Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20929 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20929 Anno 2013
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 21023-2007 proposto da:
A.

& GCOM CAR SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DELLA GIULIANA N. 74, INT.2 (P.LE
CLODIO), presso lo studio dell’avvocato PORPORA
RAFFAELE, che lo rappresenta e difende giusta delega
2012

a margine;
– ricorrente –

2682
contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;
intimato

Data pubblicazione: 13/09/2013

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lq, rappresenta e difende ope legis;
resistente con atto di costituzione

avverso la sentenza n. 55/2006 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 05/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/12/2012 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PORPORA ANTONIO,
delega Avvocato PORPORA RAFFAELE, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria provinciale di Roma, pronunciando sui
ricorsi riuniti proposti da AEG COM CAR s.r.l. avverso gli avvisi di
accertamento con i quali veniva rettificato il reddito di impresa ai fini

ritenute alla fonte IRPEF per l’anno di imposta 1994, dichiarava
inammissibili gli atti introduttivi in quanto sottoscritti dal solo
rappresentate legale della società e non anche dall’incaricato abilitato alla
difesa tecnica/ trattandosi di controversie di valore superiore a lire
5.000.000 per le quali era disposta la obbligatorietà della assistenza tecnica
come stabilito dall’art. 121co51131gs n. 546/1992.
L’appello proposto dalla società avverso tale decisione era dichiarato
inammissibile con sentenza della Commissione tributaria della regione
Lazio in data 5.6.2006 n. 55.
I Giudici territoriali accoglievano la eccezione pregiudiziale proposta
dall’Ufficio appellato, rilevando che l’atto di impugnazione, pur recando in
calce “regolare procura alla lite” con attestazione del difensore della
autografia della sottoscrizione della parte, risultava sottoscritto dal solo
rappresentante legale della società e non anche dal difensore, in violazione
dell’art. 18 Dlgs n. 546/1992.

Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione
la società, con atto notificato in data 20.7.2007 ex lege n. 53/1994 alla
Agenzia delle Entrate ed al Ministero della Economia e delle Finanze,
deducendo quattro motivi corredati di quesito di diritto ex art. 366 bis
c.p.c..
Non hanno resistito le parti intimate.
i
RG n. 21023/2007
ric. A&G COM CAR s.r.l.c/Ag. Etrate + 1

Con st.
Stefano livieri

IRPEG ed ILOR, nonchè recuperate le maggiori somme dovute a titolo di

Motivi della decisione

0. Va preliminarmente dichiarata “ex officio” l’inammissibilità del
ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, per difetto di legittimazione passiva della parte resistente, non

nel giudizio di secondo grado svoltosi avanti la Commissione tributaria
della regione Lazio, introdotto con atto di appello dall’Ufficio Roma 4 della
Agenzia delle Entrate, successivamente alla data 1.1.2001 (subentro delle
Agenzie fiscali a titolo di successione particolare ex lege nella gestione dei rapporti
giuridici tributari pendenti in cui era parte l’Amministrazione statale),

con

conseguente implicita estromissione della Amministrazione statale ex art.
111 co3 c.p.c. (cfr. Corte cass. SS.UU. 14.2.2006 n. 3116 e 3118).

1. La sentenza di appello è censurata dal ricorrente con il primo motivo
per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360co1 n. 4
c.p.c., in quanto i Giudici territoriali non avevano dato atto in sentenza,
nella parte relativa allo svolgimento dei fatti processuali, dei motivi di
gravame -ed in particolare del motivo preliminare con il quale veniva dedotta la
nullità della sentenza di prime cure per omessa comunicazione al difensore della
società contribuente della data della udienza di trattazione-

nonchè delle

conclusioni rassegnate dalla società contribuente, tanto in violazione
dell’art. 36 Dlgs n. 546/1992.

1.111 motivo è infondato.

1.2 Indipendentemente dalla difficoltà interpretativa che pone la
formulazione delle censura in quanto, dalla esposizione delle ragioni svolte
2
RG n. 21023/2007
ric. A&G COM CAR s.r.l.c/Ag. Etrate + 1

Us. est.
Stefan Olivieri

avendo assunto l’Amministrazione statale la posizione di parte processuale

a supporto del motivo, non è dato intendere se la parte ricorrente intenda
censurare il vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale
veniva contestata la statuizione della sentenza di prime cure in ordine alla
mancata sottoscrizione dei ricorsi introduttivi da parte del difensore
abilitato alla assistenza tecnica (in tal senso deporrebbe il riferimento all’art. 112
c.p.c.), ovvero intenda far valere la nullità della sentenza di appello per

(in tal senso deporrebbe, invece, la indicazione in rubrica dell’art. 36 Dlgs n.
546/92), rileva il Collegio che, quanto al primo profilo, la censura è priva di

pregio atteso che la CTR laziale correttamente non ha esaminato il merito
(come definito dall’effetto devolutivo dei motivi di gravame) avendo rilevato “in

limine” un impedimento processuale alla “decidibilità” della causa
ravvisato nella mancanza della sottoscrizione dell’atto di impugnazione
(idest nella carenza di uno degli elementi formali perfezionativi della impugnazione).

Al riguardo è appena il caso di osservare come trovi infatti applicazione,
anche al processo tributario, la disposizione dell’art. 276co2 c.p.c.,
espressamente richiamato dall’art. 35co3 Dlgs n. 546/1992, secondo cui il
collegio “decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle
parti o rilevabili di ufficio e quindi il merito della causa”.
Pertanto, correttamente, i Giudici territoriali hanno esaminato
preliminarmente la eccezione di inammissibilità del ricorso in appello,
arrestandosi alla pronuncia pregiudiziale, senza accedere al sindacato sui
motivi di gravame proposti dalla società.

1.3 Quanto al secondo profilo (nullità della sentenza per carenza del
requisito di cui all’art. 36co2 Dlgs n. 546/1992 ) è sufficiente richiamare il

principio secondo cui l’obbligo di motivazione della sentenza di appello
non si estende a tutte le potenziali ricostruzioni del fatto che possano
suffragare o contraddire la soluzione adottata con la decisione di primo
3
RG n. 21023/2007
ric. A&G COM CAR s.r.l.c/Ag. Etrate + 1

est.
C
Stefan livieri

carenza dei requisiti essenziali di validità del provvedimento giurisdizionale

grado, ma solo a quelle, ritenute decisive, che siano state prospettate dalle
parti, ovvero che siano immediatamente correlate alle emergenze istruttorie
(Corte cass. III sez. 21.5.2007 n. 11673), dovendo ribadirsi che “in tema di

contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 – secondo cui la sentenza deve contenere, fra l’altro, la “concisa esposizione
dello svolgimento del processo” e “la succinta esposizione dei motivi in fatto e

procedura civile (sicuramente applicabile al rito tributario in forza del generale
rinvio operato dall’art. 1, comma secondo, del citato decreto delegato), la mancata

esposizione in sentenza dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti
della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano
la nullita’ della sentenza, allorchè rendono impossibile l’individuazione del
“thema decidendum” e delle ragioni che stanno a fondamento del
dispositivo” (Corte cass. V sez. 12.3.2002 n. 3547), ipotesi che non ricorre nel
caso di specie in quanto i fatti processuali che giustificano la pronuncia di
inammissibilità dell’appello sono esaustivamente descritti nel contenuto
motivazionale della sentenza.

2. Anche il secondo motivo è infondato.

2.2 La tesi della ricorrente secondo cui, rilevata la omessa sottoscrizione
del difensore in calce all’atto di appello, i Giudici territoriali avrebbero
dovuto astenersi dal dichiarare la inammissibilità del gravame, ed invitare
la società appellante a munirsi di difesa tecnica, oltre che fondata su un
assunto in fatto errato (dall’atto di appello, interamente trascritto alle pag. 17-25
del ricorso per cassazione, risulta infatti che la società aveva conferito l’incarico
della assistenza tecnica al dottore commercialista Corrado Michele Roselli, sicchè si
palesava del tutto superfluo l’invito rivolto alla società di munirsi di un difensore
abilitato), si pone in evidente contrasto con la interpretazione dell’art. 12co5
4
RG n. 21023/2007
ric. A&G COM CAR s.r.l.c/Ag. Etrate + 1

kit

est.
Stef. e C livieri
‘■

diritto” -, nonche’ dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di

Dlgs n. 546/1992 fornita da questa Corte secondo cui “l’obbligo del giudice
tributario di fissare al contribuente, che ne sia privo, un termine per la
nomina di un difensore – previsto, per le controversie di valore eccedente
Euro 2.582,28, dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
come interpretato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 189 del
2000 e n. 202 del 2002 e con l’ordinanza n. 158 del 2003 – sussiste solo

non riguarda il giudizio di secondo grado, come si desume sia dall’esplicito
riferimento, nella citata giurisprudenza costituzionale, al solo giudizio di
prime cure, sia dal tenore letterale dell’art. 12 cit., che si riferisce
espressamente alla proposizione delle controversie, e non alla
prosecuzione dei giudizi. Ne consegue che, quando la parte si sia munita di
assistenza tecnica nel giudizio di primo grado a seguito di ottemperanza
all’ordine emesso dal giudice e proponga appello personalmente
l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, non dovendo l’ordine
essere reiterato, e l’appello va dichiarato immediatamente inammissibile,
attesa la riferibilità di quello impartito in prime cure all’intero giudizio”
(cfr. Corte cass. V sez. 13.10.2010 n. 21139; vedi id. V sez. 4.4.2008 n. 8778
secondo cui l’obbligo per il Giudice di invitare la parte a munirsi della difesa tecnica
“trova applicazione solo nell’ipotesi in cui il contribuente che sia “ab initio” sfornito
di un difensore nel ricorso introduttivo, ma non già nella diversa ipotesi in cui il
mandato al difensore sussista, ma sia affetto da un vizio, anche sopravvenuto”; id. V
sez. 30.6.2010 n. 15448).

3. Con il terzo ed il quarto motivo la ricorrente impugna la sentenza di
appello per vizio di contraddittorietà logica della motivazione in relazione
all’art. 360co 1 n. 5) c.p.c., nonché per violazione degli artt. 18 e 53 Dlgs n.
546/1992, in relazione all’art. 360co l n. 3) c.p.c., rilevando che i Giudici
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RG n. 21023/2007
ric. A&G COM CAR s.r.l.c/Ag. Etrate + 1

nell’ipotesi in cui la parte sia “ah initio” sfornita di assistenza tecnica, e

di appello, dopo aver affermato che la sottoscrizione del difensore “risulta
apposta unicamente a titolo di autenticazione della sottoscrizione del
contribuente in calce al procura difensiva”, hanno poi concluso
contraddittoriamente sostenendo la inammissibilità del ricorso in appello
ritenendo che l’atto fosse sottoscritto dal solo contribuente “in quanto la
firma del difensore ha il duplice scopo di sottoscrivere il ricorso e di

violazione delle norme indicate in rubrica.

3.1 II terzo motivo non è fondato. Il vizio di contraddittorietà della
motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da
non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il
“decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria
allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su
quella che è stata la volontà del giudice (cfr. Corte eass. SU 22.10.2010 n.
25984).

Nella specie la proposizione contenuta nella sentenza impugnata,

individuata dalla ricorrente, va collocata nell’intero contesto motivazionale
dal quale emerge in modo inequivoco la “relatio” tra la pronuncia di
inammissibilità dell’appello e la inidoneità della sottoscrizione del
difensore attestante la autografia della parte apposta in calce alla procura ad
litem (recte: del conferimento dell’incarico di assistenza tecnica) ad
assolvere al requisito prescritto dagli artt. 18co3 e 53co1 Dlgs n. 546/1992
(“il conferimento della procura costituisce il presupposto essenziale per la valida
sottoscrizione del ricorso da parte del difensore sottoscrizione che nel caso di
specie è venuta a mancare”: cfr. sentenza CTR pag. 9), dovendo pertanto essere

intesa la proposizione in questione in funzione meramente esplicativa della
insufficienza della sola sottoscrizione del contribuente, occorrendo in ogni
caso la firma del difensore sia per la sottoscrizione del ricorso che per la
certificazione dell’autografia del conferimento dell’incarico.
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RG n. 21023/2007
ric. A&G COM CAR s.r.l.c/Ag. Etrate + 1

Cop. est.
livieri
Stef

certificare la autografia del mandato”, incorrendo pertanto anche nella

3.2 Il quarto motivo è, invece, fondato.

3.3 L’atto di appello -interamente trascritto alle pag. 17 -25 del ricorso
per cassazione- reca nella intestazione la indicazione del nominativo e della
qualifica professionale del difensore nominato “come da mandato in calce

gravame, le conclusioni e la istanza di trattazione alla pubblica udienza
(pag. 24), seguite ancora dalla sottoscrizione del rappresentante legale della
società appellante (Amm. unico Angelo Massimi), dal conferimento
dell’incarico di assistenza tecnica
rappresentante

anch’esso sottoscritto dal legale

con la sottostante dicitura “si certifica la sottoscrizione

autografa” e l’elenco dei documenti allegati. L’atto è completato con la
data, la sottoscrizione (sigla illeggibile) del difensore, dott. Corrado Michele
Roselli, con apposizione del timbro di iscrizione al n. 2919 dell’albo dei
dottori commercialisti.

3.4 Tanto è sufficiente ad accogliere il ricorso della società contribuente,
in quanto i Giudici territoriali dopo aver correttamente richiamato i principi
dettati da questa Corte in ordine alla individuazione del requisito essenziale
della sottoscrizione prescritto per gli atti di parte, ne hanno fatto cattiva
applicazione al caso di specie.
La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, ferma nel principio che non
sussiste nullità dell’atto di citazione, del ricorso, della comparsa e degli altri
atti elencati nell’art. 125 c.p.c., quando la sottoscrizione del procuratore
figuri apposta solamente sotto la certificazione dell’autenticità della firma
della parte alla procura alle liti, redatta in calce o a margine dell’atto stesso:
in tale caso, infatti, la sottoscrizione apposta dal difensore per certificare
l’autenticità della firma di rilascio, redatta in calce o a margine dell’atto
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RG n. 21023/2007
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Con st
ivieri
Stefan

al presenta atto”, quindi segue la formulazione ed esposizione dei motivi di

stesso, assolve il duplice scopo di certificare l’autografia del mandato e di
sottoscrivere l’atto (cfr. Corte cass. I sez. 11.8.1977 n. 3729; id. V sez.
22.11.2004 n. 22025 ed id. V sez. 28.6.2006 n. 14954 -entrambe con riferimento al

processo tributario-; id. I sez. 6.4.2006 n. 8042; id. VI sez. lav. Ord. 20.1.2011 n.
1275).

Ne segue che la sottoscrizione del difensore anche se apposta, come

autografia della firma del contribuente in calce all’incarico difensivo,
doveva ritenersi pienamente idonea ad assolvere anche al requisito formale
prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 53co1 Dlgs n. 546/1992 per la
riferibilità al difensore del contenuto dell’atto di appello.

3.5 In conclusione il ricorso trova accoglimento, in relazione al quarto
motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della
causa ad altra sezione della CTR del Lazio per esame dei motivi di gravame
proposti dalla società contribuente.
Non occorre provvedere sulle spese di lite del presente giudizio in
difetto di difese spiegate dalle parti intimate.

P.Q.M.
La Corte :
dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero
della Economia e delle Finanze;
accoglie il ricorso limitatamente al quarto motivo (infondati il primo,
secondo e terzo), cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad
altra sezione della CTR del Lazio per l’esame dei motivi di gravame
proposti dalla società contribuente.

Così deciso nella camera di consiglio 21.12.2012

rilevato dai Giudici territoriali, unicamente per la certificazione di

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