lunghezza – m. 16,80 – della distanza da rispettare tra le
massime sporgenze dei medesimi fabbricati.
Deduce che sono passati in giudicato i capi della sentenza n. 134/2013 della
corte di Campobasso concernenti l’ordine di demolizione delle parti strutturali

36

Con il primo motivo il ricorrente incidentale (nel procedimento iscritto al

dell’immobile “Romano” diverse dai balconi e la distanza – m. 8,40 – dal confine
da rispettare in ipotesi di rigetto degli avversi ricorsi.
Deduce che è passata in giudicato la sentenza n. 63/2007 della corte di
Campobasso che ha disposto, tra l’altro, l’estromissione dal giudizio di Italo Risi.
Con il secondo motivo il ricorrente incidentale (nel procedimento iscritto

10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Deduce che le disposizioni asseritamente più favorevoli introdotte con la
variante alle n.t.a., di cui ex adverso si è invocata l’applicazione e viceversa da
disapplicare, si riferiscono ai “balconi” e alle “balconate”; che nell’edificio
“Romano” non sono presenti “balconi”, ma “balconate”, ovvero strutture più
consistenti e di notevoli dimensioni.
Con il terzo motivo il ricorrente incidentale (nel procedimento iscritto al
n. 18329 – 2014 R.G.) Francesco Perrella denuncia in relazione all’art. 360, 10
co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 9 d.m. 1444/1968.
Deduce che le vigenti n.t.a. del p.r.g. del Comune di Bojano approvato con
d.c.r. n. 348/2002, qualora si reputi che escludano – siccome ha reputato la
corte territoriale – dal calcolo dalla distanza i balconi fino a concorrenza di m.
1,40, violano l’art. 9 del d.m. n. 1444-1968 e vanno disapplicate con contestuale
applicazione di tal ultima disciplina, di rango superiore ed inderogabile se più
rigorosa.
Con il quarto motivo il ricorrente incidentale (nel procedimento iscritto al
n. 18329 – 2014 R.G.) Francesco Perrella denuncia in relazione all’art. 360, 10
co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il
travisamento delle vigenti n.t.a. del p.r.g. del Comune di Bojano.

37

al n. 18329 – 2014 R.G.) Francesco Perrella denuncia in relazione all’art. 360,

Deduce che sono “compresi nel concetto di costruzione i balconi ed a maggior
ragione i corpi di fabbrica costituenti balconate (…), potendosi escludere (…)
soltanto gli elementi aventi natura ornamentale” (così ricorso incidentale, pag.
67); che l’edificio “Romano” presenta balconate di ampiezza e profondità tale che
dovranno necessariamente essere prese in considerazione ai fini del computo

Con il

primo motivo condizionato

il

ricorrente incidentale

(nel

procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G.) Francesco Perrella denuncia in
relazione all’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 345 cod.
proc. civ..
Deduce che in prime cure nessuna delle controparti aveva invocato, in via di
eccezione, l’applicabilità dell’art. 879, 20 co., cod. civ.; che in seconde cure
l’applicazione dell’art. 879, 2° co., cod. civ. è stata sollecitata non già con l’atto
di gravame, sibbene tardivamente nel corso del giudizio di secondo grado.
Con il

secondo motivo condizionato

il

ricorrente incidentale

(nel

procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G.) Francesco Perrella denuncia in
relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa
applicazione di norme di diritto.
Deduce, qualora si riconosca – conformemente alle avverse prospettazioni che le balconate non sono da computare ai fini del calcolo delle distanze, che è
incongrua liquidazione del danno operata dalla corte molisana, cosicché si
giustifica la rideterminazione in aumento dell’ammontare già liquidato.
1. Ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. va disposta la riunione al procedimento
iscritto al n. 2890/2012 R.G., scaturito dal ricorso (principale) proposto da
Francesco Perrella, del procedimento iscritto al n. 18329/2014 R.G., scaturito dal

38

delle distanze.

ricorso (principale) proposto da Nicola Romano (cfr. Cass. 31.10.2011, n. 22631,
secondo cui l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse,
previsto dall’art. 274 cod. proc. civ., essendo volto a garantire l’economia ed il
minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in
sede di legittimità, sia in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse

pronunciate in grado di appello in un medesimo giudizio, legate l’una all’altra da
un rapporto di pregiudizialità e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per
cassazione).
2. Italo Risi è stato estromesso dal giudizio con sentenza non definitiva n.
63/2007 della corte d’appello passata in giudicato.
Italo Risi pertanto non è legittimato a prender parte al presente giudizio di
legittimità e ad esperire, segnatamente nell’ambito procedimento iscritto al n.
18329 – 2014 R.G., ricorso incidentale.
3. Sono strettamente connessi il primo ed il secondo motivo del ricorso
principale esperito da Francesco Perrella nel procedimento iscritto al n. 2890
— 2012 R.G. ed il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale esperito
dallo stesso Francesco Perrella nel procedimento iscritto al n. 18329 — 2014
R.G..
Se ne giustifica perciò la disamina contestuale.
I medesimi motivi sono fondati e meritevoli di accoglimento.
Evidentemente questa Corte non può che reiterare i propri insegnamenti.
Ovvero in primo luogo l’insegnamento per cui, in tema di distanze legali fra
edifici, mentre non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del
fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, di rifinitura od

A

39

pronunciate in separati giudizi sia, a maggior ragione, in presenza di sentenze

4.accessoria di limitata entità, come la mensole, le lesene, i cornicioni, le grondaie
e simili, rientrano nel concetto civilistico di “costruzione” le parti dell’edificio,
quali scale, terrazze e corpi avanzati (cosiddetti “aggettanti”), che, seppure non
corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinate ad estendere ed ampliare
la consistenza del fabbricato. E per cui, ulteriormente, agli effetti di cui all’art.

essere unica e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo
delle distanze, dalla normativa secondaria, giacché il rinvio contenuto nella
seconda parte dell’art. 873 cod. civ. è limitato alla sola facoltà per i regolamenti
locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella
codicistica (cfr. Cass. 26.1.2005, n. 1556; nella specie, questa Corte, nel
confermare la sentenza impugnata, ha qualificato come costruzione la
realizzazione, in aggiunta al preesistente edificio, di un corpo di fabbrica
sporgente costituito da una soletta in cemento armato della larghezza di mt.
1,60, contornata da parapetto alto mt. 1,50 edificato con colonnine prefabbricate
in cemento armato; Cass. 19.9.2016, n. 18282; Cass. 22.7.2010, n. 17242).
Ovvero in secondo luogo l’insegnamento secondo cui l’art. 9, 2° co., del d.m.
2.4.1968, n. 1444, essendo stato emanato su delega dell’art. 41 quinquies della
legge 17.8.1942, n. 1150 (cosiddetta “legge urbanistica”), aggiunto dall’art. 17
della legge 6.8.1967, n. 765, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue
disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i
fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali
successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica (cfr. Cass. sez. un.
7.7.2011, n. 14953; Cass. 26.7.2016, n. 15458, secondo cui, in tema di distanze
tra fabbricati, nel regolamento locale che non preveda distanza alcuna o che
preveda distanze inferiori a quelle minime prescritte per zone territoriali
40

873 cod. civ., la nozione di “costruzione”, che è stabilita dalla legge statale, deve

omogenee dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, questa inderogabile disciplina si
inserisce automaticamente, con immediata operatività nei rapporti tra privati, in
virtù della natura integrativa del regolamento rispetto all’art. 873 cod. civ.).
D’altronde, a tal ultimi riguardi la giurisprudenza amministrativa ha
puntualizzato che in linea generale non è legittima l’adozione, negli strumenti

tema di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i
fabbricati), nel senso che lo stesso, essendo stato emanato su delega dell’art. 41
quinquies della legge n. 1150/1942, ha efficacia di legge (cfr. Consiglio di Stato
21.10.2013, n. 5108).
Negli esposti termini, giacché è da escludere che i balconi dell’edificio
“Romano” abbiano funzione meramente ornamentale in dipendenza delle
dimensioni che li caratterizzano – “è risultato dall’istruttoria svolta che detti
elementi costruttivi nel caso di specie non hanno solo una funzione ornamentale
ma sono funzionali all’edificio” (così sentenza non definitiva n. 204/2010, pag.
16; in proposito cfr. altresì ricorso incidentale Perrella nel procedimento iscritto al
n. 18329 – 2014 R.G., pag. 68) –

non possono essere condivise e vanno

conseguentemente censurate, siccome contrastanti con la nozione “unitaria” e
“statuale” di “costruzione” e con il principio dell’inderogabilità

in peius della

disciplina di cui all’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, l’affermazione della corte di
merito, di cui alla sentenza non definitiva n. 204/2010 e sulla cui scorta è stata
reputata infondata l’eccezione del Perrella, a tenor della quale il regolamento
locale può dettare tout court una diversa disciplina (“l’interpretazione data dal
Perrella alla norma suddetta (…) è corretta (…), ma solo se il piano regolatore
locale non detti una diversa disciplina”; così sentenza non definitiva n. 204/2010,
pag. 19) nonché le affermazioni, del pari della corte di merito, di cui alla
41

urbanistici comunali, di norme contrastanti con quelle del d.m. n. 1444/1968 (in

sentenza definitiva n. 134/2013, a tenor delle quali “va applicata invece la nuova
normativa che (…) esclude i balconi” (così sentenza d’appello definitiva, pag. 35)
ed “i balconi saranno intangibili solo fino a mt. lineari 1,40, da misurarsi,
ovviamente, partendo dalla linea di attacco balcone – facciata” (così sentenza
d’appello definitiva, pag. 35) (cfr. specificamente Cass. 27.6.2007, n. 17089,

alla determinazione del relativo calcolo, poiché il balcone, estendendo in
superficie il volume edificatorio, costituisce corpo di fabbrica, e poiché l’art. 9 del
d.m. 2.4.1968, n. 1444, stabilisce distanze inderogabili, un regolamento edilizio
che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga
conto dell’estensione del balcone, è “con tra legem”, in quanto, sottraendo dal
calcolo della distanza l’estensione del balcone, viene a determinare una distanza
tra fabbricati inferiore al distacco voluto dalla cosiddetta “legge ponte”).
4. Non meritano seguito il terzo ed il quarto motivo del ricorso
principale esperito da Francesco Perrella nel procedimento iscritto al n. 2890
– 2012 R.G..
Si premette che l’interesse a proporre impugnazione ha origine e natura
processuali e sorge dalla soccombenza, connessa ad una statuizione del giudice a
quo capace di arrecare pregiudizio alla parte, la quale, proprio col mezzo
dell’impugnazione, tende a rimuovere il pregiudizio stesso (cfr. Cass. sez. un.
3.11.2005, n. 21289).
In tal guisa la violazione dei principi che Francesco Perrella con il terzo mezzo
di impugnazione prospetta e del pari l’ “erronea lettura delle disposizioni
contenute nelle vigenti n.t.a.” che il Perrella con il quarto mezzo di impugnazione
denuncia, sono del tutto ingiustificate a fronte della necessità, prefigurata dalla
corte distrettuale con la statuizione non definitiva, di verificare “se allo stato è

secondo cui, in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi, con riferimento

legittimo (…) l’ordine di arretramento pronunciato dal primo giudice (…) e
applicare la norma sopravvenuta qualora risulti meno aspra” (così sentenza
d’appello non definitiva, pagg. 17

18) e di far ricorso all’ausilio di un c.t.u. “che

ispezioni i luoghi ed effettui nuovamente le misurazioni delle distanze alla luce
della acquisita variante del piano regolatore, verificando se l’edificio costruito dal

(così sentenza d’appello non definitiva, pag. 19).
Al contempo restano assorbiti dal buon esito dei motivi di cui al precedente
punto 3 i profili dei motivi de quibus agitur concernenti la necessità di tener
conto dei balconi e degli aggetti ai fini del computo delle distanze.
5. Destituito di fondamento è

pur il

quinto motivo

del

ricorso

principale esperito da Francesco Perrella nel procedimento iscritto al n. 2890

2012 R.G..
E’ da escludere, da un canto, che la corte territoriale abbia devoluto

all’ausiliario d’ufficio l’individuazione del contenuto delle n.t.a..
E’ da ribadire, dall’altro, in ordine alla pretesa inutilità degli accertamenti
tecnici disposti in grado d’appello, che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo
istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti
ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo
potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario
(cfr. Cass. 5.7.2007, n. 15219; Cass. 15.4.2002, n. 5422, secondo cui, in
materia di procedimento civile, la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di
prova, ma è finalizzata all’acquisizione, da parte del giudice del merito, di un
parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi
probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche

43

Romano sia e quale sia la superficie dei balconi e degli aggetti”

conoscenze; la nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale di
tale giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti).
6. Restano assorbiti nel buon esito dei motivi di cui al precedente punto 3 il
sesto (con cui si è denunciata “l’erronea presupposizione dell’esistenza di una
norma delle n.t.a. del p.r.g. locale del Comune di Bojano che esclude gli aggetti
il

settimo (con cui si è denunciata la “ritenuta escludibilità degli aggetti
attesa la già denunciata inesistenza di una norma che autorizzi ad esentare dal
calcolo gli aggetti (…)”: così ricorso principale, pag. 61), l’ottavo (con cui si è
dedotto che “gli appellanti non hanno mai sostenuto l’esistenza di una
disposizione delle n.t.a. che escludesse dal calcolo gli aggetti”: così ricorso
principale, pag. 62), il nono (con cui si è denunciato il difetto di motivazione
della sentenza non definitiva n. 204/2010 nella parte in cui qualifica gli aggetti
esistenti semplici “balconi” e non già “balconate”),

il decimo (con cui si è

dedotto che vanno considerati “nel calcolo delle distanze tra i fabbricati i balconi
di dimensioni superiori a ml. 1,40”: così ricorso principale, pag. 64),

il

ventesimo (con cui si è dedotto il discostamento dai consolidati insegnamenti di
questa Corte di legittimità in forza dei quali, ai fini del computo delle distanze,
devono essere considerati tutti gli aggetti eccezion fatta per quelli meramente
ornamentali e devono essere disapplicate le norme di livello secondario
contrastanti con norme di livello superiore) ed il ventunesimo motivo (con cui
si è dedotto che la corte del Molise “ha ignorato totalmente i principi giuridici (…)
del diritto urbanistico nel calcolo delle distanze”: così ricorso principale, pag. 85)
del ricorso principale esperito da Francesco Perrella nel procedimento iscritto
al n. 2890 – 2012 R.G..

44

dal calcolo delle distanze tra fabbricati”: così ricorso principale, pag. 59),

7. Non merita seguito l’undicesimo motivo

del ricorso principale

esperito da Francesco Perrella nel procedimento iscritto al n. 2890 — 2012
R.G..
Più esattamente, nel solco dell’insegnamento n. 21289 del 3.11.2005 delle
Sezioni Unite di questa Corte dapprima menzionato, è da disconoscere la

Ed invero per nulla si giustifica la pretesa violazione dell’art. 2909 cod. civ. in
ordine all’altezza del fabbricato “Romano”, in ordine alla linea di confine, in
ordine alle distanze tra gli edifici delle parti in lite, in ordine alla natura “non
gradonata” dell’edificio “Romano”, in ordine alla natura della area interposta tra
gli edifici de quibus al cospetto della pura e semplice determinazione della corte
di seconde cure di dar corso ad una più specifica c.t.u. “che ispezioni i luoghi ed
effettui nuovamente le misurazioni delle distanze alla luce della acquisita variante
del piano regolatore (…)” (così sentenza d’appello non definitiva, pag. 19), che
verifichi “se l’edificio costruito dal Romano sia e (…) se lo spazio
compreso tra i due edifici (…) sia pubblico, e da quando” (così sentenza d’appello
non definitiva, pag. 19).
E’ indubitabile, per altro verso, che il giudice del merito per nulla è vincolato
dalle deduzioni tratte dall’officiato c.t.u. dagli accertamenti tecnici all’uopo
esperiti, giacché è compito istituzionale del giudice trarre autonomamente
logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio
acquisito (cfr. Cass. 20.7.2001, n. 9922).
Resta infine assorbito nel buon esito dei motivi di cui al precedente punto 3 il
profilo del motivo in disamina concernente la supposta formazione del giudicato
interno in ordine alla natura degli aggetti, in quanto “estesissimi corpi di fabbrica

45

supposta violazione del giudicato “interno”.

costituenti parte integrante della costruzione” (così ricorso principale, pag. 66) e
dunque vere e proprie “balconate”.
8. Non meritano seguito
quattordicesimo,

il

il

quindicesimo,

dodicesimo,
il

sedicesimo,

il

tredicesimo,

il diciassettesimo,

il
il

diciottesimo ed il diciannovesimo motivo del ricorso principale esperito da

Nel solco analogamente dell’insegnamento in precedenza citato (il riferimento
è a Cass. sez. un. 3.11.2005, n. 21289) si rappresenta che la violazione delle
norme di diritto che Francesco Perrella con il dodicesimo, con il quattordicesimo,
con il quindicesimo, con il sedicesimo, con il diciassettesimo e con il diciottesimo
mezzo di impugnazione prefigura e parimenti il difetto di motivazione, l’erronea
valutazione dei documenti allegati, delle c.t.u. e delle c.t.p. nonché la
contraddittorietà della motivazione che il Perrella con il tredicesimo, con il
diciottesimo e con il diciannovesimo mezzo di impugnazione adduce e del pari la
nullità della sentenza e del procedimento che Francesco Perrella con il
quindicesimo mezzo di impugnazione configura, sono del tutto ingiustificate a
fronte della necessità, affermata dalla corte di Campobasso con la statuizione
non definitiva, di ricorrere all’ausilio di un c.t.u., onde verificare “se l’edificio
costruito dal Romano sia ” (così sentenza d’appello non definitiva,
pag. 19) e “se lo spazio compreso tra i due edifici (…) sia pubblico, e da quando”
(così sentenza d’appello non definitiva, pag. 19).
Rilevano inoltre i già richiamati insegnamenti n. 15219/2007 e n. 5422/2002
in ordine all’assunto, specificamente veicolato dal diciottesimo motivo di ricorso,
a tenor del quale la corte di Campobasso avrebbe irritualmente ammesso la
c.t. u..

46

Francesco Perrella nel procedimento iscritto al n. 2890 — 2012 R.G..

9. Destituito di fondamento è il primo motivo del ricorso incidentale
esperito da Nicola Romano nel procedimento iscritto al n. 2890 – 2012 R.G..
E’ fuor di dubbio che il divieto di proporre domande nuove nel corso del
processo deve ritenersi violato solo se la parte fa valere una pretesa
obiettivamente diversa da quella originaria, attraverso l’immutazione dell’oggetto

precisi una domanda implicitamente compresa in quella originaria, come
presupposto indispensabile o come logica conseguenza immediata e diretta del
suo accoglimento, o formuli un’istanza resa necessaria da una nuova ed
imprevedibile eccezione della controparte (cfr. Cass. 18.6.1973, n. 1774; nella
circostanza questa Corte ha ritenuto che la domanda di condanna del convenuto
all’arretramento del suo fabbricato di nuova costruzione, per violazione delle
distanze legali, comprendesse strumentalmente e necessariamente l’istanza di
accertamento della linea di confine per stabilire se il fabbricato si trovasse a
distanza illegale da detta linea).
Sicché può pur concordarsi con il rilievo del ricorrente incidentale nel
procedimento iscritto al n. 2890 – 2012 R.G., a tenor del quale, contrariamente a
quanto la corte d’appello ha affermato, “la domanda relativa alla violazione delle
distanze legali non costituisce un ampliamento dell’oggetto del decidere né ha
introdotto indagini diverse, più ampie rispetto a quelle connesse o riconducibili
all’accertamento della linea di confine” (così ricorso incidentale, pag. 58).
Ciò nonostante in parte qua agitur la corte di merito, al di là della ratio
specificamente attinta dal mezzo di impugnazione in disamina (“nel corso di
questo grado di giudizio e al momento della precisazione delle conclusioni ha
completamente mutato la propria domanda (…)”: così sentenza d’appello non
definitiva, pag. 12), ha ancorato la sua decisione a due ulteriori rationes.
47

della domanda o dei fatti posti a fondamento di essa, e non anche quando essa

Ovvero in primo luogo alla ratio per cui la richiesta dal Romano esperita in
prime cure di regolamento del confine era stata dal primo giudice intesa come
rinunciata, “perché non riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni”
(così sentenza d’appello non definitiva, pag. 11), sicché il medesimo principale
appellante, “onde riproporre la questione del confine, avrebbe dovuto censurare

pag. 11).
Ovvero in secondo luogo alla ratio per cui avverso la determinazione del
confine operata dal primo giudice Nicola Romano si era limitato a chiedere
accertarsi l’esatto confine tra i fondi, “con la sola motivazione, (…) del tutto
generica, che è che il c.t.u. dubiti della posizione del
confine tra i terreni” (così sentenza d’appello non definitiva, pag. 12).
E’ innegabile quindi che il motivo di ricorso in disamina lascia impregiudicate
le surriferite ulteriori rationes.
Cosicché, pur a riconoscere il buon fondamento della censura in esame, le
ulteriori rationes, in quanto non impugnate, sono in ogni caso atte a “sostenere”
in parte qua la decisione n. 204/2010 della corte distrettuale (cfr. Cass. sez. lav.
4.3.2016, n. 4292, secondo cui il ricorso per cassazione non introduce un terzo
grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza
impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica
vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il
vizio o i vizi dedotti; ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su
di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali
logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso
che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”,
neppure sotto il profilo del vizio di motivazione; cfr. Cass. 11.1.2007, n. 389).
48

in maniera specifica detta statuizione” (così sentenza d’appello non definitiva,

10.

Destituito di fondamento è anche il secondo motivo del ricorso

incidentale esperito da Nicola Romano nel procedimento iscritto al n. 2890 —
2012 R.G..
Nel segno della pronuncia n. 21289 del 3.11.2005 in precedenza citata
similmente non si giustificano e la supposizione di legittimità della distanza

insussistenza di qualsivoglia pretesa risarcitoria a fronte dell’affermazione della
corte territoriale secondo cui deve “verificarsi se allo stato è legittimo (…) l’ordine
di arretramento pronunciato dal primo giudice, in analogia alle conseguenze
indotte nel processo dallo (…)” (così sentenza d’appello non
definitiva, pag. 17) ed a fronte della determinazione della stessa corte di far leva
sull’ “opera di un c.t.u. che ispezioni i luoghi ed effettui nuovamente le
misurazioni delle distanze (…), verificando (…) inoltre (…) se lo spazio compreso
tra i due edifici (…) sia pubblico, e da quando” (così sentenza d’appello non
definitiva, pag. 19).
11. Il primo motivo del ricorso principale esperito da Nicola Romano nel
procedimento iscritto al n. 18329 — 2014 R.G. ed il sesto motivo del ricorso
incidentale esperito da Teresa Barbieri “ed altri” nel procedimento iscritto al
n. 18329 — 2014 R.G. sono sostanzialmente sovrapponibili.
Se ne impone perciò l’esame contestuale.
Ambedue i motivi comunque sono privi di fondamento.
E’ innegabile che nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi
dell’art. 279, 2° e 4° co., cod. proc. civ. e di prosecuzione del giudizio per
l’ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato
(anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per
quelle da queste dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base
49

intercorrente tra gli edifici delle parti in lite e la consequenziale prefigurazione di

dell’intervenuta pronuncia, a meno che questa sia stata riformata con sentenza
passata in giudicato pronunziata a seguito di impugnazione immediata; cosicché
il medesimo giudice non può risolvere le questioni anzidette in senso diverso con
la sentenza definitiva (cfr. Cass. 14.9.2004, n. 18510, ove si soggiunge che,
qualora ciò accada, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare

definitiva che non sia immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di
impugnazione differita, ed è abilitato ad interpretare la pronuncia che si assume
definitiva, poiché la formazione della preclusione data dal giudicato interno fa
parte dello sviluppo del procedimento e gli errori che eventualmente affliggano il
procedimento possono essere accertati dalla Corte di Cassazione anche
attraverso indagini di fatto).
Nondimeno è da escludere che la corte di Campobasso abbia con la pronuncia
n. 134/2013 statuito in modo difforme e contrastante con la pronuncia non
definitiva n. 204/2010.
E’ sufficiente porre in risalto che con la pronuncia definitiva la corte molisana

ha statuito in linea di perfetta, coerente continuità in ordine alla “persistenza o
meno del diritto all’arretramento del fabbricato Romano (alla luce della
sopravvenuta normazione secondaria e/o del disposto di cui al secondo comma
dell’art. 879 c.c.” (così sentenza d’appello definitiva, pagg. 29 e 30) ed in ordine
alla “quantificazione del danno da liquidarsi secondo criteri equitativi”

(così

sentenza d’appello definitiva, pag. 30), ossia in ordine alle questioni rimaste
effettivamente “aperte” all’esito della pronuncia non definitiva, con la quale si era
affermato che “deve dunque verificarsi se allo stato è legittimo (…) l’ordine di
arretramento pronunciato dal primo giudice, in analogia alle conseguenze indotte
nel processo dallo (…)”
50

(così sentenza d’appello non

d’ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non

definitiva, pag. 17), e con la quale si era affermato che “per addivenire dunque
alla quantificazione del danno occorre stabilire (…) se la violazione delle distanze
(…) sia persistita nel prosieguo” (così sentenza d’appello non definitiva, pag. 17).
Non merita seguito ovviamente la prospettazione del ricorrente principale
secondo cui con il díctum definitivo la corte di seconde cure ha “deciso in aperto

pag. 22).
E’ sufficiente il riferimento all’insegnamento di questo Giudice del diritto n.
9922/2001 di cui al precedente punto 7 è menzione.
12. Il secondo ed il quinto motivo del ricorso principale esperito da
Nicola Romano nel procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G. nonché il
terzo motivo del ricorso incidentale esperito da Teresa Barbieri “ed altri”
nel procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G. sono significativamente
correlati.
E’ opportuno quindi procedere alla loro congiunta disamina.
I motivi de quibus in ogni caso sono destituiti di fondamento.
Si ammetta pure, in primo luogo, siccome adducono Nicola Romano, Teresa
Barbieri “ed altri”, che il testo dell’art. 6.12, 4° cpv., delle n.t.a. cui occorre aver
riguardo, è – a seguito e per effetto della deliberazione n. 53 assunta dal
consiglio comunale di Bojano in data 29.12.2001 – sic et simpliciter quello per cui
“l’altezza da prendere in considerazione per la misura del distacco è sempre
quella del costruendo fabbricato e comunque mai inferiore all’altezza massima
raggiungibile secondo le norme vigenti”.
Si ammetta pure, dunque, che è da disconoscere operatività alla disposizione
“transitoria” a tenor della quale “in particolare se l’edificio più alto è stato
costruito, legalmente, con altezza superiore a quella consentita dalle presenti
51

contrasto con l’accertamento tecnico compiuto dal c.t.u.” (così ricorso principale,

norme, questa altezza reale è quella da considerare per il distacco”, disposizione
che, viceversa, Francesco Perrella reputa (cfr. controricorso di Francesco Perrella
nel procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G., pag. 37) ed il giudice di
seconde cure ha reputato applicabile (cfr. sentenza d’appello definitiva, pag. 36).
Si ammetta pure, in secondo luogo, siccome adducono Nicola Romano,

“la parte ovest dell’edificio Romano non fronteggia un (…)
bensì un manufatto edificato dal Perrella nell’anno 1982″ (così ricorso principale
di Nicola Romano nel procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G., pag. 32; cfr.
analogamente ricorso incidentale Teresa Barbieri “e altri” nel procedimento
iscritto al n. 18329 – 2014 R.G., pag. 46).
Tuttavia è innegabile che l’edificio “Romano”, di altezza indiscutibilmente pari
a m. 16,80

(cfr. al riguardo ricorso principale di Francesco Perrella nel

procedimento iscritto al n. 2890 – 2012 R.G., pag. 67), è stato costruito (allorché
già esisteva il complesso immobiliare “Perrella”)

antecedentemente

all’espunzione della disposizione “transitoria” avvenuta – si adduce – con la
delibera del consiglio comunale n. 53 del 29.12.2001.
Cosicché ineludibile sarebbe sul piano esegetico il corollario per cui i distacchi
da computare nella fattispecie de qua esulerebbero dall’ambito precettivo dell’art.
6.12, 4° cpv. (vigente), delle n.t.a., ove, appunto, è esclusivo riferimento a
fabbricato “costruendo” e alli “altezza massima raggiungibile”, ed andrebbero
riscontrati alla luce della locale pregressa disciplina se del caso integrata in
chiave modificativa – sostitutiva dalle prescrizioni del d.m. n. 1444/1968.
Nondimeno – e ben vero al di là del riferimento, nella pregressa disciplina,
all’altezza dell’edificio più alto ai fini del computo dei distacchi (cfr. al riguardo
ricorso principale di Francesco Perrella nel procedimento iscritto al n. 2890 –

/(A-

52

Teresa Barbieri “ed altri”, che, contrariamente all’assunto della corte d’appello,

2012 R.G., pagg. 56- 57) – ai sensi della prima parte del 2° co. dell’art. 9 del
d.m. n. 1444/1968, “qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate,
risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono
maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa” (i/ 2°
co. dell’art. 9 cit. prosegue puntualizzando che “sono ammesse distanze inferiori

oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni
plano volumetriche”).
Al riguardo si tenga conto che l’art. 136, 2° co., lett. b), del d.p.r. 6.6.2001,
n. 380, ha lasciato in vigore il 6°, l’ 8° ed il 9° co. dell’art. 41 quinquies rubricato “standards urbanistici” – della legge 17.8.1942, n. 1150 (articolo,
quest’ultimo, aggiunto dall’art. 17 della legge 6.8.1967, n. 765, ed abrogato
dall’art. 136 cit. in ogni altra sua previsione)

e che il d.m. n. 1444/1968 si

correla specificamente al disposto del 9° co. dell’art. 41 quinquies cit..
In questi termini in nessun modo può essere recepito il postulato per cui “la
corretta applicazione della normativa [comunale] sopravvenuta, nel testo in
vigore, avrebbe portato ad individuare l’altezza di riferimento per la
determinazione dei distacchi in m. 11 (e non nell’altezza effettiva dell’edificio
Perrella)” (così ricorso principale di Nicola Romano nel procedimento iscrítto al n.
18329 – 2014 R.G., pag. 25; cfr. similmente ricorso incidentale di Teresa Barbieri
“e altri” nel procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G., pagg. 41 – 42).
Negli stessi termini in nessun modo può essere recepito il postulato per cui
“l’edificio Romano rispetta le distanze sul lato ovest (ovviamente non
considerando i balconi, per i motivi già ampiamente illustrati)”

(così ricorso

principale di Nicola Romano nel procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G.,

53

a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino

pag. 33; cfr. similmente ricorso incidentale di Teresa Barbieri “e altri” nel
procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G., pag. 47).
Tanto, evidentemente, giacché – così come si è anticipato – le disposizioni in
tema di distanze tra costruzioni, segnatamente in tema di limiti inderogabili di
densità, altezza e distanza tra i fabbricati, di cui all’art. 9, 2° co., del d.m. n.

locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica (cfr. Cass.
sez. un. 7.7.2011, n. 14953; Cass. 12.2.2016, n. 2848; Cass. 11.2.2008, n.
3199).
Tanto, evidentemente, giacché l’altezza costituisce l’indice di riferimento in
base al quale va calcolata la distanza minima inderogabile fra edifici prescritta
dall’art. 9 d.m. n. 1444/1968, in quanto l’impregiudicata

ratio dell’art. 41

quinquies cit. (impregiudicata in dipendenza della mancata abrogazione dei
commi 6°, 8° e 9°) vieta la creazione di intercapedini di larghezza inferiore
all’altezza del più alto degli edifici che si fronteggiano (cfr. Cass. 29.5.2006, n.
12741; Cass. 27.3.2002, n. 4372; Cass. 1.3.1995, n. 2342)
Tanto, evidentemente, giacché, alla stregua dei rilievi di cui al precedente
punto 3, i balconi vanno considerati per intero, senza il “beneficio” di m. 1,40.
Tanto, evidentemente, giacché, alla stregua degli esiti degli accertamenti
tecnici d’ufficio e di parte all’uopo disposti, “al lato sud – est la distanza minima
assoluta tra i fabbricati in questione è di ml. 8; al lato nord – ovest (…) è pari a
ml. 9,50; quella dal confine è pari a ml. 5,00”

(così ricorso principale di

Francesco Perrella nel procedimento iscritto al n. 2890 – 2012 R.G., pag. 15).
Nel quadro dei rilievi testé esplicitati va comunque debitamente sottolineato
che Francesco Perrella ha prospettato che, tra gli altri, sarebbe passato in
giudicato il capo della sentenza n. 134/2013 concernente la “distanza da

44

54

1444/1968 in ogni caso prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti

rispettare tra la parete dell’edificio Romano ed il confine, pari alla metà
dell’altezza (ml. 16,80) raggiunta dal detto fabbricato, e quindi ml. 8,40” (così
ricorso incidentale di Francesco Perrella nel procedimento iscritto al n. 18329 2014 R.G., pag. 61) ed ha soggiunto che siffatto distacco – ml. 8,40 – “dovrà
essere rispettato in caso di rigetto del motivo di ricorso” (così ricorso incidentale

ovviamente – si aggiunge – computando per intero i balconi, ossia senza l’
“abbuono” di ml. 1,40.
13. Il terzo motivo del ricorso principale esperito da Nicola Romano nel
procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G. ed il secondo motivo del
ricorso incidentale esperito da Teresa Barbieri “ed altri” nel procedimento
iscritto al n. 18329 – 2014 R.G. sono sostanzialmente sovrapponibili.
Se ne impone quindi l’esame congiunto.
In ogni caso il buon esito e l’accoglimento del primo e del secondo motivo del
ricorso principale esperito da Francesco Perrella nel procedimento iscritto al n.
2890 – 2012 R.G. nonché del terzo e del quarto motivo del ricorso incidentale
esperito dallo stesso Francesco Perrella nel procedimento iscritto al n. 18329 2014 R.G. assorbono e rendono vana la disamina dei motivi in trattazione.
Più esattamente nel complesso delle argomentazioni di cui al precedente
punto 3 restano assorbite le prospettazioni per cui “la Corte (…) non ha tenuto
conto del divieto di computo dei balconi ai fini della misurazione dei distacchi e
delle distanze” (così ricorso principale nel procedimento iscritto al n. 18329 2014 R.G., pag. 28) e per cui “con il citato P.R.G. il Comune di Bojano ha
volutamente escluso dal calcolo delle distanze legali le balconate, purché siano
aperte e sprovviste di chiusure tampognate, proprio come appaiono i balconi

55

di Francesco Perrella nel procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G., pag. 61),

dell’edificio Romano” (così ricorso incidentale di Teresa Barbieri “ed altri” nel
procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G., pag. 36).
14. Il quarto motivo del ricorso principale esperito da Nicola Romano
nel procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G. ed il quarto motivo del
ricorso incidentale esperito da Teresa Barbieri “ed altri” nel procedimento

Se ne impone perciò la simultanea disamina.
Entrambi i motivi comunque sono privi di fondamento.
In proposito vanno recepiti e condivisi, a fronte delle fotografie riprodotte alle
pagine 40 e 41 del controricorso di Francesco Perrella (nel procedimento iscritto
al n. 18329 – 2014 R.G.), i rilievi del medesimo controricorrente secondo cui
l’edificio “Romano” non è gradonato, atteso che “i vari piani dell’edificio Romano
si sovrastano l’un l’altro e non sono in ritiro rispetto al piano sottostante” (così
controricorso di Francesco Perrella nel procedimento iscritto al n. 18329 – 2014
R.G., pag. 40), e secondo cui non è “gradonato” l’edificio di egli controricorrente.
Rimane impregiudicato dunque l’insegnamento di questo Giudice del diritto in
virtù del quale nel calcolo della distanza minima fra le costruzioni stabilita
dall’art. 873 cod. civ. o da norme regolamentari integrative il

locus a quo

coincide con la proiezione al suolo sul piano ideale su cui viene a giacere la linea
di confine della parte più sporgente della costruzione (cfr. Cass. 5.11.1990, n.
10615, ove si soggiunge che vengono in considerazione tutti gli elementi
costruttivi aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione
rispetto al suolo anche se accessorie e qualunque sia la loro funzione, a meno
che esse – come nel caso di oggetti di modeste dimensioni ed aventi funzione
meramente decorativa e di rifinitura – non si debbano considerare di entità

56

iscritto al n. 18329 – 2014 R.G. sono sostanzialmente sovrapponibili.

trascurabile rispetto all’interesse tutelato dalla norma considerato nel suo triplice
aspetto della tutela della sicurezza, della salubrità e dell’igiene).
15. Il sesto motivo del ricorso principale esperito da Nicola Romano nel
procedimento iscritto al n. 18329 — 2014 R.G. ed il primo motivo del ricorso
incidentale esperito da Teresa Barbieri “ed altri” nel procedimento iscritto al

Ne è necessaria quindi la contestuale disamina.
Ambedue i motivi in ogni caso sono destituiti di fondamento.
Si premette che i motivi de quibus si qualificano in via esclusiva in relazione
alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ..
Occorre tener conto, per un verso, che con i mezzi di impugnazione in esame
i ricorrenti censurano sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte d’appello
ha atteso ai fini della qualificazione dello spazio interposto tra i fabbricati delle
parti in lite in rapporto alla previsione del 2° co. dell’art. 879 cod. civ.; per altro
verso, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc.
civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della
decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass.
11.8.2004, n. 15499).
Si rappresenta al contempo che il vizio motivazionale sostanzialmente
veicolato dai mezzi in disamina rileva nel segno della novella formulazione del n.
5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. (la sentenza definitiva della corte di
merito è stata depositata il 7.6.2013) e nei limiti di cui all’insegnamento delle
sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014.
Su tale scorta si rappresenta quanto segue.
Da un canto, che nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate
ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testé
57

n. 18329 — 2014 R.G. sono sostanzialmente sovrapponibili.

menzionata, si scorge in relazione alle motivazioni – dapprima riferite – cui la
corte distrettuale ha in parte qua ancorato il suo dictum.
In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita
disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo
la corte di seconde cure ha

compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Dall’altro, che la corte di Campobasso ha sicuramente disaminato il fatto
storico caratterizzante in parte qua agitur la res litigiosa.
Del resto, i ricorrenti censurano l’asserita distorta ed erronea valutazione
delle risultanze di causa (“l’esame delle circostanze di fatto accertate dal c.t.u.
(…) avrebbe necessariamente condotto ad una diversa valutazione circa la
rilevanza della natura pubblica della strada”: così ricorso principale nel
procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G., pag. 36; “la Corte territoriale non
ha sufficientemente apprezzato: (…)”: così ricorso incidentale di Teresa Barbieri
“ed altri” nel procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G., pag. 22).
E però il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali
da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il
ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 10
co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per
il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente all’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante
(cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge al riguardo il dictum della corte
del Molise risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed
assolutamente congruo ed esaustivo.

58

seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) –

Invero questa Corte di legittimità spiega che, ai fini dell’art. 879, 2° co., cod.
civ., deve considerarsi “pubblica” la via o piazza appartenente ad un ente
territoriale autarchico e da questo destinata, con espressa o tacita
manifestazione di volontà, al servizio pubblico, ovvero la strada privata gravata
da servitù di uso pubblico, acquistata per usucapione o avente titolo in una
convenzione tra il proprietario del suolo stradale e la pubblica amministrazione;
cosicché la mera previsione, in un piano generale regolatore (o di ricostruzione)
o in un programma di fabbricazione, della destinazione di terreno privato a
strada pubblica non opera una modificazione immediata nel regime dei privati
diritti immobiliari e non basta, in particolare, ad esimere il proprietario confinante
dall’osservanza dei limiti di distanza, potendo tale effetto discendere solo dalla
concreta attuazione di detto piano o programma mediante provvedimenti di
espropriazione per pubblico interesse o di occupazione d’urgenza oppure
mediante convenzione tra privato e pubblica amministrazione

(cfr. Cass.

7.2.1983, n. 1020).
In tal guisa a nulla rileva la circostanza che lo spazio de quo, catastalmente
privato, è suscettibile di essere qualificato alla stregua dell’art. 14 delle n.t.a. del
2002 quale “spazio pubblico”.
E spiega inoltre, del pari con riferimento all’art. 879, 2° co., cod. civ., che la
qualifica “pubblica” di una via o piazza deve essere intesa nel suo rigoroso
significato giuridico, nel senso che essa compete soltanto alle vie e piazze
appartenenti ad un ente territoriale autarchico ovvero soggette a servitù di uso
pubblico, per la cui sussistenza non è sufficiente la semplice destinazione del
bene al pubblico transito e l’attualità di tale uso, ma occorre che il relativo diritto
derivi da una convenzione tra il privato proprietario del suolo e la pubblica
amministrazione o sia stato acquistato mediante usucapione, a nulla rilevando, a

quest’ultimo proposito, che la strada privata sia usata per il transito di una
generalità di persone o che usufruisca di pubblica illuminazione o che sia
destinata a strada o piazza pubblica da uno strumento urbanistico, giacché tali
circostanze non producono di per sé alcuna immediata modificazione dei diritti
privati immobiliari e, in particolare, non esimono il proprietario confinante dalla
osservanza dei distacchi tra le costruzioni imposti dalla legge

(cfr. Cass.

27.3.1990, n. 2463).
In tal guisa nella prospettiva del possibile riscontro di una servitù di uso
pubblico non depongono univocamente in tal senso le circostanze per cui “l’area
in parola è munita di rete fognaria, di illuminazione (…) viene espletato
il servizio della raccolta e del ritiro dei rifiuti solidi urbani (…) il recapito postale e
(…) costituisce l’unico passaggio (…) per accedere alla Caserma dei Carabinieri”
(così ricorso principale nel procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G., pag.
35).
E spiega ancora che la presunzione di demanialità stabilita dall’art. 22 della
legge n. 2248 del 1865, all. F, non si riferisce ad ogni area comunicante con la
strada pubblica, ma solo a quelle che, per l’immediata accessibilità, integrano la
funzione viaria della rete stradale, in guisa da costituire pertinenza della strada;
nelle altre ipotesi, invece, affinché un’area privata venga a far parte del demanio,
è necessario che essa sia destinata all’uso pubblico e che sia intervenuto un atto
o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla Pubblica Amministrazione (cfr.
Cass. 2.2.2017, n. 2795).
Ebbene, nel caso di specie non risulta in alcun modo che l’area

de qua,

giacché al più costituente uno spazio adibito a parcheggio, delimitato da un
cancello (cfr. fotografia riprodotta a pag. 40 del controricorso di Francesco

60

Perrella nel procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G.), assolve una funzione
integrativa della rete viaria del Comune di Bojano.
16. Il quinto motivo del ricorso incidentale esperito da Teresa Barbieri
“ed altri” nel procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G. va respinto.
Evidentemente il vizio motivazionale veicolato dal mezzo di impugnazione in
esame rileva, oltre che nel segno del novello disposto del n. 5 del 1° co. dell’art.
360 cod. proc. civ., nei limiti della pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n.
8053 del 7.4.2014.
In quest’ottica il percorso motivazionale sotteso in parte qua alla statuizione
definitiva della corte d’appello è analogamente ineccepibile, congruo ed
esaustivo.
In verità col motivo in parola i ricorrenti null’altro prospettano se non una
pretesa migliore e più appagante valutazione delle risultanze di causa.
Il motivo dunque involge gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale
ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso
formativo di siffatto convincimento.
Il motivo pertanto si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle
valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta
diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed
alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394).
In tal guisa il mezzo di impugnazione in disamina sarebbe stato da respingere
pur nel vigore dell’abrogato dettato del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc.
civ..
Ovviamente, in caso di violazione delle distanze tra costruzioni determinante
l’asservimento di fatto del fondo del vicino, il danno deve ritenersi “in re ipsa”,
61

senza necessità di una specifica attività probatoria (cfr. Cass. 27.3.2008, n.
7972). Al contempo, una volta dimostrato il fatto obiettivo della violazione, non
occorre un’autonoma e specifica prova del pregiudizio sofferto, che può essere
valutato dal giudice equitativamente a norma dell’art. 1226 cod. civ., ove risulti
la difficoltà di una sua precisa determinazione in relazione alla peculiarità del

17. Il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale esperito da
Francesco Perrella

nel procedimento iscritto al

n. 18329 – 2014 R.G.

restano assorbiti – e ne è perciò vana la disamina – in dipendenza del buon
esito e dell’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale
esperito da Francesco Perrella nel procedimento iscritto al n. 2890 – 2012 R.G.,
del buon esito e dell’accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso
incidentale esperito dallo stesso Perrella nel procedimento iscritto al n. 18329 2014 R.G., del rigetto del ricorso incidentale esperito da Nicola Romano nel
procedimento iscritto al n. 2890 – 2012 R.G., del rigetto del ricorso principale
esperito da Nicola Romano nel procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G. e
del rigetto del ricorso incidentale esperito da Teresa Barbieri “ed altri” nel
procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G..
18.

Il rigetto del ricorso incidentale esperito da Nicola Romano nel

procedimento iscritto al n. 2890 – 2012 R.G., del ricorso principale esperito da
Nicola Romano nel procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G. e del ricorso
incidentale esperito da Teresa Barbieri “ed altri” nel procedimento iscritto al n.
18329 – 2014 R.G. dispensa questa Corte dalla disamina dei due motivi di
ricorso incidentale spiegati da Francesco Perrella nel procedimento iscritto al n.
18329 – 2014 R.G. e formulati in via espressamente condizionata (resta
assorbita pur la disamina del profilo del diciottesimo motivo – erroneamente
62

fatto dannoso (cfr. Cass. 23.3.1993, n. 3414).

indicato come sedicesimo – del ricorso principale esperito da Francesco Perrella
nel procedimento iscritto al n. 2890 – 2012 R.G., con cui si è addotto che
l’eccezione circa la natura pubblica dello spazio interposto tra gli edifici “è
inammissibile essendo stata proposta, per la prima volta, soltanto nelle more del
giudizio di appello (e non con l’atto di appello) dal Romano Nicola con la

conclusionali”: così ricorso principale di Francesco Perrella nel procedimento
iscritto al n. 2890 – 2012, pag. 80).
19. In accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale
esperito da Francesco Perrella nel procedimento iscritto al n. 2890 – 2012 R.G.
ed in accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso incidentale esperito
da Francesco Perrella nel procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G. la
sentenza non definitiva n. 204 dei 14/23.12.2010 e la sentenza definitiva n. 134
dei 30.4/7.6.2013 della corte d’appello di Campobasso vanno cassate, in
relazione e nei limiti degli accolti motivi, con rinvio alla medesima corte d’appello
in diversa composizione.
All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc.
civ. – dei principi di diritto – ai quali ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può
farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte,
segnatamente, dagli insegnamenti di questa Corte – del 26.1.2005, n. 1556; del
19.9.2016, n. 18282; del 22.7.2010, n. 17242; del 7.7.2011, n. 14953; del
26.7.2016, n. 15458 – dapprima, al precedente punto 3, citati.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese dei presenti
giudizi di legittimità.
20.

In dipendenza del rigetto nell’ambito del procedimento iscritto al n.

18329 – 2014 R.G. del ricorso principale di Nicola Romano e del ricorso
63

comparsa datata 17.09.2004 (…), e poi ripresa dal Rinaudo nelle (…) comparse

incidentale di Teresa Barbieri “ed altri” si dà atto della sussistenza dei
presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002
(comma 1 quater introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n.
228), i medesimi ricorrenti, Nicola Romano, Teresa Barbieri “ed altri” sono tenuti
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto

d. p. r..
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale esperito
da Francesco Perrella nel procedimento iscritto al n. 2890 – 2012 R.G., accoglie il
terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale esperito da Francesco Perrella nel
procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G.; rigetta e dichiara assorbito ogni
ulteriore motivo di ogni ulteriore ricorso; cassa in relazione e nei limiti dei motivi
accolti la sentenza non definitiva n. 204 dei 14/23.12.2010 e la sentenza
definitiva n. 134 dei 30.4/7.6.2013 della corte d’appello di Campobasso; rinvia
alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche per la regolamentazione
delle spese dei presenti giudizi di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, dà atto della sussistenza nell’ambito del
procedimento iscritto al n. 18329 – 2014 R.G. dei presupposti per il versamento,
da parte dei ricorrenti Nicola Romano, Teresa Barbieri “ed altri”, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ della Corte
Suprema di assazione, il 10 luglio 2017.

O

per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo

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