Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20929 del 07/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.07/09/2017),  n. 20929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13259/2016 proposto da:

R.R., R.D., R.M.C., R.B.,

RE.FA., M.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEGLI SCIALOJA, n. 6, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO OTTAVI,

che li rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del rappresentante

legale, elettivamente domiciliata in ROMA, V. TEULADA 52, presso lo

studio dell’avvocato ANGELO SCARPA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 148/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 18/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Re.Br., Re.Fa., M.D., R.D., R.R., R.M.C. intimarono atto di precetto nei confronti di Allianz s.p.a. per l’importo di Euro 566.481,41 oltre interessi e spese, sulla base della sentenza della Corte d’appello di Bologna del 17 settembre 2010 che aveva, fra l’altro, condannato la società assicuratrice al pagamento degli importi corrispondenti a rivalutazione ed interessi sulle somme già versate ed indicate in dispositivo. Allianz s.p.a. propose opposizione all’esecuzione, deducendo l’erroneità del calcolo degli interessi e della rivalutazione e di essere debitrice del solo importo di Euro 255.000,00 già pagato prima del precetto. Il Tribunale di Trieste accolse parzialmente la domanda, accertando che alla data del precetto l’importo ancora dovuto era pari ad Euro 461.283,65. Avverso detta sentenza propose appello Allianz s.p.a.. Con sentenza di data 18 marzo 2016 la Corte d’appello di Trieste accolse l’appello e dichiarò la nullità del precetto.

Osservò la corte territoriale che, avendo previamente devalutato i pagamenti alla stregua di debiti di valore con carattere risarcitorio ed avendo applicato la rivalutazione automatica sul capitale liquidato a titolo di danno, la Corte d’appello di Bologna aveva fatto applicazione del criterio tipico dei debiti di valore, sicchè non si rinveniva alcun cenno nella sentenza alla applicabilità del diverso criterio di cui all’art. 1194 c.c., criterio impropriamente applicato dal giudice di primo grado, e che, anche se il titolo esecutivo nulla avesse disposto al riguardo, comunque non sarebbe stato corretto ritenere il debito per mala gestio impropria come debito di valuta, applicando così l’art. 1194. Aggiunse che, dovendosi imputare in base al titolo i due pagamenti come debito di valore direttamente al capitale piuttosto che prima agli interessi ai sensi dell’art. 1194, al momento della notifica del precetto il debito era già estinto.

Hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi Re.Br., Re.Fa., M.D., R.D., R.R., R.M.C. e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del primo motivo del ricorso e d’inammissibilità del secondo motivo. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che, essendo passata in cosa giudicata la sentenza della Corte d’appello di Bologna, il giudice di appello, reputando debito di valore i versamenti effettuati dall’assicuratore, ha violato il giudicato esterno.

Il motivo è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26890/2014, n. 15852/2010, n. 17482/2007, n 4582/2004, n. 14986/2001; n. 14727/2001; n. 7777/1998; n. 2510/1996) che l’interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in giudicato ed eseguita dal giudice dell’opposizione a precetto o all’esecuzione, si risolve nell’apprezzamento di un “fatto”, come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che in sede di esecuzione la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come “giudicato esterno” (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della lite pendente davanti a quel giudice e che lo stesso avrebbe il dovere di decidere (se non fosse stata già decisa), bensì come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell’esecuzione, senza che vi sia possibilità di contrasto tra giudicati, nè violazione del principio del ne bis in idem.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1194 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che la determinazione del credito risarcitorio per responsabilità dell’assicuratore per mala gestio deve essere operata seguendo il criterio del debito di valuta.

Il motivo è inammissibile. La censura è priva di decisività perchè non incide sulla ratio decidendi la quale è nel senso che, ancor prima della questione in astratto circa la natura del debito, il titolo esecutivo giudiziale aveva valutato il debito come di valore e per tale ragione non aveva fatto applicazione dell’art. 1194 c.c.. La doglianza in ordine alla natura del debito (di valuta e non di valore) andava dunque posta in sede di impugnazione della sentenza della Corte di appello di Bologna.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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