Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20927 del 17/10/2016

Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 17/10/2016), n.20927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2029-2014 proposto da:

A.J. e B.M., in proprio e quali rappresentanti

del figlio minore B.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA AUGUSTO DULCERI 209/211, presso lo studio dell’avvocato

MAURO AMOROSO, rappresentati e difesi dall’avvocato TULLIO CONTU

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., TELEGRANDUCATO TOSCANA S.R.L.,

R.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 961/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/06/2013, R.G.N. 270/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO;

udito l’Avvocato MARCO MERLINI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – In data 19 maggio 2005 R.M., alla guida di un’autovettura di proprietà della Telegranducato di Toscana s.r.l., investì, in (OMISSIS), J.A.B. nel mentre attraversava una strada con il figlio B.A..

J.A.B. e il marito B.M., in proprio e in qualità di legali rappresentanti del figlio A., adirono il Tribunale di Livorno per ottenere il risarcimento dei danni patiti in seguito al sinistro.

Il Tribunale adito, con sentenza dell’ottobre 2010, accertata l’esclusiva responsabilità del conducente, condannò in solido R.M., la Telegranducato di Toscana s.r.l. e la compagnia assicuratrice Milano Assicurazioni S.p.A. al pagamento della somma di Euro 14.398,00, quale differenza tra l’ammontare complessivo delle voci di danno (biologico e morale) riconosciute in favore della Be. (pari ad Euro 106.984,66) e la somma a costei corrisposta dai convenuti in corso di causa.

2. – Avverso tale decisione gli originari attori proponevano appello, che veniva solo parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Firenze, con sentenza resa pubblica il 21 giugno 2013, condannando in solido il R., la Telegranducato di Toscana a.r.l. e la Milano Assicurazioni S.p.A. al pagamento della somma di Euro 27.718,00, oltre accessori.

2.1. – La Corte territoriale riteneva fondata soltanto la censura sulla erronea liquidazione del danno non patrimoniale in favore della Be. sulla base dei criteri di calcolo indicati dalle tabelle del Tribunale di Milano, dovendosi all’attrice riconoscere la “personalizzazione massima” del pregiudizio patito, in considerazione della interruzione della gravidanza e della maggiore usura alla quale, per i postumi, era esposta nella sua attività di albergatrice. A tal riguardo il giudice di appello quantificava il danno non patrimoniale nella maggior somma di Euro 131.644,00 (su cui far operare, poi, la detrazione del già percepito).

2.2. – Quanto al motivo d’appello relativo al mancato riconoscimento del danno patito dal minore B.A., il giudice di secondo grado lo dichiarava inammissibile per genericità, ex art. 342 c.p.c., in assenza di indicazione specifica sul pregiudizio che sarebbe risultato dalla “certificazioni in atti”.

2.3. – In ordine alla doglianza relativa al mancato riconoscimento del danno morale patito da B.M. a seguito dell’interruzione della gravidanza del coniuge, la Corte territoriale lo dichiarava inammissibile per difetto di specificità, ex art. 342 c.p.c., in assenza di critiche in ordine all’affermazione del primo giudice sull’assenza di allegazioni a sostegno della pretesa.

2.4. – Quanto infine al motivo di impugnazione sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale, da perdita di capacità lavorativa specifica, asseritamente patito dalla Be., il giudice di appello lo dichiarava inammissibile, “non trovando alcun riscontro nelle conclusioni ovvero non trovando sbocco in alcuna, corrispondente istanza di riforma della sentenza impugnata”, oltre a reputarlo infondato nel merito, avendo escluso la c.t.u. la perdita di capacità lavorativa specifica ed essendo stata apprezzata la maggiore usura in sede di liquidazione del danno non patrimoniale.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono J.A.B. e B.M., in proprio e in qualità di legali rappresentanti del figlio B.A., sulla base di “motivi a sostegno del ricorso”.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati R.M., la Telegranducato di Toscana s.r.l. e la Milano Assicurazioni S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorrenti – dopo aver ricostruito, assai sommariamente, i fatti e la vicenda processuale e, segnatamente, indicato, in modo lapidario, le critiche mosse alla sentenza di primo grado – testualmente assumono, in riferimento alla sentenza impugnata in questa sede, unicamente quanto segue:

“che la sentenza di 2^ grado impugnata ricalca la prima e non spende una parola nè sulla questione del punto pesante nè sull’argomento dell’aborto che costituisce un fatto ed è impugnabile anche con la nuova riforma dell’art. 360 c.p.c., niente sul danno patrimoniale come per quello morale che è piuttosto cospicuo in relazione alle lesioni riportate, le operazioni e le cure, nonchè il danno esistenziale dell’allora convivente e quello per lo stesso dell’aborto;

– che dette argomentazioni debbono condurre la Corte di cassazione a cercare di capire quali voci di danno sono inerenti alla fattispecie e se le stesse come sopra configurate possono essere accorpate in una somma complessiva come ha fatto la Corte di Appello che ha liquidato un importo senza niente precisare da quale fonte di danno perveniva e pertanto il compito della Corte è quello di esaminare con attenzione gli atti ed arrivare alle conclusioni di verificare attentamente le voci di danno e di liquidarle in modo relazionato alla loro effettiva consistenza e non come hanno fatto i precedenti giudici, in ciò errando”.

2. – Il ricorso è manifestamente inammissibile.

L’impugnazione in sede di legittimità – come evidenziato pianamente dal “diritto vivente” (tra le tante, più di recente cfr. Casa., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931; Casa., 22 settembre 2014, n. 19959; Cass., 4 marzo 2016, n. 4293) non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito (art. 360 c.p.c.).

Come reso palese dalla trascrizione che precede, quanto veicolato con l’impugnazione in esame prescinde totalmente dai canoni legali che presiedono al confezionamento di censure che possano reputarsi scrutinabili in questa sede, avendo i ricorrenti reiterato (in modo confuso) i rilievi mossi alla decisione di primo grado, senza assolutamente misurarsi con la sentenza di secondo grado (pretermettendo qualsivoglia, seppur sintetico, intelligibile richiamo ai contenuti suoi propri: ai p.p. da 2.1. a 2.4. del “Ritenuto in fatto” che con le rationes decidendi da essa esibite in ciascun motivo di appello, mancando, altresì, tentativo di costruire, poi, delle denunce che qualche riferimento ai vizi previsti dall’art. 360 c.p.c..

Del resto, nel ricorso è dichiaratamente espresso il fraintendimento sulla struttura stessa del giudizio di legittimità e sui compiti affidati a questa Corte, giacchè ad essa si chiede – al di fuori di ogni coordinata normativa processuale di settore (artt. 360 e ss. c.p.c.) – di ergersi da sè come “giudice del fatto”, e dunque del merito della controversia, individuando, “attentamente”, le voci di danno rilevanti nella specie, la relativa fonte di pertinenza e la loro interazione, ciò perchè (come erroneamente opinano i ricorrenti) “compito della Corte è quello di esaminare con attenzione gli atti ed arrivare alle conclusioni di verificare attentamente le voci di danno e di liquidarle in modo relazionato alla loro effettiva consistenza e non come hanno fatto i precedenti giudici, in ciò errando”.

3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Non può farai luogo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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