Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20927 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2021, (ud. 23/06/2021, dep. 21/07/2021), n.20927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

M.M.Y., rappr. e dif. dall’avv. Marco Michele Picciani,

marcomichelepicciani.ordineavvocatiroma.org, elettivamente

domiciliato presso lo studio in Roma, via Principe Eugenio n. 15,

giusta procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Venezia 16.4.2020, n. 4059/2020

in R.G. 5634/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Relatore Dott. Ferro

Massimo alla Camera di Consiglio del 23 giugno 2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. A.M.M. impugna il decreto Trib. Venezia, 19.5.20, n. 5176/2020, in R.G. 9222/2018 di rigetto del ricorso proposto avverso il provvedimento con cui la commissione territoriale competente aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria, così come il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

2. il decreto ha ritenuto che: a) le ragioni della fuga addotte, riguardanti la sfera privatistica, non corrispondevano già in astratto ai motivi di persecuzione giustificativi del riconoscimento dello status di rifugiato ovvero anche al timore di subire sanzioni penali, quale danno grave; b) il richiedente asilo aveva riferito infatti di essere fuggito dal Paese di origine (Bangladesh), dopo aver fatto alcuni passaggi in Sudan e Libia, per aver contratto (o fatto contrarre da familiari) numerosi debiti nei riguardi di privati e di una banca, mai adempiuti, secondo una versione peraltro non circostanziata e un timore d’incarcerazione per debiti non credibile; c) quanto alla misura della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, non ricorreva invero alcuna delle ipotesi integranti il “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1 – o perché non prospettate o perché non dimostrate, nemmeno quanto al conflitto armato, escluso dalle fonti consultate – né tantomeno era raggiunta la prova di una situazione di particolare vulnerabilità, stante la non provata integrazione sociale (stante l’emersione di soli lavori non continuativi) e l’irrilevanza dell’indebitamento accumulato in patria;

3. il ricorso è su due motivi; con il primo, si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, avendo errato il tribunale nel fare applicazione del principio di cooperazione officiosa; con il secondo, viene lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere il giudice tenuto conto, nel valutare il raggiungimento di un sufficiente grado di integrazione sociale, della situazione odierna del ricorrente, il quale veniva assunto con “lavoro salariato”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

il ricorso è inammissibile, difettando la procura dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 13, come precisato da Cass. 15177/2021 per la quale la norma, “nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”; nella vicenda, infatti, sussiste solo firma “per autentica” della sottoscrizione del ricorrente, ma non della data di conferimento della procura al difensore;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020), secondo il principio per cui “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza” (Cass. s.u. 15177/2021).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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