Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20929 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. un., 12/10/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 12/10/2011), n.20929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16127-2010 proposto da:

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio

dell’avvocato SALVIATI ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato

MAZZARELLA DE PASCALIS FEDERICO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.F., AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN

AGRICOLTURA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 384/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 08/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito l’Avvocato Federico MAZZARELLA DE PASCALIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 6 maggio 1999 D.F.F. ha convenuto davanti al tribunale di Lecce l’A.I.M.A e la regione Puglia chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dal mancato riconoscimento della titolarità di quote latte relative alle campagne 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998 basato sul rilievo che era stato accertato che non era proprietario di bestiame e con il fatto che era stato presentato un contratto di deposito delle mucche avente aspetti di “pseudo soccida”, non ricompreso tra quelli validi ai fini della attribuzione della titolarità di quote latte. Assumeva l’attore che la mancata formalizzazione dell’acquisto del bestiame, che comunque gli era stato effettivamente consegnato, da parte della “Agricola Rossetti” di (OMISSIS) era giustificato dalla circostanza che il prezzo era stata corrisposto mediante rilascio di cambiali e che i contraenti avevano concordato di differire la formalizzazione dell’acquisto al momento dell’integrale pagamento del prezzo. Nel frattempo, a garanzia del venditore, era stato stipulato un contratto di deposito del bestiame, con attribuzione al D.F. del diritto di produrre latte quale corrispettivo della custodia, dell’alloggiamento e del mantenimento delle mucche. Pertanto aveva diritto alla titolarità delle quote latte, sia in quanto proprietario, anche se non formale, delle mucche sia in quanto imprenditore agricolo che aveva prodotto e commercializzato latte.

L’A.I.M.A. ha chiesto il rigetto della domanda rilevando che la produzione del latte era incompatibile con l’accertamento del fatto che l’attore non era proprietario di alcun capo di bestiame e che il contratto di deposito, contenente “aspetti di pseudo soccida”, in realtà aveva la finalità di imputare a un imprenditore con poche mucche la superproduzione di latte da parte dell’azienda che avrebbe dovuto pagare un superprelievo.

La regione Puglia ha eccepito il difetto di giurisdizione e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda perchè fondata su un contratto con finalità fraudolente, in quanto diretto a imputare al D.F. la superproduzione da parte della “Agricola Rossetti”.

Con sentenza del 31 maggio 2005 il tribunale di Lecce ha rigettato la domanda, ma la decisione è stata riformata dalla corte d’appello di Bari con sentenza non definitiva dell’8 luglio 2009, con la quale è stata riconosciuta la titolarità delle quote latte da parte dell’attore. La corte territoriale ha innanzi tutto affermato che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in quanto avente ad oggetto l’attribuzione di un diritto soggettivo alla quota latte, che costituisce un bene immateriale strumentale alla produzione, sulla base dell’accertamento della titolarità di un’impresa agricola e dell’interpretazione dei contratti prodotti.

Nel merito ha osservato che sia il sistema comunitario di contenimento della produzione di latte che la disciplina interna attuativa (della L. 26 novembre 1992, n. 468, art. 10) fanno riferimento, ai fini dell’attribuzione della quota latte non al soggetto proprietario dei mezzi di produzione, ma alla qualità di imprenditore agricolo il quale può utilizzare ai fini della produzione anche animali di cui non è proprietario. Inoltre, la L. 27 gennaio 1998, n. 5, art. 2 di conversione del D.L. 1 dicembre 1997, n. 411, non esige la comunicazione all’A.I.M.A. dei contratti di trasferimento dei capi di bestiame ma di quelli che hanno ad oggetto la titolarità della quota latte. Il che è confermato dalla L. n. 5 del 1998, art. 2, comma 2 che prevede l’imputazione dei quantitativi di latte al proprietario del bestiame solo in caso sia accertata la natura fittizia o comunque illecita dei contratti di circolazione della quota latte. Nella specie, sulla base della documentazione acquisita (iscrizione all’associazione dei produttori e allevatori e fatture relative alla commercializzazione del latte) e delle testimonianze dei soggetti a conoscenza dell’andamento dell’impresa (veterinario, nutrizionista zootecnico, dipendente dell’impresa) è invece ampiamente provata l’effettiva qualità di produttore sia del D.F. che della sua dante causa. Nè in senso contrario sarebbero rilevanti il contratto di acquisto di sessanta capi da parte della dante causa del D.F. in data 17 settembre 1991, in relazione al quale peraltro fu riconosciuta alla stessa la titolarità di quote latte, nè il contratto del 14 giugno 1993 con il quale la Agricola Rossetti, pur conservando la proprietà del bestiame, lasciò in deposito presso l’azienda agricola del D. F. 218 capi di bestiame con attribuzione al depositario della proprietà del latte prodotto in corrispettivo dell’alloggiamento e del mantenimento degli animali, senza quindi far sorgere alcun dubbio circa l’effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale.

Avverso la sentenza della corte d’appello di Lecce la regione Puglia ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la regione Puglia censura la dichiarazione di giurisdizione dell’a.g.o. assumendo che oggetto del giudizio non sono le norme privatistiche sulla titolarità dell’impresa o sull’acquisto o il godimento dei fattori di produzione, ma le norme che disciplinano la materia delle quote latte (L. n. 468 del 1992 e L. n. 5 del 1998), sulla base delle quali l’A.I.M.A. ha revocato l’attribuzione delle quote latte in precedenza riconosciute.

L’interesse del D.F. al mantenimento della titolarità delle quote latte avrebbe consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo a fronte del riconoscimento all’autorità amministrativa di un potere discrezionale a tutela dell’interesse pubblico alla stabilizzazione del mercato della produzione del latte.

Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva affermando di non avere alcuna competenza in materia di attribuzione di quote latte e, comunque, di essere estranea all’adozione del provvedimento di revoca dell’attribuzione della titolarità delle predette quote.

Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 5 del 1998, art. 2, comma 2 e vizio di motivazione, la ricorrente afferma che se è vero che per il riconoscimento della qualità di produttore di latte non è necessario essere proprietari dei capi di bestiame, la norma indicata impone di accertare che i contratti con i quali è attribuito il diritto di godimento del bestiame stesso siano validi, non simulati e non in frode alla legge.

2. Il ricorso non merita accoglimento.

Con riferimento alla questione di giurisdizione, come questa corte ha già avuto modo di rilevare (cass. sez. un. 4 febbraio 2009, n. 2635;

12 dicembre 2006, n. 26421), anche se la disciplina dell’attribuzione è connotata da numerosi profili pubblicistici, ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione è necessario avere specifico riguardo alla consistenza della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, in quanto se la controversia ha ad oggetto la spettanza del diritto alla suddetta quota di riserva, sulla base di criteri posti (o ricavabili) dalla legge e senza l’esercizio di discrezionalità amministrativa la giurisdizione spetta al giudice ordinario, mentre la giurisdizione spetta al giudice amministrativo solo ove sia contestato l’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione di natura discrezionale.

Nella specie, come ha esattamente rilevato la corte territoriale, la questione controversa attiene all’accertamento della qualità di imprenditore agricolo del D.F. e all’interpretazione, alla qualificazione giuridica e alla validità dei contratti intercorsi tra privati aventi ad oggetto il bestiame. Rispetto a tali questioni l’amministrazione non esercita poteri autoritativi discrezionali diretti a valutare la compatibilità delle vicende contrattuali con interessi di ordine generale, rispetto ai quali il privato possa invocare la tutela solo di posizioni di interesse legittimo, ma ha esclusivamente poteri di accertamento dei fatti, in particolare di interpretazione dei documenti contrattuali, e della loro qualificazione giuridica e pertanto la controversia avente ad oggetto l’esercizio di tali poteri, rispetto ai quali il privato ha una posizione di diritto soggettivo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

3. La questione relativa alla legittimazione passiva della regione in materia di attribuzione di quote latte risulta proposta per la prima volta in questa sede e, pertanto, indipendentemente dalla fondatezza, la relativa eccezione è inammissibile perchè sulla stessa si è formato il giudicato implicito.

Non è fondata, infine, la censura diretta nei confronti dell’accertamento compiuto dalla corte territoriale della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della quota latte perchè, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la corte d’appello non si è limitata ad accertare la qualità di imprenditore agricolo del D.F., ma, con specifico riferimento alla L. n. 5 del 1998, art. 2, comma 2 ha anche esaminato e risolto, con motivazione corretta ed esauriente, la questione della natura giuridica dei contratti aventi ad oggetto il bestiame e del carattere effettivo e non illecito nè simulato dei contratti stessi.

Il ricorso, in conclusione deve essere rigettato.

Nulla sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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