Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20929 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 21/07/2021), n.20929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22408-2019 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.A., E.M., E.C., E.D.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FALERIA 20, presso lo studio

dell’avvocato PIERFILIPPO SCHINA, rappresentati e difesi

dall’avvocato CLAUDIO COCCIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3687/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/05/2019.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 9 maggio 2009 E.C., M.A., E.D. e E.M. evocavano in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Ministero della salute deducendo la sussistenza del nesso causale tra l’epatite cronica HCV contratta da E.C. e la terapia trasfusionale praticatagli presso la Clinica Chirurgica del “Cuore e grossi vasi” della seconda facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli, in assenza di adeguato esercizio dei poteri di vigilanza e controllo che facevano capo al Ministero della salute sulle unità di sangue trasfuso;

sulla base di tali elementi il danneggiato ed i suoi familiari, rispettivamente coniuge e figli, chiedevano il risarcimento dei danni. Si costituiva il Ministero, eccependo la prescrizione del diritto, l’assenza di nesso causale tra la patologia e la trasfusione e l’eccessiva quantificazione del danno richiesto;

il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16448 del 2012, rigettava l’eccezione di prescrizione, riteneva sussistente la responsabilità del Ministero ai sensi dell’art. 2043 c.c. per violazione dei doveri di vigilanza, con condanna al risarcimento dei danni;

con atto di appello del 28 febbraio 2013 il Ministero della salute impugnava la decisione reiterando l’eccezione di prescrizione, deducendo l’infondatezza della domanda, nel merito e l’eccessiva quantificazione del danno. Si costituivano gli appellati, eccependo la inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 348-bis e 342 c.p.c., l’infondatezza dall’eccezione di prescrizione e la corretta liquidazione del danno operata dal giudice di prime cure;

la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 31 maggio 2019 rigettava l’impugnazione, con condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Ministero della salute, affidandosi a sei motivi illustrati da memoria. Si costituiscono i controricorrenti, E.C., M.A., E.D. e E.M..

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo si deduce la nullità della sentenza per omesso esame dei dati riportati nel verbale della Commissione Medica Ospedaliera e del relativo motivo di appello oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5;

in particolare, la Corte d’appello non avrebbe valutato il contenuto del verbale della Commissione che farebbe riferimento ad una lettera del 21 gennaio 2000, successiva all’istanza di rimborso per l’indennizzo, presentata dal danneggiato e ciò avrebbe consentito di retrodatare il termine di prescrizione, quantomeno all’anno 2000;

il motivo è inammissibile, innanzitutto perché la censura è dedotta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in presenza di una ipotesi di una “doppia conforme” e ciò non è consentito dall’art. 348 c.p.c., comma 5;

in secondo luogo, il motivo è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6), perché, oltre al fatto che del verbale della CMO non viene indicata neppure la data o trascritto il contenuto, deve ritenersi insufficiente il riferimento alla produzione come allegato n. 3 all’atto di citazione, perché questo non consente di verificare se il documento sia stato sottoposto al giudice di appello e, soprattutto, se la questione abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, giacché la Corte territoriale non se ne occupa. In terzo luogo, l’omesso esame di un documento esula dal perimetro dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che riguarda la mancata valutazione di fatti storici e non di elementi istruttori;

con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. oltre che dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. In particolare, con riferimento alla medesima questione, il giudice di appello avrebbe dovuto correttamente applicare la regola della prova per presunzioni e desumere dal contenuto del verbale della Commissione che l’istanza di indennizzo doveva essere stata presentata in data precedente a quella del verbale e della lettera del 21 gennaio 2000;

il motivo è inammissibile per quanto già detto con riferimento al primo motivo, con specifico riguardo alla violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6), poiché il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere, allegare e localizzare all’interno del fascicolo di legittimità, il contenuto del motivo di appello con il quale si evidenziava tale profilo. A tale fine è insufficiente la indicazione “pagina 7 dell’atto di citazione in appello” contenuta a pagina 11 del ricorso;

in ogni caso, la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. non è dedotta nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare dalla sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 1785 del 2018;

con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. atteso che la Corte d’appello avrebbe potuto decidere esaminando la citata documentazione e facendo corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1;

il motivo è inammissibile per quanto già detto, oltre che per il fatto che la violazione della norma invocata non può essere prospettata in sede di legittimità sotto il profilo della richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio, in termini più appaganti rispetto alla valutazione operata dai giudici di merito;

con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 342 c.p.c., oltreché dell’art. 111 Cost., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4;

in particolare, secondo il Ministero la Corte territoriale non avrebbe potuto esaminare nel merito e ritenere infondati i medesimi motivi di appello, poi, considerati inammissibili ai sensi dell’art. 342 c.p.c;

il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, in quanto la Corte d’appello non ha ritenuto contemporaneamente infondati e inammissibili i medesimi motivi di impugnazione, ma ha esaminato nel merito la questione relativa alla prescrizione del diritto, evidentemente ritenendo il motivo di appello specifico; al contrario, ha considerato generici gli altri motivi ai sensi dell’art. 342 c.p.c;

con il quinto motivo si lamenta la nullità della sentenza per omesso esame del secondo motivo di appello proposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5);

il motivo è inammissibile, in primo luogo perché l’omesso esame di un motivo di appello va dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e non con riferimento al mancato esame di un fatto storico ex art. 360 c.p.c., n. 5. In secondo luogo perché non ricorre l’ipotesi di omessa pronunzia, giacché la Corte d’appello ha esaminato il motivo in questione e quelli successivi, ritenendoli inammissibili e quindi ha adottato una decisione che preclude l’esame nel merito, poiché le censure, secondo la Corte territoriale, sarebbero state formulate in violazione dell’art. 342 c.p.c.;

con il sesto motivo (erroneamente denominato quinto), si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2043 c.c.. In particolare, sulla base dell’evoluzione normativa in materia, non sussisterebbe alcun profilo di responsabilità extracontrattuale del Ministero in quanto la disciplina di settore, a partire dalla L. n. 107 del 1990 e dal successivo D.P.R. 7 Aprile 1994, escluderebbe ogni profilo di responsabilità ministeriale;

il motivo è inammissibile attesa la novità della questione. Non è indicato se tale tematica sia stata sottoposta al giudice di appello, inoltre si tratta di una deduzione generica e non riferibile al caso in esame;

a prescindere da ciò, la questione è superata dalla pronunzia di inammissibilità riferita a tutti i motivi diversi dalla censura riguardante la prescrizione. Tale decisione di inammissibilità ai sensi dell’art. 342 c.p.c. adottata dalla Corte territoriale non è stata ritualmente contestata per quanto si è già detto trattando i precedenti motivi.

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Attesa la qualità della parte ricorrente non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti, liquidandole in Euro 5400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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