Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20928 del 21/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 21/07/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 21/07/2021), n.20928
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3413-2018 proposto da:
D.R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dagli avvocati PASQUALE SICIGNANO, MASSIMO FORTUNATO;
– ricorrente –
contro
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARIA CUOMO;
– controricorrente –
contro
GROUPAMA ASS.NI SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANNALISA SALLUSTIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1791/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,
depositata il 19/06/2017.
Fatto
RILEVATO
che:
D.R.G. evocava in giudizio, davanti al Giudice di pace di Gragnano, A.A. e la società Groupama Assicurazioni, già Nuova Tirrena, deducendo che il 12 giugno 2009 in Gragnano la sua autovettura era stata tamponata dal veicolo di proprietà del convenuto;
il Giudice di pace, con sentenza, n. 1486 del 2012, affermava che il diritto al risarcimento dei danni era prescritto e rigettava la domanda;
avverso tale decisione proponeva appello la D.R., rilevando che il termine di prescrizione avrebbe dovuto essere computato nei rapporti tra danneggiato e danneggiante e non nei confronti dell’assicuratore. Inoltre, sarebbero intervenuti ulteriori atti di interruzione della prescrizione;
il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 19 giugno 2017, rigettava l’appello provvedendo sulle spese di lite;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione D.R.G. affidandosi a due motivi. Resistono con separati controricorsi Groupama Assicurazioni Spa e A.A., che deposita memoria tardivamente pervenuta in / data 9 dicembre 2020.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione del Codice delle Assicurazioni, art. 141, e dell’art. 2947 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la giurisprudenza di legittimità le cause di interruzione della prescrizione riguardanti un litisconsorte necessario si estenderebbero anche nei confronti dell’altro. Nel caso di specie il ricorrente avrebbe provveduto a interrompere la prescrizione nei confronti di uno dei litisconsorti, inviando una lettera raccomandata e notificando l’atto di citazione;
il motivo è inammissibile perché dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. A prescindere dalla applicabilità dei principi indicati, parte ricorrente assume di avere interrotto il termine di prescrizione inviando atti idonei ad uno dei litisconsorti processuali. Ma la deduzione è fatta in violazione della norma citata poiché omette di indicare il destinatario di tali atti, la natura giuridica degli stessi, il contenuto ed il decorso del termine; in alcun modo trascrive, allega o localizza all’interno del fascicolo di legittimità i documenti in esame. Tale non potendosi ritenere il riferimento oltremodo generico contenuto a pagina 11 del ricorso, alla circostanza secondo cui “l’appellante aveva correttamente provveduto a notificare -a mezzo raccomandata a. r. ed a mezzo dell’atto di citazione del primo giudizio- validi atti interruttivi della prescrizione”;
sotto tale profilo, peraltro, la censura non si confronta in alcun modo con la decisione del giudice di appello, consistendo nella reiterazione palese delle difese adottate nei confronti della sentenza del Giudice di pace, come emerge chiaramente dal contenuto del motivo, con il quale si contrasta la decisione del primo giudice, riferendosi all’odierno ricorrente quale appellante, mentre alcun riferimento riguarda la sentenza impugnata, ovverosia la decisione del Tribunale;
con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli artt. 132,115 e 116 c.p.c. In particolare, la decisione impugnata pur formalmente esistente, non chiarirebbe le ragioni del decisum. In ogni caso, risulterebbe contraddittoria, soprattutto nella parte in cui afferma la sussistenza gli atti interruttivi nei confronti di una parte e non nei confronti dell’altra;
il motivo è inammissibile per le ragioni già evidenziate (violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6), perché non è riportata la parte della motivazione del Tribunale che sarebbe solo apparente, nonostante l’esistenza formale della motivazione e questo non consente alla Corte di legittimità di operare una qualsiasi valutazione al fine di verificare la sussistenza del vizio dedotto in ricorso. In definitiva, il secondo motivo difetta della descrizione della parte della motivazione che si intende censurare. E ciò a prescindere dal fatto che non sono chiarite le ragioni per le quali l’assicuratore dovrebbe rispondere di un fatto che in sentenza si assume non dimostrato;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo ed in favore di ciascuno dei controricorrenti – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass.,. sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidandole in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 10 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021