Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20928 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20928 Anno 2013
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 2015-2007 proposto da:
FALLIMENTO INDUSTRIE BENFRA SPA in persona del
Curatore fallimentare pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 262-264,
presso lo studio dell’avvocato TAVERNA SALVATORE, che
lo rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente –

2012
2681

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;
– intimato non chè contro

Data pubblicazione: 13/09/2013

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

resistente con atto di costituzione

di NAPOLI, depositata il 24/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/12/2012 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato STEFANINI, delega
Avvocato TAVERNA che si riporta al ricorso e insiste
nell’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato D’ASCIA che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 129/2005 della COMM.TRIB.REG.

Svolgimento del processo

Unitamente alla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 1993
Industrie BENFRA s.p.a. (già Omtes Sud s.p.a.), società successivamente
dichiarata in fallimento con sentenza del Tribunale Ordinario di Roma in
data 24.4.2002, aveva richiesto l’applicazione del beneficio della esenzione

dall’art. 14 legge n. 64/1986, rispettivamente, per la realizzazione di nuove
iniziative produttive da parte di soggetti costituiti in forma societaria e per
la installazione di stabilimenti tecnicamente organizzati localizzati nelle
aree del Mezzogiorno.
Con circa un decennio di ritardo l’Ufficio II.DD. di Napoli, con
provvedimento in data 20.6.2002, opponeva il diniego al riconoscimento
del beneficio fiscale in quanto dal sopralluogo eseguito nel corso dell’anno
2000 era accertato che lo stabilimento ubicato in Buccino (SA) risultava
inattivo già da diversi anni.
Il ricorso avverso il diniego proposto dal Fallimento veniva rigettato in
primo grado e la decisone era confermata in grado di appello con sentenza
della Commissione tributaria della regione Campania in data 24.11.2005 n.
129 che rilevava la infondatezza dei motivi di gravame in quanto:

il Fallimento non aveva prodotto alcun documento idoneo a
dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalle norme di esenzione

era inesatta l’affermazione secondo cui il ritardo dell’Ufficio
finanziario non poteva far venire meno il diritto della contribuente
alla esenzione, atteso che il sopralluogo era stata eseguito il
22.11.2000 quando non era ancora esaurito il decennio per il quale la
società avrebbe dovuto fruire dei benefici fiscali e comunque
anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento

1
RG n. 2015/2007
ric.Fall.BENFRA s.p.a. c/Ag.Entrate+1

decennale IRPEG ed ILOR, previsto dagli artt. 101 e 105 n. 218/1978 e

il provvedimento di diniego andava esente da vizi di legittimità, in
quanto nella motivazione dello stesso era stato dato atto della
chiusura da diversi anni dello stabilimento, non ravvisandosi
pertanto nella specie la motivazione “per relationem” ad altro atto o
documento del quale era stato violato l’obbligo di allegazione.

BENFRA s.p.a., affidato a sei motivi, con atto spedito per la notifica in data
8.1.2007 all’Ufficio periferico di Napoli della Agenzia delle Entrate,
nonché con atti notificati in data 8.1.2007 alla Agenzia delle Entrate -presso
la sede legale-, al Ministero della Economia e delle Finanze nonché alla
Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

Non hanno resistito gli intimati. La Agenzia delle Entrate ha depositato
“atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione alla udienza
di discussione.

La contribuente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c

Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata “ex officio” l’inammissibilità del ricorso
proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per
difetto di legittimazione passiva della parte resistente, non avendo assunto
l’Amministrazione statale la posizione di parte processuale nel giudizio
svoltosi avanti la Commissione tributaria della regione Campania,
introdotto dal Fallimento della società contribuente successivamente alla
data 1.1.2001 (subentro delle Agenzie fiscali a titolo di successione particolare ex
lege nella gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui era parte
l’Amministrazione statale), e nel quale risulta costituito come parte appellata
2
RG n. 2015/2007
ric.Fall.BENFRA s.p.a. c/Ag.Entrate+1

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento

soltanto l’Ufficio di Napoli 4 della Agenzia delle Entrate, con conseguente
implicita estromissione della Amministrazione statale ex art. 111 co3 c.p.c.
(cfr. Corte cass. SS.UU. 14.2.2006 n. 3116 e 3118).
Non avendo resistito al ricorso la parte intimata , non occorre far luogo
alla liquidazione delle spese di lite.

delle norme di esenzione ILOR (art. 101 Dpr 6.3.1978 n. 218, come modificato
dalla legge 1.3.1986 n. 64; art. 26 Dpr 29.9.1973 n. 601), nonché per omessa
motivazione su un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360co1
nn. 3 e 5 c.p.c.. La società sostiene che i Giudici di appello non hanno
considerato che la contribuente aveva diritto alla esenzione ILOR: 1essendo ubicato lo stabilimento -che rispondeva i requisiti tecnici ed
industriali- nell’area del Mezzogiorno, 2- essendo stato attivato l’impianto
entro la data del 31.12.1993, 3- avendo continuato lo stabilimento a
produrre anche dopo la dichiarazione di fallimento, e, comunque, 4essendo già state verificate dagli organi fallimentari tutte le indicate
circostanze nel corso della procedura concorsuale.

1.1 H primo motivo è infondato in relazione ad entrambe le censure
prospettate, peraltro collocate su un piano di oggettiva incompatibilità (che
pone il motivo ai limiti della pronuncia di inammissibilità), non potendo
all’evidenza ipotizzarsi un difetto nella ricostruzione della fattispecie
concreta (per omessa rilevanza od erronea valutazione di un elemento
fattuale come risultante dalle emergenze istruttorie) ed al tempo stesso un
errore di interpretazione della norma di diritto o di applicazione della stessa
mediante la operazione di sussunzione nella fattispecie normativa astratta,
che invece presuppongono la esatta rilevazione dei fatti e la corretta
ricostruzione della fattispecie concreta oggetto della controversia.
3
RG n. 2015/2007
ric.Fall.BENFRA s.p.a. c/Ag.Entrate+1

t.
Con
Stefano OìNvieri

1. Con il primo motivo la sentenza viene censurata per la violazione

1.2 E Fallimento nella esposizione delle ragioni a sostegno del motivo
si è limitato, infatti, a riprodurre le disposizioni normative che regolano
l’attribuzione del beneficio fiscale (nella specie la esenzione ILOR) ed a
richiamare numerosi precedenti giurisprudenziali del Giudice di legittimità
che forniscono la interpretazione di tali norme agevolative, senza tuttavia

mancanza di prove documentali idonee a dimostrare la esistenza dei
presupposti di legge.
La parte ricorrente ha rilevato, in proposito, come i requisiti legali
richiesti per fruire della esenzione decennale ILOR erano da individuarsi
– nella attivazione dello stabilimento (“divenuto atto all’uso”) entro la
data del 31.12.1993 “come attestato e pure verificato dalla
procedura concorsuale” (pag. 12 ricorso)
– nella “stabilità” dell’insediamento produttivo, da intendersi, non
come inamovibilità degli impianti o fabbricati, ma come
collegamento durevole del complesso organizzativo della attività
d’impresa alla specifica realtà economico-territoriale del
Mezzogiorno, tale da assolvere efficacemente allo scopo della
industrializzazione attraverso lo stabile impiego di personale.

A tali generali ed astratte premesse normative non è tuttavia seguita la
necessaria ed indispensabile critica al concreto accertamento in fatto,
compiuto dal Giudice di appello, secondo cui non era stata fornita la prova
dei presupposti legali di esenzione, in quanto il Fallimento aveva omesso di
depositare in giudizio: 1- l’atto costitutivo della società, 2- il certificato di
agibilità dell’opificio, 3- il certificato INAIL attestante la data di inizio
attività, 4- i documenti attestati l’acquisto, il noleggio di impianti ed
attrezzature, 5- i documenti attestanti la costruzione, l’acquisto o la
4
RG n. 2015/2007
ric.Fall.BENFRA s.p.a. c/Ag.Entrate+1

Cons.
Stefano Oli eri

scalfire il nucleo essenziale della decisione impugnata fondato sulla

locazione delle strutture murarie o dell’area sulle quali insisteva l’opificio,
6- la relazione descrittiva dell’opificio e la potenzialità produttiva dello
stesso.
Il Fallimento ha affermato che tali elementi già risultavano agli organi

Eialla procedura concorsuale, senza tuttavia indicare se e quando gli indicati
documenti, od altri analoghi comprovanti i requisiti di legge, fossero stati

stregua della norma generale sul riparto dell’onere probatorio, come la
prova dei fatti indicati non possa ritenersi assolta in base alla mera
asseverazione del curatore fallimentare (secondo cui il diritto alla esenzione
“risultava documentato…dall’avvenuta presentazione [ndr all’Ufficio della II.DD.]
delle dichiarazioni annuali.., ma anche dai bilanci.., dalle iscrizioni dei lavoratori
agli uffici previdenziali”:

ricorso pag. 5),

non essendo attribuita

dall’ordinamento alla semplice dichiarazione proveniente dall’organo della
procedura concorsuale – che, nel presente giudizio avente ad oggetto il
rapporto tributario controverso, riveste al pari della Amministrazione
finanziaria la posizione di parte processuale – alcuna efficacia probatoria
privilegiata.
In relazione poi al dedotto vizio logico della sentenza, difetta del tutto
anche la indicazione delle prove “decisive” che il Fallimento avrebbe
fornito in giudizio e la cui rilevanza sarebbe stata illogicamente
disconosciuta dal Giudice di appello, essendosi limitata la parte ricorrente a
rilevare che era stata prodotta “copiosa documentazione attestante la
sussistenza dei requisiti richiesti” (pag. 9 ricorso), senza tuttavia specificarne
il contenuto.

2. Con il secondo motivo la parte ricorrente deduce i medesimi vizi di
legittimità, riferiti stavolta alla esenzione decennale IRPEG (art. 105 TU n.
218/1978), asserendo che la CTR della Campania avrebbe ritenuto
indispensabile la sussistenza di un opificio industriale (richiesta
5
RG n. 2015/2007
ric.Fall.BENFRA s.p.a. c/Ag.Entrate+1

Con st.
Stefano 1vieri

prodotti nel corso dei gradi di merito, risultando peraltro evidente, alla

esclusivamente per la esenzione ILOR) omettendo di considerare che, ai
fini della esenzione IRPEG, era invece sufficiente che fossero realizzate
soltanto “nuove iniziative produttive”.

2.1 L’assunto su cui si fonda il motivo risulta smentito dalla lettura
della sentenza impugnata in cui si dà conto/ in modo chiaro ed inequivoco,

uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato, ovvero
ampliamento trasformazione, riattivazione, ricostruzione,
riammodernamento di quello già esistente; b- realizzazione di attività di
natura industriale; c- localizzazione nei territori agevolati del
Mezzogiorno”) e per la esenzione IRPEG (“a- costituzione della impresa in
forma di società soggetta alla detta imposta, b- realizzazione di nuove
iniziative produttive, c- localizzazione nei territori agevolati del
Mezzogiorno”).

2.2 Inoltre il Fallimento ha omesso del tutto di individuare la
statuizione o la parte della motivazione concernente l’argomento logico
posto dai Giudici di appello a fondamento del “decisum”, oggetto della
critica e da sottoporre al sindacato di legittimità della Corte, con la
conseguenza che il motivo, sotto entrambe le prospettate censure (“error
juris”, vizio logico della motivazione), va incontro alla inevitabile
pronuncia di inammissibilità, alla stregua del principio ripetutamente
enunciato da questa Corte secondo cui in materia di procedimento civile,
nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della
legge di cui all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., giusta il
disposto di cui all’art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ. deve essere, a
pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle
affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente
6
RG n. 2015/2007
ric.Fall.BENFRA s.p.a. c/Ag.Entrate+1

dei differenti presupposti richiesti per la esenzione ILOR (“a- impianto di

si assumano in contrasto con le nonne regolatrici della fattispecie o con
l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o
dalla prevalente dottrina, e mediante specifiche e intelligibili
argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo quelle
determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata
debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della

giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia,
operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni
prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a
quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata), non risultando

altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale
di verificare il fondamento della denunziata violazione (cfr. Corte eass. III
sez. 8.11.2005 n. 21659 ; id. I sez. 17.5.2006 n. 11501; id. III sez. 9.1.2007 n. 214;
id. III sez. 28.2.2012 n. 3010).

Non è sufficiente ad assolvere alla predetta esigenza di completezza il
fugace riferimento, contenuto nella parte finale della esposizione del
motivo, all’esito negativo del

“tentativo di sopralluogo” presso lo

stabilimento. Premesso che la data del sopralluogo effettuata dai funzionari
dell’Amministrazione finanziaria viene in rilievo nella sentenza al solo fine
di rilevare la anteriorità di detta verifica rispetto alla dichiarazione di
fallimento della società per escludere la fondatezza della tesi giustificativa
argomentata dalla società (secondo cui la verifica in loco era stata negativa perché
la società era già stata dichiarata da tempo fallita), osserva il Collegio che,

diversamente da quanto sembra ipotizzare la parte ricorrente, la
valorizzazione da parte della CTR campana della data del sopralluogo arnon
dimostra affatto il paventato equivoco sui presupposti legali di esenzione
IRPEG in cui sarebbe incorsa la CTR ritenendo necessario per la
concessione del beneficio IRPEG la esistenza di un opificio industriale,
essendo sufficiente, al riguardo, osservare come anche la “nuova iniziativa
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RG n. 2015/2007
ric.Fall.BENFRA s.p.a. c/Ag.Entrate+1

fattispecie (per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal

produttiva” (non estrinsecatesi necessariamente in un impianto di tipo industriale o
richieda imprescindibilmente, per

comunque “tecnicamente organizzato”)

potere fruire del beneficio fiscale ex art. 105 TU n. 218/1978, il requisito
della effettiva attuazione e della persistenza dell’attività produttiva durante
l’intero periodo per il quale dura la esenzione, e tale accertamento -sul
quale correttamente è incentrata la decisione di secondo grado- non è in

dotato di specifiche caratteristiche tecniche richieste, invece, dall’art. 101
TU n. 218/1978 per la esenzione ILOR (stabilimento tecnicamente organizzato
per lo svolgimento di attività di natura industriale).

Quanto al vizio motivazionale, non possono che richiamarsi le medesime
valutazioni di carente formulazione già svolte nell’esame del primo motivo,
atteso che il Fallimento a supporto dell’errore di fatto del Giudice di merito
si è limitato ad addurre quale prova -inconsistente- che “la continuità della
attività industriale dello stabilimento di Buccino” era stata accertata dalla

procedura concorsuale, difettando pertanto la indicazione della “prova
determinante” che costituisce requisito di ammissibilità della censura con la
quale si deduce il vizio logico della motivazione ex art. 360co 1 n. 5 c.p.c..

3. Con il terzo e quarto motivo viene dedotto il vizio di violazione e
falsa applicazione dell’art. 10 legge 27 luglio 2000 n. 212, dell’art. 43co1
Dpr 29.9.1973 n. 600, anche in relazione agli artt. 19 e 21 Dlgs n.
546/1992, nonché il vizio di omessa motivazione su un fatto controverso e
decisivo (art. 360co l nn. 3 e 5 c.p.c.).
Il Fallimento sostiene che il provvedimento di diniego della esenzione
fiscale è stato emesso dall’Amministrazione finanziaria con diversi anni di
ritardo rispetto alla istanza piWata nell’anno 1993, e dunque in violazione
del dovere di collaborazione e buona fede prescritto dall’art. 10 dello
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RG n. 2015/2007
ric.Fall.BENFRA s.p.a. c/Ag.Entrate+ l

CcM est.
vieri
Stefano

alcun modo confondibile con la verifica della esistenza di un impianto

Statuto del contribuente (legge n. 212/2000)/ norma in ordine alla quale
vengono richiamati i principi di diritto affermati da questa Corte nella
sentenza della V sez. 10.12.2002 n. 17576, nonché, più in generale con
riferimento alla nozione di buona fede, dalla Corte di Giustizia CE e dalla
giurisprudenza amministrativa.
La sentenza di appello, a quanto è dato comprendere, viene censurata

maturato in capo alla società sulla “situazione giuridica di vantaggio a
favore della contribuente” impediva la revoca del beneficio a distanza di
anni.
Inoltre i Giudici di merito avevano omesso di pronunciare in ordine al
punto secondo cui doveva ritenersi ormai maturato anche il termine di
decadenza -mutuato dall’art. 43 Dpr n. 600/1973- per l’esercizio del potere
di revoca della esenzione fiscale, con la conseguenza che il provvedimento
di diniego del beneficio doveva essere dichiarato illegittimo, tanto più che
la stessa Amministrazione finanziaria, onde non incorrere in decadenza,
aveva in precedenza emesso tempestivi avvisi di accertamento in relazione
alle annualità 1996 e 1998.

3.1

Entrambi i motivi, in relazione ai diversi profili di censura

prospettati, sono inammissibili e comunque infondati.

3.2 Sono inammissibili, da un lato, in quanto la parte ricorrente sembra
volere denunciare una omessa pronuncia su motivi di gravame, piuttosto
che un vizio di “error in judicando” (mentre rimane del tutto sfornito di
supporto argomentativo l’asserito vizio logico della sentenza), vizio di legittimità

che avrebbe allora dovuto essere denunciato in relazione al diverso
paradigma legale di cui all’art. 360co1 n. 4) c.p.c., dall’altro in quanto la
parte ricorrente viene ad introdurre avanti al Giudice di legittimità questioni
9
RG n. 2015/2007
ric.Fall.BENFRA s.p.a. c/Ag.Entrate+1

Co
Stefano

ieri

per non avere fatto applicazione del principio secondo cui l’affidamento

”nuove” che non risultano siano state sottoposte con i motivi di gravame al
Giudice di appello e che dunque non possono essere prospettate per la
prima volta avanti alla Corte.
Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che nel ricorso introduttivo il
Fallimento aveva impugnato il provvedimento di diniego in quanto
l’ingiustificato ritardo “non poteva portare alla perdita dell’esenzione
Tale questione, peraltro incerta nella sua esatta comprensione

(non è dato infatti verificare alla stregua dei fatti riferiti nel ricorso ovvero desunti
dalla sentenza se fosse o meno stata eccepita la decadenza della Amministrazione
finanziaria dal potere impositivo esercitato mediante provvedimento di revoca del
beneficio: tale decadenza è infatti oggetto di eccezione in senso stretto, e non è
rilevabile di ufficio), non risulta sia stata formulata in primo grado e tanto

meno riproposta con i motivi di gravame, tenuto conto che:
a) il Giudice di prime cure ha, infatti, rigettato il ricorso introduttivo in
relazione all’esito negativo del sopralluogo presso dello stabilimento
risultato inattivo, ed in difetto di prova da parte del Fallimento dei
presupposti legali della esenzione,
b) con i motivi di gravame la decisione di prime cure veniva impugnata,
come risulta dalla sentenza di appello, per “assoluta infondatezza e carenza
di motivazione” nonché “in quanto fondata su un atto …a sua volta nullo
ab origine per difetto di motivazione per relationem” (cfr. sentenza CTR
pag. 3): manca pertanto qualsiasi indicazione nel ricorso per cassazione -ed
anche nella sentenza impugnata- della rituale introduzione nel giudizio
della questione relativa alla decadenza della Amministrazione finanziaria
dalla potestà impositiva (o di revoca della esenzione).
Orbene qualora una determinata questione giuridica, che implichi
accertamenti di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza
impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di
legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità
della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della
10
RG n. 2015/2007
ric.Fall.BENFRA s.p.a. c/Ag.Entrate+1

Co
Stefano

s.
vieri

fiscale”.

questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del
giudizio precedente lo abbia fatto, trascrivendone il contenuto o le parti
essenziali di esso, onde dare modo alla Corte di controllare “ex actis” la
veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione
stessa (giurisprudenza consolidata: cfr. Corte cass. V sez. 2.4.2004 n. 6542; id. III
14599; id. sez. lav. 11.1.2006 n. 230; id. III sez. 20.10.2006 n. 22540; id. I sez.
1.3.2007 n. 4843; id. sez. lav. 28.7.2008 n. 20518; id. III sez. 27.5.2010 n. 12912).

3.3 I motivi si palesano altresì infondati in quanto il Fallimento
ricorrente equipara apoditticamente la situazione di ritardo in ordine alla
verifica della sussistenza dei presupposti della esenzione -condotta omissiva
suscettibile di integrare una violazione del “dovere di collaborazione” imposto alla
Amministrazione finanziaria in funzione della prevenzione di contestazioni e della
certezza e stabilità delle situazioni giuridiche derivanti dal rapporto tributario, che
può produrre inefficienze in relazione al perseguimento di tali obiettivi-

alla

violazione del dovere di buona fede di cui all’art. 10 legge n. 212/2000 -che
si riflette invece nella “lealtà e trasparenza” che deve connotare lo svolgimento dei
rapporti tra contribuente e Fisco, e che impone a quest’ultimo di evitare azioni
amministrative che producano effetti decettivi o tali da ingenerare falsi affidamenti
nelle condotte esigibili dai contribuenti-, e da tale equiparazione intende fare

discendere la tutela di un legittimo affidamento sull’ “acquisto del diritto”
alla esenzione.
A tal fine occorre considerare che oggetto della controversia di merito
era l’accertamento del diritto della società contribuente alla esenzione
decennale IRPEG ed ILOR, e la consolidata giurisprudenza di legittimità
esclude qualsiasi rilevanza costitutiva di tale diritto alla eventuale adozione
di provvedimenti amministrativi da parte della Amministrazione finanziaria
atteso che le norme sulle esenzione decennale IRPEG ed ILOR “integrano
11
RG n. 2015/2007
ric.Fall.BENFRA s.p.a. c/Ag.Entrate+1

Cqnsst.
Stefaìo glivieri

sez. 18.3.2005 n. 5972; id. III sez. 10.5.2005 n. 9765; id. III sez. 12.7.2005 n.

benefici direttamente accordati dalla legge e competono quindi
indipendentemente da apposite istanze del contribuente da inserirsi nella
dichiarazione annuale o da altre iniziative in sede amministrativa, e senza
necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio
dell’Amministrazione finanziaria” (cfr. Corte cass. V sez. 26.4.2004 n. 7943),
con la conseguenza che, come nel caso di specie, tali benefici possono

l’atto tributario emesso dalla Amministrazione finanziaria che
esplicitamente od implicitamente li escluda, ovvero dell’atto che disponga
il pagamento delle imposte o neghi il rimborso delle imposte versate,
gravando in ogni caso sul contribuente che afferma il diritto alla esenzione
l’onere della prova dei fatti costitutivi del medesimo (cfr. Corte cass. V sez.
31.3.2008 n. 8219).

Tanto è sufficiente a privare di pregio l’argomento della parte ricorrente
secondo cui la mera inerzia imputabile alla PA, venendo a configurare
violazione dei doveri di cui all’art. 10 della legge n. 212/2000, avrebbe
determinato il riconoscimento del diritto alla esenzione o comunque una
sorta di consolidamento della situazione giuridica di vantaggio del
contribuente: esclusa per le ragioni anzidette efficacia costitutiva del diritto
ad un eventuale provvedimento ricognitivo della Amministrazione
finanziaria, e corrispondentemente esclusa analoga efficacia costitutiva (in
assenza di una specifica previsione legislativa della fattispecie del cd. “silenzioassenso”) alla inerzia protratta dalla medesima Amministrazione sulla

istanza presentata dal contribuente, osserva il Collegio che la
consumazione/decadenza del potere di “revoca” del beneficio (erroneamente
ipotizzato come tale nel motivo di ricorso: se non vi è provvedimento attributivo del
diritto, non può infatti concepirsi neppure un “contrarius actus” qual è la revoca),

deve essere accertata dal Giudice di merito -ove sia stata ritualmente
eccepita dal contribuente- con riferimento, non all’eventuale
provvedimento con il quale l’Amministrazione si limita in via generale a
12
RG n. 2015/2007
ric.Fall.BENFRA s.p.a. c/Ag.Entrate+ I

Co
Stefan

st.
livieri

essere fatti valere direttamente avanti il Giudice tributario impugnando

contestare i presupposti di legge per la fruizione delle agevolazioni, quanto
piuttosto in relazione al tempestivo esercizio della potestà impositiva (idest
con riferimento alla specifica pretesa tributaria avente ad oggetto il pagamento
dell’IRPEG e dell’ILOR).

L’esercizio del potere impositivo è, infatti, scandito dai termini di
decadenza stabiliti dalle norme tributarie per la esecuzione dei controlli

verifica dei presupposti legali di esenzione- è legittimata ed anzi tenuta a
compiere in relazione a ciascun anno di imposta ricadente nel periodo in cui
la società contribuente afferma di fruire della esenzione, con la
conseguenza che la omessa tempestiva emissione degli avvisi
dell’accertamento di ufficio (in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni
dei redditi) ovvero in rettifica (nel caso di maggiori imposte dovute rispetto a
quelle risultanti dalla dichiarazione), sul presupposto della non spettanza della

esenzione, preclude alla Amministrazione finanziaria di far valere il credito
tributario relativo agli anni per i quali è incorsa in decadenza, ma non anche
di contestare il diritto alla esenzione e di richiedere il versamento delle
relative imposte per gli anni in cui tale decadenza non si è compiuta.

4. Con il quinto motivo il Fallimento censura la sentenza di appello per
violazione dell’art. 10 legge n. 212/200 e dell’art. 2697 c.c. nonché per
vizio motivazionale.
Scarsamente perspicuo il riferimento al principio di buona fede (non è
chiaro se dalla asserita violazione del dovere di buona fede da parte della
Amministrazione finanziaria, la parte ricorrente intenda derivare la
inversione dell’onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti
della esenzione fiscale), la esposizione del motivo si incentra sulla erronea
valutazione delle prove da parte del Giudice di appello.
Tuttavia il Fallimento si dilunga sulla nozione legale di “novità della
iniziativa” (da inferirsi mediante verifica di tutti gli ordinari fattori aziendali e non
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RG n. 2015/2007
ric.Fall.BENFRA s.p.a. c/Ag.Entrate-F1

Cq,est.
Stefaio i1ivieri

sulle dichiarazioni fiscali che l’Amministrazione -anche se silente sulla

solo del livello occupazionale) e sullo scopo della legge (incentivo della
imprenditoria nelle zone depresse del Mezzogiorno), che impone di individuare il

“dies a quo” della esenzione, non in relazione al concreto inizio dell’attività
d’impresa, ma al momento in cui viene ad essere prodotto il reddito
positivo, senza tuttavia specificare in che modo le “dichiarazioni annuali”
ed i “bilanci della società” (dei quali neppure è specificato l’anno, nè è

“debitamente prodotti in giudizio” (senza tuttavia alcun riferimento alla
fase ed alle modalità processuali attraverso le quali tali documenti
sarebbero stati ritualmente acquisiti all’esame dei Giudici di merito),
avrebbero contraddetto la valutazione probatoria compiuta dalla CTR in
quanto idonei a fornire la prova dei requisiti di cui agli artt. 101 e 105 del
TU n. 218/1978 ed in particolare dell’effettivo svolgimento della iniziativa
produttiva durante il periodo decennale di esenzione.

5. Con il sesto ed ultimo motivo, il Fallimento ricorrente denuncia la
violazione dell’A. 7 legge n. 212/2000 nonché insufficiente motivazione in
ordine alla questione concernente la nullità del provvedimento di diniego
della esenzione in quanto motivato “per relationem” al verbale di
sopralluogo ma notificato al contribuente senza tale allegato.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato, non essendo dato
verificare alla stregua dei fatti esposti dalla parte ricorrente -ed in assenza
di trascrizione del contenuto del provvedimento di diniego- sia la congruità
della censura rispetto alla statuizione della sentenza impugnata, sia la
effettiva rilevanza che il documento richiamato riveste nella indicazione dei
“presupposti di fatto e delle ragioni di diritto” posti a fondamento del
provvedimento impugnato (cfr. Corte cass. V sez. 19.1.2010 n. 729 secondo cui
“l’avviso di accertamento contenente nella sua giustificazione il riferimento ad atti
procedimentali propri della fase istruttoria, ma dotato di una motivazione
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RG n. 2015/2007
ric.Fall.BENFRA s.p.a. c/Ag.Entrate+1

riferito il risultato contabile -positivo o negativo-) che si afferma

strutturalmente indipendente da essi, è validamente notificato al contribuente anche
senza l’allega:ione degli atti menzionati”), non essendo dato in conseguenza

verificare l’eventuale pregiudizio arrecato al diritto di difesa della società
contribuente, pregiudizio nella specie neppure allegato e che non pare
sussistente, tenuto conto che il Fallimento è stato in grado -come rilevato
dalla CTR campana- di svolgere compiutamente la propria difesa

14.5.2010 n. 11722 secondo cui il difetto di motivazione dell’atto impositivo, che

faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne
i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla
dichiarazione di nullità, allorché tale atto impositivo sia stato impugnato dal
contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei
presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di
allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il
vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa).

Come ripetutamente affermato da questa Corte, l’obbligo di allegazione
dell’atto richiamato “per relationem” trova, infatti, limite nella stessa
ragionevolezza della norma, dovendo ribadirsi che “in tema di motivazione
“per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), nel
prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione
finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non
intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e
legale conoscenza per effetto di precedente notificazione; infatti,
un’interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il
criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura
che, nell’interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro
propria, limitando al massimo le cause d’invalidità o d’inammissibilità
chiaramente irragionevoli” (cfr. Corte cass. V sez. 2.7.2008 n. 18073). Ne
consegue che la funzione dell’obbligo di allegazione viene meno le volte in
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RG n. 2015/2007
ric.Fall.BENFRA s.p.a. c/Ag.Entrate+ I

Co est.
Stefano livieri

impugnando nel merito il provvedimento di diniego (cfr. Corte cass. SU

.CSENTY: r)
à.
Al SENSI DiTh
– N.
N. 131 Ti-\13. ALL.
MATERIA TRIBUTAklA

cui ” la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia,
pertanto, mero valore “narrativo”), oppure se, comunque, il contenuto di tali

ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell’atto
impositivo)

sia già riportato nell’atto noto. Pertanto, in caso di

impugnazione dell’avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente
dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui l’atto impositivo faccia

contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria
ad integrarne la motivazione” (cfr. Corte cass. V sez. 18.12.2009 n. 26683).

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente
deve essere condannata alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate,
delle spese del presente giudizio liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte :
– dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero della
Economia e delle Finanze;
– rigetta il ricorso proposto nei confronti della Agenzia delle Entrate e
condanna il Fallimento Industrie Benfra s.p.a. alla rifusione delle spese del
presente giudizio che si liquidano in E 6.500,00 per compensi professionali
oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso nella camera di consiglio 21.12 .2012

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
SET. 2013 .

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riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del

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