Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20928 del 07/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.07/09/2017),  n. 20928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12754-2016 proposto da:

EURO ITALIA SRl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA N 103, presso lo

studio dell’avvocato GABRIELLA ARCURI, rappresentata e difesa

dall’avvocato TERESA MARIA FAILLACE;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEI LEGATORI 5, presso lo

studio dell’avvocato CATERINA AURELIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIERO POMPAMEO;

– controricorrenti –

e contro

INPS ISTITUITO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante, in proprio e quale mandataria della società

di cartolarizzazione dei crediti INPS – SCCI SPA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO,

EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1108/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 29/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

Euro Italia s.r.l. propose opposizione all’esecuzione avverso gli atti di pignoramento presso terzi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis, deducendo che le cartelle di pagamento alla base del pignoramento erano state erroneamente emesse nei confronti di Euro Roma s.r.l. e Euro Sicilia s.r.l., già fuse per incorporazione in Euro Italia s.r.l. per atto notarile del 19 gennaio 2006, e notificate presso le loro sedi legali. Il Tribunale di Cosenza accolse l’opposizione. Avverso detta sentenza propose appello Equitalia Sud s.p.a.. Con sentenza in data 29 ottobre 2015 la Corte d’appello di Catanzaro accolse l’appello e per l’effetto dichiarò il difetto di giurisdizione in relazione al credito tributario portato da una cartella di pagamento e rigettò l’opposizione. Osservò la Corte territoriale, previa qualificazione dell’opposizione come opposizione all’esecuzione essendo contestato il diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata in difetto di titolo emesso nei suoi confronti, che la società incorporante ai sensi dell’art. 2504 bis c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, era diventata il centro unitario di tutti i rapporti delle incorporate, e pertanto anche di quelli scaturenti dalla notifica delle cartelle alla base dell’esecuzione forzata.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi Euro Italia s.r.l. e resiste con controricorso Equitalia Sud s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3. Osserva la ricorrente che ricorre la giurisdizione del giudice ordinario dal momento che restano escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.

Il motivo è manifestamente fondato. A norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, nel testo risultante dopo le modifiche recate dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 2, comma 2, e dal D.L. 20 settembre 2005, n. 203, come convertito nella L. 2 dicembre 2005, n. 248, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonchè le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative (aventi natura tributaria) irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio: “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove prevista”, dell’intimazione di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di tale decreto.

L’ammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, comma 1, lett. b), dipende così dall’atto impugnato e non dal vizio dedotto, sicchè, mentre il contribuente non può impugnare dinanzi al giudice ordinario la cartella di pagamento o l’avviso di mora, la cui cognizione è riservata al giudice tributario, può proporre opposizione avverso il pignoramento, oltre che per vizi suoi propri, anche per far valere la nullità derivata, conseguente all’omessa notificazione degli atti presupposti e, cioè, della cartella di pagamento o dell’intimazione ad adempiere (Cass. 7 maggio 2015, n. 9246; si veda anche Cass., Sez. U., 29 aprile 2015, n. 8618 e Cass. 31 marzo 2008, n. 8279).

Nella specie è incontroverso che il giudizio abbia ad oggetto l’opposizione al pignoramento, nelle forme del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis, di un credito del debitore verso terzi, pignoramento avente alla base un credito tributario. Esso è quindi relativo ad atti dell’esecuzione forzata “successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, ed è come tale estraneo alla giurisdizione del giudice tributario.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 620 del 1973, art. 50, art. 2495 c.c. e art. 145 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente, premesso che non era in questione se la società incorporante rispondesse dei debiti pregressi delle società incorporate ma se gli atti presupposti del pignoramento fossero stati correttamente emessi e notificati, che le cartelle di pagamento e tutti gli avvisi di pagamento erano stati emessi e notificati nei confronti delle società incorporate successivamente alla loro estinzione per incorporazione e che tali atti dovevano invece essere notificati alla società incorporante presso la sua sede legale.

Il motivo è inammissibile.

Ha affermato questa Corte che nel caso di fusione di società per incorporazione non viene meno l’imputazione alla società incorporata dei redditi realizzati fino alla data dell’incorporazione stessa, con la conseguenza che è legittima l’inclusione della società stessa nel ruolo, in relazione alla frazione di esercizio anteriore alla sua estinzione, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, nonchè l’emissione della cartella esattoriale a suo nome, ferma restando la legittimazione passiva della società incorporante, subentrata a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali alla società estinta, in ordine alla notificazione della cartella stessa (Cass. 23 marzo 2017, n. 7591; 30 novembre 2012, n. 21405). La cartella di pagamento intestata alla società incorporata è dunque idonea a produrre effetti, e ciò in coerenza all’art. 2504 bis c.c., laddove stabilisce che la società incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società incorporate. Trattasi di effetto configurabile anche ipotizzando l’estinzione della società incorporata, secondo il regime previgente il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, laddove invece in base al nuovo regime l’incorporazione attua una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità nel nuovo assetto organizzativo (Cass. Sez. U. 8 febbraio 2006, n. 2637).

La questione posta con il motivo di censura attiene tuttavia alla notificazione, e cioè se sia legittima l’espropriazione forzata intrapresa nei confronti della società incorporante sulla base di cartella di pagamento non solo emessa, ma anche notificata nei confronti della sola società incorporata. Lo scrutinio del motivo presuppone l’indagine in ordine al presupposto di fatto della diversità di sede legale fra società incorporante e società incorporata. Tale indagine, in quanto relativa ad un giudizio di fatto, non può essere svolta in sede di legittimità, nè la ricorrente ha proposto uno specifico motivo di impugnazione per vizio motivazionale in ordine alla diversità di sede legale fra società incorporante e società incorporata. In mancanza di tale pregiudiziale accertamento di fatto la denuncia di violazione di legge resta inammissibile.

PQM

 

accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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