Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20928 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 17/10/2016), n.20928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9467-2013 proposto da:

B.C., (OMISSIS), G.C. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ADDA 87, presso lo studio dell’avvocato

MARIO ALBANO, rappresentati e difesi dall’avvocato SILVIO DATTOLA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SNAM RETE GAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. GHEZZI 8, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO NAPOLI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 25/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 17/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA;

udito l’Avvocato SILVIO DATTOLA;

udito l’Avvocato FRANCESCO NAPOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza dell’8 agosto 2005 il Tribunale di Palmi rigettava la domanda proposta da B.C. e G.C. di condannare Snam S.p.A. a risarcire loro i danni che avrebbero subito, per lavori della convenuta, in un loro pescheto, accogliendo invece la loro domanda di rimborso delle spese sostenute per realizzare un nuovo pozzo, essendo divenuto idoneo quello esistente per responsabilità della convenuta. Presentavano appello principale B.C. e G.C.; Snam S.p.A. a sua volta presentava appello incidentale. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 17 gennaio 2013, ha rigettato l’appello principale accogliendo invece l’appello incidentale.

2. Hanno presentato ricorso B.C. e G.C. sulla base di quattro motivi, sviluppati poi anche in una memoria ex art. 378 c.p.c.; si difende Snam S.p.A. con controricorso, depositando anch’essa poi una memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1.1 Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonchè dell’art. 342 c.p.c., e difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, adducendo che il giudice d’appello avrebbe ritenuto che nel gravame di merito si lamentasse “l’erronea valutazione degli esiti delle consulenze espletate e della prova testimoniale da parte del primo giudice”, laddove gli appellanti avevano invece contestato, avvalendosi anche delle perizie di parte che avevano fatto eseguire dai tecnici M. e Ba., le due consulenze tecniche d’ufficio, espletate rispettivamente dai tecnici Bo. e C.. In violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., dunque il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere così limitate le contestazioni degli appellanti, e ciò avrebbe comportato anche omessa motivazione, omessa valutazione delle risultanze istruttorie e delle perizie di parte nonchè violazione del principio di acquisizione delle prove.

Il secondo motivo, che invoca l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta mancanza di motivazione su un fatto decisivo e discusso, segnalando che nell’atto d’appello si rinviene la seguente frase: “la sentenza è frutto di un’errata valutazione delle perizie e della prova testimoniale”, e che questa frase sarebbe stata interpretata in modo riduttivo dalla corte territoriale. Il motivo evidenzia altresì che le perizie di parte degli attuali ricorrenti avevano criticato le consulenze tecniche d’ufficio (in particolare, si riportano critiche che la perizia Ba. ha mosso alla c.t.u. C.).

Il terzo motivo, poi, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione degli artt. 342 e 163 c.p.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, difetto di motivazione, per avere il giudice d’appello ritenuto che gli appellanti non intendessero contestare le consulenze tecniche d’ufficio.

3.1.2 La sintesi appena tracciata del contenuto dei primi tre motivi mette in luce l’opportunità di vagliarli congiuntamente, in quanto tutti, con evidenza, si imperniano su un’unica censura: la corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che gli appellanti criticavano gli esiti delle c.t.u. espletate, bensì avrebbe percepito in modo riduttivo il gravame, intendendolo come critica della valutazione degli esiti delle consulenze suddette, e non, direttamente, critica degli esiti stessi.

In realtà, dopo avere descritto lo svolgimento del processo, la corte territoriale apre i “motivi della decisione”, a pagina 4, affermando proprio che mediante l’appello principale “viene contestata non già la correttezza delle conclusioni rese dai consulenti tecnici d’ufficio nominati nel corso del primo grado di giudizio, ma le valutazioni ricavatane (sic) dal primo giudice in ordine alla riconducibilità del perimento del pescheto…all’attività di scavo e di posa in opera del metanodotto da parte della Snam S.p.A.”. E già in precedenza, nella descrizione appunto dello svolgimento del processo, la corte territoriale (pagina 2) aveva formulato la frase censurata nel primo motivo del presente ricorso, cioè aveva sintetizzato il contenuto dell’appello principale come censura alla “erronea valutazione degli esiti delle consulenze tecniche espletate e della prova testimoniale da parte del primo giudice”. Ancora, nella parte motivazionale in senso stretto (pagina 5) il giudice d’appello insiste su questa linea, affermando che le indagini tecniche esperite durante il primo grado di giudizio furono “non contestate nella presente sede di gravame”.

Peraltro, che questo non corrispondesse all’effettivo contenuto del gravame nel ricorso viene addotto come mero asserto, senza raggiungere l’autosufficienza necessaria. Lo stralcio dell’atto d’appello che viene riportato (pagine 6-7 del ricorso) per dimostrare quale fosse stato tale effettivo contenuto reca come incipit proprio l’affermazione che “la sentenza è frutto di una errata valutazione delle perizie e della prova testimoniale”, esattamente come – già si è visto sintetizzato nella descrizione dello svolgimento del processo dalla corte territoriale a pagina 2 della sentenza. Segue, nel suddetto stralcio, una serie di indicazione di elementi fattuali, ai quali, nella parte finale, si aggiunge un doppio riferimento alle consulenze di parte M.. Non vi è però menzione delle c.t.u. per criticarne il contenuto; nè si raggiunge la necessaria autosufficienza con il testo, per sua natura assai sintetico e pertanto non risolutivo, delle conclusioni dell’appello che – dopo un omissis che le divide da quanto appena richiamato – il ricorso a pagina 7 riporta (“riformare la sentenza impugnata ed in via istruttoria disporre una nuova c.t.u. per quanto attiene alla valutazione dei danni subiti dal pescheto”).

Per il resto, l’illustrazione di questi tre motivi non apporta elementi da cui si possa desumere che nell’atto d’appello fossero state chiaramente criticate le c.t.u.; nè, d’altronde, l’indicazione che l’atto d’appello si trova all’allegato 1 del fascicolo d’appello nonchè la dichiarazione, in calce del ricorso, della produzione dei fascicoli dei gradi precedenti sono elementi sufficienti a pervenire alla necessaria completezza/autosufficienza del ricorso, non spettando al giudice di legittimità di integrarne il contenuto mediante l’esame di ulteriori atti (cfr. sull’autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di riferimento ad atti processuali, i quali non solo devono essere specificamente individuati anche quanto alla loro collocazione, ma altresì devono essere oggetto di integrale trascrizione quanto alle parti che sono oggetto di doglianza, Cass. sez. 1^, 19 agosto 2015 n. 16900; Cass. sez. 3, 9 aprile 2013 n. 8569; Cass. sez. 6-3, ord. 16 marzo 2012 n. 4220; Cass. sez. 3, ord. 23 marzo 2010 n. 6937), e ciò tanto più valendo in un contesto in cui la parte dell’atto d’appello riportata – id est ritenuta dal ricorrenti significativa per fondare le loro doglianze, ed allo scopo “scelta” per essere appunto trascritta nel ricorso – non presenta elementi realmente conformi alla prospettazione dei ricorrenti. I motivi in esame, invece, lasciano ampio spazio ai riferimenti al contenuto delle perizie di parte, anche come critica alle c.t.u., e in generale si rapportano a vari elementi probatori, come per prospettare una valutazione alternativa dei loro esiti. Ma in tal modo si giunge a chiedere al giudice di legittimità di operare una diretta valutazione fattuale (estremamente significativa al riguardo è la trascrizione di ben sei pagine della perizia di parte Ba. – pagine 14-20 del ricorso – per concludere nel senso che “si rende necessario quindi procedere ad una nuova consulenza tecnica d’ufficio), così da perseguire – inammissibilmente – un vero e proprio terzo grado di merito.

I primi tre motivi, in conclusione, patiscono inammissibilità.

3.2 Il quarto e ultimo motivo imputa alla corte territoriale, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto che viene definito decisivo e discusso, cioè l’accertamento della portata del vecchio pozzo e il raffronto con la portata di quello nuovo e di altri pozzi vicini insistenti sullo stesso acquifero. Secondo i ricorrenti su questo aspetto non sarebbero state esperite indagini peritali, se non dal consulente di parte Ba., quest’ultimo ignorato dal giudice d’appello nonostante l’evidenziazione di una notevole differenza di portata. Dal raffronto emergerebbe quindi l’incidenza dei lavori della Snam S.p.A. sulla produttività del pozzo, così da integrare un fatto decisivo. La corte di merito, invece, avrebbe effettuato “non un esame di tutte le consulenze tecniche d’ufficio e dei rilievi, contestazioni ed accertamenti tecnici contenuti nelle ampie e numerose perizie di parte attrice (tre perizie M. e tre perizie Ba.), ma solo un parziale richiamo ad alcune osservazioni svolte dai consulenti tecnici di ufficio Bo. e C., ignorando così anche gli accertamenti del primo consulente tecnico d’ufficio Dott. b.”. Questo rilievo del ricorso è sufficiente per dimostrare che il contenuto della doglianza di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo vigente che si applica nel caso in esame (la sentenza è del 17 gennaio 2013, come già si è visto) non trova riscontro nella pronuncia impugnata, che non ha omesso di considerare quello che viene definito fatto decisivo e discusso, cioè la questione della portata del pozzo. Invero, chiaramente non può essere decisivo di per sè il raffronto tra la portata del pozzo “vecchio” con altri pozzi, bensì proprio la questione della portata, poichè il nucleo della discussione stava nella responsabilità della Snam per perdita o comunque impoverimento del funzionamento del pozzo, così da rendere necessaria la realizzazione di uno nuovo; e ciò è stato espressamente affrontato dalla corte territoriale (pagine 5 ss.) che ha d’altronde fondato sul relativo accertamento anche l’accoglimento dell’appello incidentale.

Il quarto motivo, dunque, non merita accoglimento.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti solidalmente per il comune interesse processuale – alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 3000, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

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