Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20928 del 11/10/2011
Cassazione civile sez. I, 11/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 11/10/2011), n.20928
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto da Tribunale per i
Minorenni di Bologna, con ordinanza n. 64/08 depositata il 30/01/08
nel procedimento pendente tra:
C.G., nella qualità di genitore del minore G.
L.;
contro
REGOLAMENTO DI COMPETENZA D’UFFICIO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che conferma
le conclusioni scritte.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che il tribunale per i minorenni di Bologna, con ordinanza del 17 gennaio 2008, ha sollevato conflitto di competenza in relazione alla dichiarazione d’incompetenza per territorio pronunciata dal tribunale per i minorenni di Milano il 7 maggio 2007 nel procedimento ex art. 330 c.c. nell’interesse del minore G.L. in cui è stato disposto l’affidamento dello stesso al comune di (OMISSIS), sul rilievo che la madre, C.G. si era trasferita a (OMISSIS);
che il tribunale per i minorenni di Bologna ha rilevato che, anche a non voler ritenere applicabile l’art. 5 c.p.c., che porterebbe a ritenere irrilevanti i mutamenti di residenza della madre successivi all’inizio del procedimento, il minore ha avuto sempre la sua residenza e la sede dei suoi interessi in Lombardia e che un progetto di rientro in famiglia presso la madre era stato abbandonato perchè ritenuto pregiudizievole;
che il p.g. ha concluso per la dichiarazione di competenza del tribunale per i minorenni di Bologna.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che è orientamento pacifico (ex multis: cass. n. 1058/2003, 9266/2001, 1238/1999, 2184/1996) che la competenza in ordine ai provvedimenti diretti ad intervenire sulla potestà genitoriale e sulle modalità del suo esercizio secondo le previsioni dell’art. 330 segg. c.c. spetta al tribunale per i minorenni del luogo di abituale dimora del minore stesso alla data della domanda o, in ipotesi di procedimento iniziato d’ufficio, alla data di inizio del procedimento stesso; che, inoltre, di recente (cass. n. 10493/2007) si è ribadito che il principio della perpetuatio iurisdictionis è applicabile anche ai procedimenti di decadenza dalla potestà parentale e prevale su quello cd. della “prossimità” (secondo cui territorialmente competente è il giudice del luogo in cui il minore abitualmente vive o si trova di fatto), per imprescindibili esigenze di certezza e di garanzia di effettività della tutela giurisdizionale, ogni qual volta il provvedimento in relazione al quale deve individuarsi il giudice competente sia il medesimo di cui all’istanza introduttiva;
viceversa, si applicherà il principio della “prossimità” quante volte sia richiesto un provvedimento nuovo e autonomo rispetto a quello pronunciato dal giudice originariamente competente;
che, essendo pacifico che alla data di inizio del procedimento (ma anche successivamente) il minore viveva e aveva il centro dei suoi interessi nel comune di (OMISSIS) e che pertanto la competenza spetta al tribunale per i minorenni di Milano, essendo irrilevante il trasferimento di residenza della madre intervenuto successivamente all’inizio del procedimento stesso.
P.Q.M.
la corte cassa il decreto del tribunale per i minorenni di Milano del 7 maggio 2007 e dichiara la competenza del tribunale per i minorenni di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, sezione prima, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2011