Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20929 del 17/10/2016

Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 17/10/2016), n.20929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20261-2013 proposto da:

T.S.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 89, presso lo studio dell’avvocato MAURO

AMICONI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI VITA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

C.N., M.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CESIRA FIORI 32, presso lo studio dell’avvocato ORAZIO

LICCIARDELLO, rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE ASERO

MILAZZO giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza n. 965/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 12/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE DI VITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 24 maggio-12 giugno 2012 la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello proposto da T.S.G. avverso sentenza del 30 aprile 2009 con cui il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Paternò, aveva accolto la domanda proposta da C.N. e M.M. di condanna del T. al risarcimento dei danni patiti nei loro fondi per un incendio che sarebbe insorto il (OMISSIS) nel fondo del convenuto.

2. Ha presentato ricorso il T. sulla base di tre motivi, poi sviluppati anche in memoria ex art. 378 c.p.c.; si difende con controricorso C.N..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Va premesso che il controricorso è stato ritualmente e tempestivamente notificato in data 18 ottobre 2013, per cui infondata è la relativa eccezione del ricorrente.

Passando poi all’esame del ricorso, si osserva, anzitutto, che in esso preliminarmente si dichiara di riproporre ogni precedente eccezione, deduzione e difesa dei due gradi precedenti, il che è un’affermazione inammissibilmente generica e non compatibile con la specificità tassativa del contenuto del ricorso per cassazione imposta dalla legge.

3.1 Il primo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo.

Secondo il ricorrente la motivazione della sentenza impugnata sarebbe lacunosa e insufficiente: il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto delle risultanze dei verbali dei Vigili del Fuoco, che avrebbero attestato due distinti incendi in due diversi luoghi, il primo verso le 13:00 circa del (OMISSIS) in contrada (OMISSIS), e il secondo verso le 16 in contrada (OMISSIS); inoltre il giudice d’appello avrebbe ignorato la deposizione del teste F.E., dichiarante che proprio dal suo fondo era partito l’incendio. A queste vengono aggiunte ulteriori critiche sulla valutazione del compendio probatorio, come la mancata risposta all’interrogatorio formale all’udienza del 15 marzo 2006 del M. – cui il giudice avrebbe dovuto dare valenza confessoria -, i rilievi della c.t.u. sulle modalità di tenuta del proprio fondo da parte del C., le “idee confuse” dei testimoni Te.Ga. e Te.Sa., il fatto che se l’incendio fosse partito dalle 12:00 come affermato da controparte “certamente ben altri sarebbero stati i danni patiti dai fondi degli attori”, il preteso errore della corte territoriale nel ritenere sostanzialmente concordi i testi nel riferire che l’incendio aveva preso le mosse dal fondo del ricorrente, laddove “le palesi contraddizioni in ordine al luogo, all’ora dell’incendio, e i rapporti di parentela tra i testimoni e almeno una delle parti avrebbero dovuto portare la Corte ad essere più cauta nel valutare le testimonianze”.

Quanto appena sintetizzato del contenuto del ricorso dimostra ictu acuii che questo sarebbe conforme a un gravame di merito, in quanto sottopone al giudice una valutazione alternativa degli esiti del compendio probatorio affinchè effettui una revisione dell’accertamento di merito. In questa sede, ovviamente, è invece inammissibile.

3.2 IL secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., che il giudice d’appello avrebbe applicato in modo erroneo, dato che sarebbe stato dimostrato il caso fortuito dagli “accertamenti documentali, peritali e testimoniali”. Per di più dalla c.t.u. emergerebbe che il fondo del C., per la modalità della sua coltivazione, era coperto d’erba secca, “pericoloso substrato in caso di incendio”, come avrebbe sostanzialmente confermato anche il teste P.S.: quindi sussisterebbe una concausa dell’incendio riconducibile alle scelte di coltivazione del C., per cui il risarcimento del danno dovrebbe essere ridotto “in misura proporzionale al suo concorso alla causazione del danno”.

A tacer d’altro, anche questo motivo è di natura inammissibilmente fattuale, chiedendo al giudice di legittimità una revisione in punto di merito sulla responsabilità del ricorrente valutando le prove nel senso che dimostrino che l’incendio è derivato da un caso fortuito che ha sgravato da ogni responsabilità il custode del fondo -, e altresì chiedendogli di rimodellare comunque la responsabilità del ricorrente stesso mediante l’accertamento di una concausa, con conseguente riduzione risarcitoria in una “misura proporzionale” che peraltro viene prospettata in modo del tutto generico. L’inammissibilità investe pertanto pure questa censura.

3.3 Il terzo motivo, infine, chiede che, accogliendo il ricorso, il giudice di legittimità riformi anche le decisioni sulle spese, condannando la controparte a rifonderle al ricorrente per tutti e tre i gradi: ma non si tratta di una censura della sentenza impugnata per violazione delle norme sulla condanna alle spese, ed è quindi anch’esso inammissibile.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione al controricorrente delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 3500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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